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10 Ottobre 2023
13:00

Ferie nel CCNL Trasporti, Logistica e spedizione

I dipendenti delle aziende di trasporti e logistica hanno diritto a 22 giorni di ferie all’anno mentre spettano 26 per chi lavora sei giorni alla settimana (datori di lavoro in deroga). A decidere le ferie nel settore del CCNL Trasporti, logistica e spedizione è il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’azienda ma anche del lavoratore. Durante le ferie il lavoratore diritto alla normale retribuzione in busta paga. Vediamo come funziona la maturazione delle ferie nel CCNL Trasporti e logistica e quale è il calcolo in caso di assunzione, dimissioni, licenziamento o preavviso durante l’anno.

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Ferie nel CCNL Trasporti, Logistica e spedizione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Le ferie nel CCNL Trasporti, Logistica e spedizione sono pari a 22 giorni lavorativi all'anno, in caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni (settimana corta) e di 26 giorni lavorativi, in caso di distribuzione dell'orario su sei giorni lavorativi settimanali per il personale contenuto nelle Deroghe previste dal contratto collettivo.

Le ferie nel CCNL Trasporti e Logistica sono disciplinate dall’articolo 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione.

Tale articolo, oltre a stabilire quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti del settore, disciplina anche cosa accade in caso di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Vediamo la normativa in materia di ferie nel CCNL Trasporti e logistica cosa stabilisce e quali sono i diritti dei lavoratori.

Maturazione ferie CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

L’art. 24 del CCNL Trasporti, Logistica e spedizione merci, in tema di maturazione delle ferie, stabilisce al comma 1 e 1-bis che:

“1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa.

1-bis. I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art. 9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio”.

Abbiamo quindi due maturazioni diverse delle ferie.

Quindi, riepilogando, l'articolo 24 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione merci stabilisce quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti del settore a seconda o meno che gli stessi usufruiscano o meno della settimana corta.

Pertanto, ai dipendenti che lavorano dal lunedì al venerdì spettano 22 giorni lavorativi di ferie retribuite, senza conteggiare il sabato come giornata lavorativa.

Quindi ad esempio due settimane di ferie consecutive comportano 10 giorni di ferie godute.

Invece i dipendenti del settore Trasporti e Logistica (vedi deroghe di cui sopra) che lavorano non usufruendo della settimana corta, quindi lavorano dal lunedì al sabato avranno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie retribuite, computando come ferie anche la giornata di sabato.

Quindi ad esempio due settimane di ferie consecutive comportano 12 giorni di ferie godute.

I giorni di ferie spettano al personale assunto con il CCNL Trasporti e Logistica indipendentemente dall’anzianità di servizio.

Elenco lavoratori con 22 giorni di ferie annuali

La generalità dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 9 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione merci, intitolato "Orario di lavoro per il personale non viaggiante", ha un orario di lavoro di 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L’orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato.

Vi sono però dei lavoratori con orario di lavoro dal lunedì al sabato, si tratta delle imprese legate all’attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D. Lgs. 261/99.

Elenco lavoratori con 26 giorni di ferie annuali

E poi vi sono i lavoratori che rientrano tra le deroghe di cui all'art. 9 richiamate dalla normativa sulle ferie.

Ecco le Deroghe, ossia i lavoratori ai quali spettano 26 giorni di ferie all'anno:

"a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminai containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali".

Calcolo ferie personale assunto o cessato durante l’anno

L’art. 24 del CCNL Trasporti e Logistica stabilisce cosa accade per il personale assunto o che cessa il proprio rapporto di lavoro durante l’anno, in materia di ferie.

Il comma 2 dell’art.24 stabilisce che: “Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.

Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori”.

Quindi, per il personale assunto o cessato in corso d’anno, al fine del computo delle ferie le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese superiore ai 15 giorni saranno considerate mese intero.

L'art. 24 stabilisce, inoltre, che "Per il personale entrato in servizio o cessato in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore".

Per fare un esempio, un lavoratore assunto il 1 marzo avrà diritto a dieci ratei su dodici delle 26 giornate di ferie annue. In questo caso il lavoratore avrebbe diritto a 21,67 giorni di ferie. Secondo il CCNL il lavoratore avrà diritto all'arrotondamento alla mezza giornata superiore, ossia 22 giorni di ferie.

Ferie e risoluzione del contratto di lavoro: cosa accade

Durante l’anno solare, può accadere che il contratto di lavoro si risolva. In questo caso, il CCNL stabilisce che "la risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo essa avvenga, non pregiudica il diritto alle ferie".

Quindi il lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è risolto per un motivo o un altro, avrà diritto alle ferie o al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

Il CCNL tratta il caso delle ferie godute superiore alle ferie maturate: "Qualora, invece, il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, in fase di liquidazione il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati".

Ferie contratto Trasporti e logistica: chi decide il godimento

Sempre a norma dell’art. 24 del contratto Trasporti e logistica, è stabilito che “l'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le RSA/RSU”.

Quindi le ferie non vengono imposte dal datore di lavoro né scelte liberamente dal dipendente, ma vengono fissate tenendo conto sia delle esigenze di servizio aziendali che delle richieste del lavoratore.

Il CCNL stabilisce ancora che "Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze".

Quindi, anche ripercorrendo la normativa nazionale, le ferie nel settore Trasporti, Logistica e spedizione, vanno godute continuativamente almeno due settimane di ferie, mentre i restanti giorni che spettano potranno essere divisi in più periodi.

Ferie durante il preavviso

Il contratto collettivo stabilisce che "L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali".

Richiamo dalle ferie: diritto al rimborso spese

Il datore di lavoro può, per ragioni di servizio, richiamare il lavoratore dalle ferie.

Il CCNL Trasporti, logistica e spedizione stabilisce che "In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo di ferie precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento delle ferie stesse".

Le spese oggetto di rimborso dovranno essere comprovate da documentazione attestante. Quindi il lavoratore deve premunirsi in tal senso.

Ferie e malattia

In caso di malattia, il decorso delle ferie si interrompe. Lo stabilisce l’art. 24 del CCNL Trasporti e Logistica al comma 10, prevedendo che: “Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

Quindi, la sospensione si determina a condizione che il lavoratore, una volta resosi conto della malattia assolva a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione previsti.

Il contratto collettivo, stabilisce inoltre che il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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