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13 Novembre 2023
17:00

Ferie nel CCNL Pulizia Multiservizi: quanti giorni all’anno e chi decide

I dipendenti delle imprese di pulizie hanno diritto a 22 giorni di ferie all’anno in caso di settimana corta (5 giorni lavorativi) o 26 giorni retribuiti all'anno per chi lavora sei giorni alla settimana, se si sono maturati almeno 12 mesi di anzianità. Un rateo di ferie è pari ad 1/12. Per i lavoratori assunti o cessati durante l’anno la maturazione delle ferie avviene per ratei mensili. Nel decidere le ferie, il datore di lavoro deve tenere conto delle esigenze aziendali ma anche di quelle del lavoratore, che ha diritto alla normale retribuzione in busta paga durante il godimento delle ferie. Vediamo come funzionano le ferie nel CCNL Pulizia Multiservizi.

Ferie nel CCNL Pulizia Multiservizi: quanti giorni all’anno e chi decide
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie nel CCNL Pulizia Multiservizi quanti giorni all'anno e chi decide

Le ferie nel CCNL Pulizia sono stabilite in 22 giorni lavorativi, in caso di settimana corta (cinque giorni di lavoro a settimana), o 26 giorni in caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi.

Le ferie nel CCNL Pulizia e cioè il contratto nazionale per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi sono disciplinate dall’articolo 42.

Le ferie spettano a pieno se il lavoratore ha maturato almeno 12 mesi di anzianità, altrimenti spetta 1/12 delle ferie annuali per ogni mese di lavoro prestato.

Ecco le ferie maturate in un anno e in un mese:

Distribuzione orario di lavoro Ferie maturate in un anno Ferie maturate ogni mese in busta paga
Operai e impiegati con prestazione settimanale distribuita su 5 giorni (settimana corta) 22 giorni 1,8333 giorni
Operai e impiegati con prestazione settimanale distribuita su 6 giorni 26 giorni 2,1667 giorni

L’articolo 42 del CCNL Pulizie, oltre a stabilire quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti del comparto Pulizia, disciplina anche cosa accade in caso di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante l’anno.

Ed inoltre, stabilisce, riprendendo il principio costituzionale contenuto nell'articolo 36 della Costituzione, che le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore che non può sostituirle in alcun modo, né appunto rinunciarvi.

Vediamo la normativa in materia di ferie nel CCNL Pulizia Multiservizi cosa stabilisce e quali sono i diritti dei lavoratori.

Ferie nel CCNL Pulizia: quanti giorni all'anno?

L’art. 42 del CCNL Pulizia e cioè il CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, stabilisce che: “Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:

  • pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);
  • pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate”.

Quindi, il CCNL attraverso l’art. 42 stabilisce quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti del settore Pulizia a seconda o meno che gli stessi usufruiscano o meno della settimana corta.

Il richiamo all'anzianità di dodici mesi riguarda la circostanza che, per ogni dodici mesi di rapporto di lavoro tra le parti, il lavoratore ha diritto a 22 o 26 giorni di ferie retribuite annuale. Quindi, non è da intendersi come ferie che maturano dopo 12 mesi di rapporto di lavoro, ma come parametro temporale relativo al diritto ai 22 o 26 giorni retribuiti di ferie, che appunto sono su base annua.

Calcolo ratei di ferie

Come riportato precedentemente, secondo l’art.42 del CCNL Pulizia, il dipendente ha diritto alle ferie annuali intere (22 o 26 giorni) se ha maturato almeno 12 mesi di servizio presso l’azienda. Ma vediamo cosa accade se il dipendente è stato assunto durante l’anno e quindi non è ancora riuscito a maturare 12 mesi di anzianità lavorativa.

In questo caso, il contratto nazionale Pulizia Multiservizi stabilisce che "qualora il dipendente non abbia maturato il diritto alle ferie intere, lo stesso avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità".

Pertanto, vanno considerati i mesi interi di rapporto di lavoro tra le parti. Ma cosa succede se l'assunzione o la cessazione è in corso del mese?

L’art. 42 prevede che: “Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni".

Ed il CCNL Pulizie Multiservizi esplicita anche il sistema di calcolo dei ratei di ferie: "Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato”.

Inoltre, sempre il CCNL all’art. 42 prevede che: “In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità”.

Quindi, se sono state stabilite ferie collettive per i dipendenti, ma tra questi vi sono alcuni che non hanno maturato il diritto alle ferie intere, agli stessi spetteranno tante ferie quante maturate secondo anzianità.

Ferie in caso di licenziamento durante l’anno

Durante l’anno, può accadere che un contratto di lavoro si risolva ad esempio per licenziamento o dimissioni. In questo caso, il CCNL all’art. 42 stabilisce che “In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse”.

Quindi, se durante l’anno un dipendente si dimette o viene licenziato ed abbia già maturato il diritto alle ferie intere, ha diritto al pagamento di tali ferie.

Ferie nel CCNL Pulizia: chi le decide?

I dipendenti del settore Pulizia non possono scegliere le proprie ferie senza tener conto delle esigenze. Infatti, sempre secondo quanto stabilito dall’art. 42 del CCNL Pulizia “L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.

L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.

Quindi, le ferie vengono fissate senza imposizione dal datore di lavoro, ma comunque tenendo conto delle esigenze aziendali e di lavoro.

Indipendentemente da questo, tuttavia, il CCNL Pulizie Multiservizi, seguendo quanto previsto dalla normativa italiana sulle ferie, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a 2 settimane di ferie nel periodo estivo e cioè tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

Quanto appena detto, però, non vale per le imprese di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione.

Festività durante le ferie

In materia di rapporto tra le ferie e le festività secondo quando disciplinato dal CCNL Pulizia, è bene per il dipendente sapere che, qualora ricadano festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, lo stesso sarà prolungato per il numero delle suddette festività.

È bene chiarire cosa si intente per giorni festivi, quindi quali festività cadenti durante il periodo di ferie, prolungano il periodo di ferie stesso.

Secondo l’art. 41 del CCNL Pulizia “sono da considerarsi giorni festivi:

  1. tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2° giorno di riposo;
  2. le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni o aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale”;

ed inoltre “le seguenti festività:

  1. Capodanno (1° gennaio);
  2. Epifania del Signore (6 gennaio);
  3. Pasqua (mobile);
  4. Lunedì dopo Pasqua (mobile);
  5. Assunzione (15 agosto);
  6. Ognissanti (1° novembre);
  7. Immacolata Concezione (8 dicembre);
  8. Natale (25 dicembre);
  9. Stefano (26 dicembre);
  10. Festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Roma, SS. Pietro e Paolo 29 giugno).

Ferie durante il preavviso

L’art. 42 del CCNL Pulizia Multiservizi stabilisce che “Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie”.

Quindi, il periodo di preavviso non può essere sostituito dalle ferie, né le ferie residue alla fine di un rapporto di lavoro possono essere utilizzate a cavallo del periodo di preavviso previsto dalla norma contrattuale.

CCNL Pulizia: ferie come diritto irrinunciabile

Il lavoratore non può rinunciare alle ferie. Esse sono un diritto e non vi è possibilità né di rinunciarvi, né di chiederne la sostituzione con compenso alcuno. Quindi, qualora un dipendente a cui sono state concesse le ferie non ne usufruisca per sua volontà, non potrà vedersele sostituire né potrà recuperarle negli anni successivi.

In merito a quanto appena detto, l’art. 42 stabilisce che: “Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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