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Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato ridotto al 40% (€ 3.250 per 2 anni)

Nella legge di Stabilità 2016 viene ridotto al 40% dei contributi previdenziali l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato. La decontribuzione spetta per tutto l’anno 2016 fino ad un massimo di 3.250 euro annui e per 24 mesi – 2 anni (nel 2015 l’incentivo era del 100%, fino a 8.060 euro annui e per 36 mesi – 3 anni). Ma entro aprile 2016 verrà emanato un Decreto per le Regioni del Mezzogiorno per estendere gli sgravi contributivi anche nel 2017 e in misura maggiore.
A cura di Antonio Barbato
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decontribuzione incentivo assunzioni a tempo indeterminato

Nella Legge di Stabilità 2016 è confermato ma fortemente ridimensionato l’esonero contributivo 2016 sulle assunzioni a tempo indeterminato: sulle assunzioni dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 l’incentivo è pari al 40% dei contributi previdenziali fino a 3.250 euro annui e per 24 mesi. Sempre esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, così come è vietato l’esonero per i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

Quello inserito nel testo approvato della Legge di Stabilità, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che è valido per le assunzioni da 1 gennaio al 31 dicembre 2016, è un esonero contributivo decisamente ridotto rispetto a quello che è stato previsto per le assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2015 (visto che l’incentivo per quest'anno è del 100%, fino a 8.060 euro annui e per 36 mesi). Si passa da più di 24 mila euro di sconto in tre anni (8.060 euro massimi per 3 anni) concesso alle aziende ad uno sconto massimo di 6.500 euro in due anni (3.250 euro per 2 anni).

Chiaro segnale che la misura del 2015 non è sostenibile finanziariamente, essendo andate oltre le previsioni il numero di assunzioni a tempo indeterminato con esonero contributivo attivate nel 2015.

Proroga incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Questo il testo della Legge di Stabilità:

“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”.

C’è da porre l’attenzione sulla disposizione: l’incentivo è del 40% dei contributi previdenziali, quindi lo sconto non è più totale sui contributi mensili dovuti, ma è pari al 40% degli stessi. E complessivamente spetta fino ad un massimo di 3.250 euro ad anno. Ciò significa che per ogni 100 euro di contributi dovuti (calcolati sull’imponibile previdenziale), l’esonero è pari a 40 euro, ossia i restanti 60 euro vanno versati. E l’ammontare di tutti i mesi deve rientrare in un massimo di 3.250 euro annui (sconto mensile massimo sui contributi da versare di 270 euro circa).

Viene confermata l’esclusione dei lavoratori che nei sei mesi precedenti la stipula contrattuale sono stati occupati a tempo indeterminato:

“L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui al all’articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Confermate anche le altre esclusioni:

“L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.

A provvedere ai controlli è l’Inps: “L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.

Esonero contributivo nel settore agricolo. Il comma 179 dell’art. 1 della Legge di Stabilità contiene anche la normativa sull’esonero ed i limiti di spesa per i datori di lavoro del settore agricolo: “179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015”.

Il comma 180 stabilisce che l’incentivo “è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet”.

Anche in questo caso: “L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell’economia e delle finanze".

Il comma 181 tratta la normativa sull’esonero contributivo in caso di servizi in appalto: “181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”.

Esonero contributivo esteso per le aziende del Mezzogiorno nel 2017

Un altro comma della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), il comma 110, estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo, introdotto per il 2016, in favore dei datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna:

“110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l’ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed è disposto l’utilizzo delle stesse per l’estensione dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l’entità dell’esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Pertanto l’intenzione del Governo è quella di prevedere entro aprile 2016 un esonero contributivo appositamente decretato per le regioni del Mezzogiorno. E l’obiettivo è quello di modificare la durata temporale (che ricordiamo dal 2016 è ridotta a due anni), aumentare l’entità dell’esonero (che dal 2016 è ridotta a 3.250 euro per due anni e non più 8.060 euro per 3 anni come nel 2015) o comunque assicurare un’aliquota di contribuzione maggiore (dal 2016 ricordiamo che è stata ridotta al 40%, nel 2015 era del 100%).

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