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Due o tre CU (ex CUD) in un anno: perché il conguaglio nel 730 costa caro

Due o tre Certificazione Unica – CU (ex CUD) in un anno inseriti nel quadro C del modello 730 comportano, nel calcolo del conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il cumulo dei redditi percepiti, minori detrazioni fiscali spettanti e, soprattutto, imposte a saldo Irpef da pagare. Vediamo perché, come evitare l’Irpef a debito, come compilare il 730 con i dati di varie Certificazione unica dei redditi ricevuti.
A cura di Antonio Barbato
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conguaglio due cud nel modello 730

Che questa sia l’epoca dei precari è risaputo. Il contratto a tempo indeterminato è un miraggio per molti. Sempre più lavoratori concludono il proprio anno di lavoro con una pluralità di contratti firmati e periodi di lavoro ultimati: due, tre o più contratti a termine, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ex contratto a progetto), contratto a chiamata o intermittente. Ne consegue che l’anno successivo i lavoratori ricevono non uno ma più modelli Cud (CU – Certificazione Unica), da diversi datori di lavoro. Oppure una Certificazione Unica (ex modello CUD) dall’ex datore di lavoro e successivamente una Certificazione unica dei redditi dall’Inps, per coloro che ricevono l’indennità di disoccupazione, ora Naspi, ex Aspi o Mini Aspi. Le conseguenze in termini fiscali possono essere pesanti, la sorpresa negativa può arrivare in sede di presentazione del modello 730 e di pagamento dell’imposte sul reddito, Irpef e addizionali regionale e comunale.

Da un paio d'anni il modello CUD è stato sostituito con il nuovo modello di Certificazione Unica dei redditi (CU). Nel nuovo modello CU, come in passato per il CUD, ci sono certificati i redditi conseguiti nell'anno d'imposta dello scorso anno. E le conseguenze del doppio o triplo reddito certificato possono portare a conguagli negativi per il contribuente in sede di presentazione del 730.

Ecco perché con due CU (ex CUD) scatta l'obbligo di presentare il 730.

Il 730 con due CU (ex CUD) è a debito: ecco perché

Oltre al fatto che la risposta alla domanda "se ho due CUD devo fare il 730?" la risposta è "sì con due modelli di Certificazione unica, relativa ai redditi dell'anno d'imposta dello scorsono, è obbligatorio presentare il 730", ecco perché il conguaglio è a debito. Per coloro che non hanno adottato i necessari accorgimenti dal punto di vista fiscale, il cumulo dei redditi porta ad una imposta Irpef da pagare, per effetto del calcolo basato sulle aliquote per scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). E del sistema di detrazioni fiscali previsto dal TUIR.

Il meccanismo di calcolo dell’Irpef come imposta progressiva. Ecco come si calcola il 730 con due CU (ex CUD) nello stesso anno. L’imposta sul reddito Irpef è progressiva e per scaglioni di reddito. Le aliquote crescono al crescere del reddito. Nell’anno 2016, ad esempio l’aliquota è del 23% fino a 15.000 euro e poi del 27% oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro, del 38% oltre, ecc. Questo comporta, ad esempio, che la tassazione applicata su due singoli contratti di lavoro per un totale imponibile fiscale di 10.000, al netto dei contributi versati, è diversa dalla tassazione applicata considerando i due redditi cumulati e quindi su 20.000 euro.

Nei singoli contratti, il datore di lavoro sostituto d’imposta, non sapendo del reddito di 10.000 già percepito, applica il 23%. Ne consegue che il contribuente paga il 23% su 20.000 euro, mentre doveva pagare il 23% su 15.000 euro ed un’aliquota del 27% sulla restante parte di 5.000 euro. Quindi c’è da versare, in sede di ricalcolo delle imposte dovute all’atto della presentazione del modello 730, una differenza del 4% su 5.000 euro (dal 23% al 27%). Quindi con due modelli di Certificazione unica 2018 (ex CUD) si pagano più "tasse", con un cambio lavoro se non si richiede il conguaglio Irpef ad uno dei due datori di lavoro.

Il discorso è più complesso ancora: avendo percepito 20.000 euro di reddito, anche le detrazioni fiscali applicate nelle buste paga vanno ricalcolate, quindi l’imposta Irpef netta da pagare risulta ancora più alta, in quanto nei due singoli contratti di lavoro sono state considerate detrazioni fiscali per un percettore di reddito annuale di 10.000 euro e non di 20.000 euro. E le detrazioni per lavoro dipendente sono più basse oltre i 15.000 euro ad esempio. Oltre all’Irpef, nel calcolo delle imposte dovute a seguito di presentazione del modello 730, il contribuente deve le addizionali, regionale e comunale.

L’eccesso di detrazioni fiscali fruite durante l’anno. Poi c’è anche la considerazione da fare, in caso di pluralità di modelli di Certificazione unica ricevuti su più redditi percepiti nell’anno 2016, che se i rapporti di lavoro sono stati contemporanei, le detrazioni per lavoro dipendente, legate al numero di giorni spettanti, potrebbero essere state calcolate dai singoli datori di lavoro in maniera doppia di quanto effettivamente spettante.

Le detrazioni per lavoro dipendente devono essere per un massimo di 365 giorni, anche se ci fossero periodi di lavoro indicati in più di una Certificazione unica. Cioè se un lavoratore è stato titolare di due contratti di lavoro (si pensi a due part-time 50%) nello stesso periodo, e i due datori di lavoro hanno calcolato per intero la detrazione per lavoro dipendente, quindi considerando gli stessi giorni di lavoro per due volte, una a testa, è chiaro che il lavoratore ha fruito delle detrazioni fiscali in maniera doppia rispetto a quanto gli spettava.

Nel modello 730, il ricalcolo delle detrazioni spettanti porterà ad un debito d’imposta, per effetto della “restituzione” delle maggiori detrazioni fiscali di cui si è fruito rispetto a quanto si aveva diritto a ricevere. Quindi oltre al reddito di riferimento sul quale calcolare le detrazioni che cambia considerando la globalità dei redditi percepiti nell’anno, cambiano anche i giorni di detrazione fiscale spettante indicati nei vari modelli di Certificazione Unica 2018 nel punto 6 (ex punto 3 del modello CUD) per i redditi da lavoro dipendente, e nel punto 7 per chi ha redditi da pensione, del quadro Dati Fiscali come “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR”.

Consigli per evitare di pagare un imposta Irpef alta con il 730. Chi è titolare di più rapporti di lavoro nell’anno (quindi ha due CU ex CUD in un anno) deve informare (durante l'anno, se possibile) almeno un datore di lavoro dei redditi percepiti, nonché delle detrazioni fiscali già fruite. O quanto meno far transitare su un contratto di lavoro, la totalità del reddito percepito presunto nell’anno.

Chi è titolare di due part-time per lo stesso periodo, o in generale percepisce due redditi nello stesso periodo, deve informare almeno uno dei due datori di lavoro della circostanza che c’è un altro reddito e un’altra detrazione fiscale per lavoro dipendente già fruita.

La comunicazione va effettuata presentando il modello detrazioni, col quale si dichiarano le detrazioni fiscali spettanti e richieste in applicazione nelle buste paga del sostituto d’imposta.

Come inserire i dati della Certificazione Unica (CU) 2018 nel modello 730/2018

E’ chiaro che la pluralità di Certificazioni uniche (CU 2018 ex CUD) e di dati in esso riportati pone il problema relativo alla corretta compilazione del modello 730 2018. Bisogna distinguere tra coloro che hanno comunicato ad un datore di lavoro l’esistenza degli altri redditi, determinando il calcolo delle imposte sulla totalità dei redditi, e coloro che invece non vi hanno provveduto e quindi hanno due o più Cud (si intende sempre Certificazione unica) che considerano i redditi singolarmente senza interconnessione, dal punto di vista fiscale, con gli altri Cud nell’anno di riferimento (anno d'imposta 2017, nel caso di presentazione del modello 730 2018).

La compilazione di più righi C1-C3 del modello 730 2018. Quando il contribuente è in possesso di più di una certificazione unica dei redditi (CU), rilasciate da più datori di lavoro, o ente pensionistico, è necessario compilare un rigo del quadro C per ogni reddito. Nel modello 730 2018 sono presenti tre righi, da C1 a C3, quindi sono compilabili tre tipologie diverse di reddito derivanti da tre diversi modelli CU 2018 posseduti per i propri redditi del 2017. Quindi nel caso di due o tre CU ex Cud in un anno, il 2017, è possibile riempire tutta la sezione I del quadro C del modello 730 2018.

Periodo di lavoro massimo 365 giorni. Nel rigo C5 – Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni, punti 6 e 7 CU 2018) va riportato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi di lavoro, ma bisogna stare attenti a considerare una volta lo stesso periodo di lavoro, il totale può essere massimo di 365 giorni. Cioè non si possono sommare i punti 6 o 7 della parte Dati Fiscali dei vari modelli Cu 2018 ricevuti dai vari datori di lavoro, ma bisogna andare a considerare i periodi di lavoro che sono inseriti nelle annotazioni del Cud stesso e stare attenti a non sovrapporre periodi considerando gli stessi giorni due volte.

Analogamente, se nel 2017 il lavoratore ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione, la somma dei giorni dei punti C5, colonna 1 e colonna 2, devono essere per un totale massimo di 365 giorni, considerando i periodi di accavallamento tra i due redditi come un solo periodo.

4 Cud in un anno: come indicarli nel modello 730 2018. Nel caso in cui i modelli CU (ex Cud) sono in misura superiore ai tre righi del modello 730, va compilata una seconda dichiarazione. Ma bisogna far attenzione che si tratti di CU (ex Cud) di diversi datori di lavoro e che non ci sia un modello CU (ex Cud), rilasciato dallo stesso datore di lavoro, che include anche i dati di certificazioni ricevute dallo stesso per altre prestazioni di lavoro.

La somma delle ritenute del punto 21 di tutte le Cu ed il punto C9 del modello 730. Nella sezione III del quadro C del modello 730 2018 ci sono i punti C9 e C10. Il primo punto riguarda le ritenute Irpef ed il secondo le ritenute relative alle addizionali regionali. In presenza di più CU 2018, quindi più ritenute Irpef subite, bisogna provvedere alla somma delle cifre dei punti 21 CU 2018 al fine di totalizzare l’importo delle ritenute che sono state subite dal contribuente in tutti i rapporti di lavoro, ossia quanto si è pagato nelle buste paga di tutti i datori di lavoro come imposta sul reddito Irpef. La somma va indicata nel punto C9 del quadro C modello 730 2018.

Anche le addizionali regionali sono da sommare. Analogo discorso per le cifre delle addizionali regionali indicate nel punto 22 di tutti i Cu 2018 posseduti. Vanno sommate ed indicate nel punto C10 del quadro C del modello 730 2018.

Il sostituto d’imposta da indicare nel modello 730 2018. Il datore di lavoro, nel caso di presentazione del modello 730, deve ricevere il prospetto di liquidazione modello 730-3, o il 730-4 inviato dal Caf o dal professionista abilitato, e procedere alle operazioni di conguaglio, ossia addebitare nella busta paga di luglio le imposte a saldo da versare (o le imposte da rimborsare a credito). In questo specifico caso di presenza di più datori di lavoro, questa indicazione nel modello 730 può diventare un problema. Se i modelli di Certificazione Unica in possesso del contribuente si riferiscono tutti a rapporti di lavoro cessati, occorre richiedere i dati al nuovo datore di lavoro sostituto d’imposta.

La detassazione nel rigo C4 in caso di più modelli di Certificazioni unica

Nell'anno d'imposta 2017, da dichiarare nel modello 730/2018, è stata confermata la detassazione per somme per premi di risultato, prevista dall'art. 1, comma da 182 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). E' stata prevista inoltre la possibilità per i lavoratori di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati (il cosiddetto Welfare aziendale). Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) sono intervenute modifiche alla normativa.

La normativa sui premi di risultato e il Welfare aziendale riguarda solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2018 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione

A partire dall’anno d’imposta 2017, infatti, è stato introdotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali d’importo complessivamente non superiore a:

  • 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2018);
  • fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2018).

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 578 “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2018 e i punti 574 e/o 580 “Imposta sostitutiva” o 575 e/o 581 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 576 e/o 582).

Nel caso in cui il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è
di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni
Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Nel caso in cui  il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica
2018, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2016 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad
esempio, in una delle seguenti condizioni:

  1. avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato
    l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2018 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza
    fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali
    ritenute Irpef a titolo d’acconto;
  2. avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato
    a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2018 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione
    è quella di aver percepito nell’anno 2016 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta
    l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi)
    e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

CU o CUD con il conguaglio fiscale di fine anno

Coloro che hanno comunicato ad uno dei datori di lavoro gli altri redditi percepiti e le altre detrazioni fiscali applicate da datori di lavoro precedenti, possono ottenere da questi un calcolo delle imposte corretto, che comporta notevoli vantaggi, non tanto in sede di compilazione del modello 730, più che altro in termini di ripartizione nei vari mesi delle maggiori imposte dovute per il cumulo dei redditi.

Il modello CU o Cud dell’ultimo datore di lavoro con il conguaglio di fine anno. Quindi coloro che sono stati attenti e prudenti, e che hanno comunicato con il modulo detrazioni al nuovo datore di lavoro, l’ultimo si intende, che nel corso dell’anno, il 2017, hanno intrattenuto più di un rapporto di lavoro dipendente, dovrebbero aver ricevuto un CU 2018 da questo datore di lavoro con le imposte calcolate su tutto il reddito dell’anno, quindi un ammontare corretto di Irpef ed addizionali regionale e comunale. Il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio fiscale di fine anno.

Il CU o CUD complessivo e la compilazione del modello 730 2018. A questo punto i dati riportati nella Certificazione unica 2018 di questo datore di lavoro sono quelli da riportare nel modello 730 2018, Si tratta di un CU o Cud in effetti complessivo, con il conguaglio di fine anno calcolato anche sui redditi erogati dagli altri sostituti d’imposta, ex datori di lavoro.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto.  Un caso particolare è quello del passaggio di dipendenti da un datore a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda. In questi casi il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta, quindi a calcolare le imposte dovute considerando tutto il reddito del lavoratore, anche quello del precedente datore di lavoro.

Nel caso di passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro invece, ossia nei casi normali di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine nel contratto a tempo determinato, il nuovo datore di lavoro intervenuto a seguito di successiva stipula di un nuovo contratto di lavoro, non è obbligato a proseguire le operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta. In questo caso, come abbiamo più volte detto e consigliato, è il lavoratore a dover mettere a conoscenza del nuovo datore di lavoro il reddito percepito in precedenza oppure il reddito presunto sul quale vuole farsi calcolare le imposte nelle buste paga.

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