24 Settembre 2023
15:00

Ferie CCNL Turismo, Pubblici esercizi e ristorazione

Nel settore Pubblici esercizi, ristorazione e turismo il lavoratore, ivi compreso l'apprendista, ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite. Secondo il CCNL Turismo e Pubblici esercizi spetta la normale retribuzione (paga base, contingenza, scatti di anzianità, ecc.) e non vanno conteggiate come ferie i periodi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria, festività e riposo settimanale. Vediamo nel dettaglio la normativa, anche in caso di ferie non godute.

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Ferie CCNL Turismo, Pubblici esercizi e ristorazione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Turismo Pubblici esercizi e ristorazione

Le ferie nel contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo sono disciplinate dagli articoli 134, 135 e 136 titolo V, Capo VI del CCNL. Tali articoli prevedono che il personale dipendente del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite ogni anno. E non può rinunciarvi, ossia non è possibile l'ipotesi di ferie non godute durante l'anno per decisione del datore di lavoro.

Il CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo non stabilisce solo in che misura spettano le ferie ai dipendenti del settore ma regolamenta anche aspetti come la retribuzione durante le ferie, il rapporto tra ferie e malattia, maternità, preavviso di dimissioni o licenziamento, richiamo dalle ferie, ecc.

Le 26 giornate retribuite di ferie nel contratto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo spettano ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ma ovviamente anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato (o contratto a termine), con contratto di apprendistato, contratto a tempo parziale o part-time, ecc.

In materia di ferie la settimana lavorativa si intende composta da sei giornate lavorative. Ed, in generale, per il computo per frazioni di mese in caso di rapporto iniziato o finito durante il mese.

Durante le ferie, il personale dei settori turismo, ristorazione e pubblici esercizi, ha diritto alla normale retribuzione stabilita dal contratto collettivo, in relazione al livello di inquadramento. Vedremo come si calcola affrontando più nel dettaglio la normativa relativa alle ferie nel CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo.

Sommario

 

Ferie contratto turismo e pubblici esercizi

Il contratto collettivo delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, meglio conosciuto come contratto turismo o contratto pubblici esercizi,  è applicato ai dipendenti di aziende che operano nei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva, della Ristorazione Commerciale e del Turismo.

Si tratta quindi ad esempio di ristoranti, bar, locande e trattorie, gelaterie, ma anche locali notturni (come le discoteche), punti ristoro, società di catering, ma anche posti di ristoro sulle autostrade, parchi a tema, stabilimenti balneari,  ed altri.

Maturazione ferie: 26 giorni annui e 2,167 giorni al mese

Tale contratto al titolo V, capo VI tratta l’argomento delle ferie. Nello specifico, all’art. 134 detta proprio le regole per la Determinazione del periodo di ferie”.

Nello specifico, l’art. 134 stabilisce che, al punto 1:

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di sei giornate”.

Qualifica Ferie maturate annuali Ferie maturate ogni mese
Impiegati 26 giorni 2,1667 giorni
Operai 26 giorni 2,1667 giorni
Qualifica Ferie maturate annuali
Impiegati 26 giorni
Operai 26 giorni
Qualifica Ferie maturate ogni mese
Impiegati 2,1667 giorni
Operai 2,1667 giorni

Giorni di ferie scalate in busta paga: come funziona

L'orario di lavoro nel settore è di 40 ore settimanali (art. 111 del CCNL) distribuito su cinque giorni settimanali (art. 116 del CCNL) e ripartito in cinque giornate e mezza (art. 116 del CCNL).

Negli stabilimenti balneari l'orario di lavoro è fissato in 40 ore per il personale impiegatizio ed in 45 ore per il personale non impiegatizio. E la distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate settimanali (art. 245 del CCNL).

Negli alberghi diurni la distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza (art. 259 del CCNL).

Quando il contratto collettivo parla di distribuzione settimanale basata su sei giorni lavorativi per il calcolo delle ferie, si intende che il numero di giorni di ferie scalati per ogni giorno di ferie goduto è il seguente:

Orario di lavoro Ferie maturate ogni mese Ferie scalate in busta paga
Su 6 giorni lavorativi 2,1667 1 giorno
su 5 giorni lavorativi (settimana corta) 2,1667 1,2 giorni
Orario di lavoro Ferie maturate ogni mese
Su 6 giorni lavorativi 2,1667
su 5 giorni lavorativi (settimana corta) 2,1667
Orario di lavoro Ferie scalate in busta paga
Su 6 giorni lavorativi 1 giorno
su 5 giorni lavorativi (settimana corta) 1,2 giorni

Facendo un esempio di due lavoratori che godono di due settimane di calendario di ferie, uno inquadrato con un contratto di 40 ore su 6 giorni lavorativi e l'altro inquadrato sempre con un contratto di 40 ore ma su 5 giorni lavorativi (settimana corta).

Entrambi si assentano per ferie per 14 giorni di calendario, il primo lavoratore (es. 40 ore di lavoro da lunedì al sabato) nel periodo avrebbe dovuto lavorare 12 giorni (6 giorni a settimana) e quindi si vedrà scalati 12 giorni di ferie.

Il secondo lavoratore (es. 40 ore di lavoro dal lunedì al venerdì) nei 14 giorni di calendario avrebbe dovuto lavorare per 10 giorni (5 giorni alla settimana), ma per effetto di quanto previsto nel CCNL, ossia che "la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di sei giornate", si vedrà scalati 12 giorni di ferie (ossia 10 giorni x 1,2 giorni di ferie ogni giorno di assenza nella settimana corta).

Giorni esclusi dal conteggio delle ferie

Il punto 2 dell’art. 134 del CCNL Turismo e Pubblici esercizi e ristorazione, che ricordiamo sostituisce il CCNL Turismo Confcommercio del 2010, stabilisce che “Pertanto dal computo delle ferie vanno escluse:

  • le giornate di riposo settimanale che spettano per legge,
  • le festività nazionali e infrasettimanali di cui all’art. 131 del CCNL, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all’art. 132”,

conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso”.

Quindi, se durante il periodo di ferie cade una giornata che spettava come riposo settimanale o una festività, essa non va computate nel periodo di ferie, nei giorni di ferie goduti dal lavoratore. questo significa il periodo di ferie verrà prolungato di tanti giorni quanti quelli festivi ed ex festività ricadenti nel periodo di ferie.

Quali sono le festività nazionali ed infrasettimanali escluse dal conteggio ferie

L’art. 131 del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, sono festività nazionali ed infrasettimanali e, quindi, non rientrano nel computo delle ferie, i seguenti giorni dell’anno:

  • Anniversario della Liberazione: 25 aprile;
  • Festa del Lavoro: 1° maggio;
  • Festa della Repubblica: 2 giugno;
  • Capodanno: 1° gennaio;
  • Epifania: 6 gennaio;
  • Lunedì di Pasqua: cade in giornate mobili;
  • Assunzione: 15 agosto;
  • Ognissanti: 1° novembre;
  • Immacolata Concezione: 8 dicembre;
  • Natale: 25 dicembre;
  • Santo Stefano: 26 dicembre;
  • Patrono della Città: data diversa in ogni città.

Al lavoratore ovviamente spetta la retribuzione per il giorno di riposo settimanale o di festività, che non è da considerarsi giorno di ferie.

Fruizione ferie contratto turismo e pubblici esercizi: chi decide le modalità di godimento

Il contratto collettivo dei pubblici esercizi, all’art. 135 stabilisce le “modalità di fruizione” delle ferie di cui all’art. 134. Ecco i primi 4 punti dell’art. 135 del contratto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo:

“1. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.

2. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.

3. “Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.

4. L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali”.

Il punto 3 e 4 attiene all'organizzazione delle parti in materia di ferie.

Le ferie vanno decise tra datore di lavoro e lavoratore, in maniera concordata.

Chi decide delle ferie è il datore di lavoro, ma in comune accordo con i lavoratori e tenendo conto delle esigenze aziendali. Quindi non decide il datore di lavoro in modo arbitrario, ma le ferie vanno concordate tra le parti, anche programmandole per tempo, in base alle reciproche esigenze.

L’articolo 2109 del codice civile concede il diritto del lavoratoread un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".

Non solo, "l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie".

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, per i dipendenti assunti con CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, il periodo di ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo settimanale né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Questo è tra le altre cose stabilite dall’art. 135 del CCNL. Questo in quanto, come detto anche precedentemente, le giornate di riposo previste settimanalmente non vanno computate nel periodo di ferie.

Il contratto collettivo stabilisce che il periodo di ferie di norma non dovrebbe essere frazionato, ossia ad esempio goduto in un giorni di 8 ore lavorative per 4 ore di ferie, ma è prevista dalla legge, precisamente dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2013, il diritto del lavoratore, e l’obbligo del datore di lavoro, di godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione.

La normativa del D. Lgs. n. 66/2013 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tale periodo… va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.

A rafforzare il diritto alle ferie retribuite in maniera obbligatoria, non solo l’art. 36 della Costituzione, ma il punto 8 dell’art. 135 del CCNL Turismo Pubblici esercizi: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile; a norma del CCNL nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Il lavoratore in ferie generalmente non viene sostituito con un nuovo soggetto, bensì come previsto dal punto 13 dell’art. 135 del CCNL,  “il personale che rimane nell'azienda tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compensoma anche “senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale”.

Ferie non godute: cosa fare

Avendo affrontato i diritti dei lavoratori nel settore turismo, ristorazione e pubblici esercizi in termini di ferie, è importante affrontare il caso delle ferie non godute per decisione del datore di lavoro. 

Il contratto Pubblici esercizi, ristorazione e turismo indica quali sono i diritti dei lavoratori, che abbiamo visto sono pari a 26 giorni di ferie retribuite all'anno, che si concretizzano in una maturazione di ferie mensili di 26 diviso 12 ossia 2,167 giorni di ferie al mese. 

Le ferie per espressa previsione del CCNL Turismo e pubblici esercizi sono irrinunciabili e quindi obbligatorie, perché lo sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione che stabilisce appunto che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

La motivazione sta nel fatto che è obbligatorio che il lavoratore gode delle ferie per il recupero psico-fisico.

Il lavoratore che non gode delle ferie ha diritto alla retribuzione per le ferie non godute, che al termine del rapporto di lavoro si concretizza nel riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del proprio diritto costituzionalmente garantito di recupero psico-fisico.

In ogni caso, la posizione datoriale si aggrava se non viene concesso al lavoratore quanto meno il godimento delle due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle ferie.

Retribuzione ferie contratto turismo, ristorazione e pubblici esercizi

Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta la normale retribuzione percepita in base all’inquadramento.

Il CCNL dei Pubblici esercizi disciplina la normativa della retribuzione spettante durante le ferie all’art. 135 stabilendo che, al punto 5, “Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto”.

Il contratto collettivo fa riferimento alla normale retribuzione. Si tratta della retribuzione fissa e continuativa prevista dall’art. 157 del CCNL e che il lavoratore può trovare generalmente nella parte alta del cedolino paga.

L’art. 157 indica gli elementi della retribuzione: “Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:

  1. paga base nazionale;
  2. eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate e speciale del presente Contratto;
  3. indennità di contingenza;
  4. eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182”.

Il successivo art. 159 stabilisce che la retribuzione giornaliera (ossia quanto viene retribuito ad esempio un giorno di ferie) si ottiene dividendo la retribuzione mensile (quella dell’art. 158) per 26.

L’articolo 160 del CCNL Turismo e Pubblici esercizi invece stabilisce che “La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:

  • 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
  • 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.”

Questo consente di individuare la retribuzione per ogni ora di ferie godute.

In ogni caso al lavoratore spetta la normale retribuzione per i giorni di ferie goduti o le ore di ferie godute, considerando nel calcolo anche eventuali superminimi.

Ferie apprendistato contratto turismo e pubblici esercizi

Tutte le norme sopra elencate valgono anche per i lavoratori con contratto di apprendistato (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, Apprendistato professionalizzante, Apprendistato di alta formazione e ricerca).

Pertanto all’apprendista con contratto di apprendistato nel settore turismo, ristorazione e pubblici esercizi, spettano 26 giorni di ferie retribuite.

L’unica differenza riguarda la retribuzione percepita durante le ferie dall'apprendista, in quanto il contratto di apprendistato professionalizzante prevede per l’apprendista il diritto ad una percentuale di retribuzione dall’80% al 95% della normale retribuzione, in base al livello finale di inquadramento, durante il periodo di apprendistato.

Quindi il calcolo della retribuzione delle ferie durante l’apprendistato dovrà tener conto della normale retribuzione di cui sopra, ma nelle percentuali ridotte durante l’apprendistato, sempre utilizzando il divisore giornaliero 26 per la retribuzione di un giorno di ferie, oppure i divisori orari  172 o 190 per la retribuzione di un’ora di ferie godute.

Retribuzione ferie personale con percentuale di servizio o sistema misto

Sempre l’art. 135, al punto 6 e 7, stabilisce che “Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179.

Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179”.

L’art. 179 più volte richiamato dall’art. 135 sulla modalità di fruizione delle ferie nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi, affronta il tema della liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti. Tale articolo stabilisce quanto segue: “La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).

Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l‘indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 209 verrà calcolata in base all'art. 2121 c.c. nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per i periodi di servizio prestato dall'1.6.1982, e in base all'art. 2121 codice civile nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31.5.1982.

Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui al presente articolo e con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa dall'art. 217 e per quanta attiene in particolare il T.F.R.”.

Calcolo ferie per frazione di mese

Il CCNL pubblici esercizi stabilisce che i dipendenti hanno diritto a 26 giorni di ferie.

Questo vale per i lavoratori che hanno lavorato per un anno intero.

Può tuttavia accadere che il dipendente abbia un rapporto di lavoro ridotto o anche iniziato/concluso durante l’anno.

In questo caso, l’art. 135 del CCNL pubblici esercizi turismo e ristorazione stabilisce, al punto 9, che: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate.

La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”.

Tale norma quindi consente al lavoratore di avere un rateo di ferie per intero (sarebbe 26 diviso 12 mesi, ossia 2,167 giorni di ferie al mese) al superamento di 15 giorni di calendario di durata del rapporto di lavoro.

Ma anche in caso di frazioni inferiori ai 15 giorni durante l’anno, il diritto ad un rateo intere di ferie scatta se la sommatoria delle frazioni consente al lavoratore di raggiungere 30 giorni di calendario di rapporto di lavoro.

Per i contratti a termine, l’art. 135 del CCNL, al punto 10, rimanda all’art. 127 il quale stabilisce che: “il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti”.

Ferie durante il preavviso

L’art. 135, al punto 12, del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce che “Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso”.

Quindi, per il lavoratore in ferie durante il periodo di preavviso si sospende il decorso del preavviso di dimissioni o licenziamento, il termine del periodo di preavviso e del rapporto di lavoro si sposta in avanti di tanti giorni quanti quelli di ferie.

In mancanza dello spostamento di data del termine del rapporto, comportano il diritto all’indennità sostitutiva per mancato preavviso pari alle ferie godute da riconoscere al lavoratore, in caso di licenziamento, o al datore di lavoro in caso di dimissioni.

Ferie e congedo di maternità

Il punto 11 dell’art. 135 del contratto turismo, ristorazione e pubblici esercizi stabilisce che “Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio”.

Pertanto il periodo di concedo obbligatorio per maternità o maternità obbligatoria (i 5 mesi di astensione obbligatoria, generalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, per intenderci) danno diritto alla ferie. Così come la malattia o l’infortunio.

Malattia durante le ferie

Qualora durante il periodo di ferie insorga malattia le ferie di sospendono, ma occorre che ai sensi dell’art. 135, punto 14, il lavoratore deve effettuare un adempimento.

La malattia durante le ferie, a norma del CCNL all’art.135 deve essere regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. In questo caso il periodo di ferie si interrompe e il lavoratore avrà diritto a successivo godimento.

Richiamo dalle ferie e diritto all’indennità di trasferta

Per esigenze aziendali il datore di lavoro può richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie.

Il lavoratore richiamato in servizio avrà comunque diritto a completare tale periodo di ferie in un periodo successivo, ed inoltre il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

A stabilirlo è il punto 16 dell’art. 135 del contratto turismo, ristorazione e pubblici esercizi.

Ferie e ricongiungimento familiare

Nel CCNL pubblici esercizi è prevista la possibilità di usufruire delle ferie insieme ad altri istituti disponibili in modo da permettere ai lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza di godere di un periodo maggiore per il ricongiungimento familiare. Tale possibilità va comunque valutata in relazione alle esigenze aziendali e ai picchi di attività.

Nello specifico, l’art. 136 stabilisce che: “Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell'orario di lavoro”. 

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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