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8 Agosto 2023
11:00

Ferie contratto Metalmeccanici Industria [GUIDA]

Le ferie spettanti nel contratto metalmeccanici sono pari a 4 settimane di ferie retribuite all'anno. Oltre 10 anni di anzianità di servizio al lavoratore spetta 1 giorno di ferie in più, oltre 18 anni di anzianità spettano 5 settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto. Vediamo tra ferie estive o collettive (mai forzate), ferie non godute e arretrate, esigenze di servizio, ferie solidali, preavviso in caso di licenziamento e dimissioni, come funziona il calcolo delle ferie maturate ogni mese nel contratto metalmeccanici e tutta la normativa.

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Ferie contratto Metalmeccanici Industria [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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I lavoratori delle aziende metalmeccaniche hanno diritto ad un periodo di ferie compreso tra le 4 e le 5 settimane a seconda degli anni di anzianità maturata. Le ferie nel contratto Metalmeccanici Industria sono disciplinate dall'art. 10 del CCNL Metalmeccanici, che prevede un meccanismo di aumento dei giorni di ferie spettanti secondo l'anzianità di servizio del lavoratore. Il contratto dei metalmeccanici industria prevede che ai lavoratori, per ogni giorno di ferie retribuite godute o non godute, spetti la retribuzione globale di fatto. Lo stesso CCNL prevede alcune particolarità anche relative alla gestione delle ferie arretrate, le ferie collettive, le ferie estive, ecc.

Il contratto di cui ci stiamo occupando è il CCNL Metalmeccanici Industria stipulato da Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. Oltre a questo CCNL, vi sono anche i contratti metalmeccanici PMI, artigianato, ecc. che hanno una propria disciplina delle ferie.

Ferie contratto metalmeccanici (CCNL Metalmeccanici Industria):

Anzianità di servizio Ferie maturate in un anno
Fino a 10 anni di anzianità 4 settimane (20 giorni)
Da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e un giorno di ferie (21 giorni)
Oltre 18 anni di anzianità 5 settimane (25 giorni)
Anzianità di servizio Ferie maturate in un anno
Fino a 10 anni di anzianità 4 settimane (20 giorni)
Da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e un giorno di ferie (21 giorni)
Oltre 18 anni di anzianità 5 settimane (25 giorni)

La prima cosa da notare, quindi, è che superati i 18 anni di anzianità di servizio, le settimane di ferie diventano cinque, con un aumento del numero di ferie annuali di quattro giorni.

Mentre i permessi retribuiti annui PAR e ROL nel contratto metalmeccanici sono 104 ore complessive per ogni anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso (di cui 72 ore, ossia 13 permessi annui retribuiti di 8 ore, più 32 ore di ex festività abolite).

I lavoratori devono quindi tenere bene in mente che in generale la normativa prevista dal CCNL metalmeccanici prevede questo ammontare di ferie e permessi retribuiti annui per riduzione orario di lavoro. Poi vi sono una serie di altri permessi retribuiti per i metalmeccanici.

Ma tornando alle ferie, occorre analizzare bene il contenuto del contratto collettivo metalmeccanico sulla normativa sulle ferie contenuta all’articolo 10 della sezione quarta della Disciplina del rapporto di lavoro, in quanto contiene una serie di particolarità sul calcolo delle ferie in riferimento a chi lavora su turni di cinque o sei giorni a settimana, chi lavora meno di 40 ore settimanali come orario settimanale (aldilà del part-time), così come il meccanismo di calcolo dell’anzianità di servizio che dà diritto ad avere un giorno o una settimana di ferie in più all’anno rispetto alle ordinarie quattro settimane.

 

Sommario

Normativa ferie: i diritti dei metalmeccanici

Molti lavoratori del settore metalmeccanico pensano che le ferie dipendano dal livello contrattuale (livello terzo, livello quarto, livello 7, ecc.), ma per legge le ferie spettano in egual misura a tutti, anche ai lavoratori part-time. Poi per alcuni contratti collettivi, come succede nel settore metalmeccanico, possono essere riconosciute, come abbiamo letto e come vedremo dettagliatamente, delle giornate o settimane di ferie in più.

In generale, va prima di tutto precisato che le ferie sono un diritto irrinunciabile per espressa previsione della Costituzione (in quanto servono al recupero psicofisico del lavoratore).

Va ulteriormente sottolineato che sempre per legge generalmente le ferie vanno godute quanto meno per due settimane nell’anno di maturazione e le altre due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Poi i lavoratori devono sapere che nel contratto metalmeccanici le ferie forzate non sono possibili, ma devono essere concordate tra datore di lavoro e lavoratore. Di contro, va detto che il datore di lavoro può prevedere periodi di chiusura per ferie (es. agosto).

Ovviamente come per tutti i CCNL, anche nel contratto metalmeccanici può esserci tra le parti la gestione delle ferie estive (generalmente a luglio e agosto si concede la possibilità ai lavoratori di godere delle due settimane di ferie consecutive, che è una previsione di legge), così come viene prevista la gestione delle ferie collettive.

Le parti infatti devono gestire in maniera concordata, ma sempre con il diritto del datore di lavoro di programmare le ferie in base alle esigenze produttive, e pertanto se da un lato c’è il diritto nel contratto metalmeccanici a ferie consecutive dei lavoratori, dall’altro lato è auspicabile evitare sia le ferie in negativo (quando al lavoratore vengono concesse un numero di ferie superiore alle ferie maturate durante l’anno) sia evitare, anche nel contratto metalmeccanici, un accumulo eccessivo di ferie con obbligo poi di gestire troppe ferie arretrate.

In generale, per legge ma anche come vedremo per espressa previsione del CCNL Metalmeccanici, va detto che le ferie vanno godute, non possono essere monetizzate (ossia pagate in busta paga dal datore di lavoro con rinuncia al godimento da parte del lavoratore), tranne nel caso della conclusione del rapporto di lavoro (sia per dimissioni che per licenziamento).

E’ infatti importante precisare che le ferie non godute non scadono, non si perdono e che quindi il lavoratore ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute se al termine del rapporto di lavoro ci saranno in busta paga un ammontare di ferie residue. Lo stesso discorso vale per i permessi ROL.

Fatte queste dovute premesse, concentriamoci ora su quanto prevede il contratto collettivo sulle ferie per i metalmeccanici.

Ferie contratto metalmeccanici e anzianità di servizio

L’art. 10 della “Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo III – Orario di lavoro” del contratto metalmeccanici disciplina così le Ferie contratto metalmeccanici:

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente”.

Questa prima parte ci dice appunto che si parte con 4 settimane di ferie e poi si sale a 4 settimane e un giorno, per poi confluire nel diritto alle cinque settimane all’anno. Ma il contratto metalmeccanici fa riferimento ad una norma transitoria che stabilisce come si calcola l’anzianità di servizio, che poi è utile all’aumento delle ferie per i metalmeccanici.

Norme transitorie

1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dall'1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.

2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dall'1 gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Quindi in base alla norma transitoria i lavoratori metalmeccanici di qualsiasi livello di inquadramento hanno diritto a 4 settimane di ferie e un giorno in più chi era in forza al 31 dicembre 2007 e ha superato i 10 anni presso la stessa azienda, quindi dal 1° gennaio 2018 ha diritto ad un giorno di ferie in più rispetto alle quattro settimane. Ovviamente il discorso varrà anche per coloro che sono stati assunti dopo quella data e superano i 10 anni di servizio.

Ma la stessa norma transitoria stabilisce che chi aveva 55 anni di età e i 10 anni di anzianità aziendale alla data del 31 dicembre 2017, essendo in forza presso l’azienda, ha già diritto dal 1° gennaio 2008 a 4 settimane e un giorno di ferie. E a 5 settimane di ferie al raggiungimento dei 18 anni di anzianità di servizio.

Cosa è l’anzianità di servizio

L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto. Quindi si parla di anzianità di servizio nell’azienda, computando tutti i periodi di lavoro subordinato con la stessa, anche i contratti a tempo determinato o part-time o con contratto di apprendistato ecc..

Cosa è l’anzianità aziendale

L'anzianità aziendale indica l’anzianità maturata dalla data di immissione in servizio presso l’impresa in cui il dipendente è attualmente occupato. Eventuali trasformazioni societarie, scorpori e fusioni tra imprese determinano una attualizzazione contabile della data di assunzione del dipendente.

Completiamo il ragionamento sulle ferie e sull’anzianità di servizio, ricordando che nel CCNL metalmeccanici c’è una Nota a verbale: “Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta”.

In altre parole, a suo tempo quando fu stipulato l’accordo per il rinnovo del contratto metalmeccanici, fu fatta salva la possibilità per il lavoratore di avere condizioni più favorevoli pregresse frutto dell’accordo individuale o del contratto di lavoro già stipulato con il datore di lavoro, ma anche l’ampia possibilità delle parti di rivederlo adeguandosi al contratto collettivo.

Calcolo ferie maturate ogni mese in busta paga

Abbiamo capito che il parametro di calcolo sono le 4 settimane, che poi diventano 4 settimane e 1 giorno e poi 5 settimane all’anno. Questo è l’ammontare delle ferie maturate in un anno dal lavoratore metalmeccanico.

Ma l’esposizione delle ferie in busta può essere a giorni o ad ore, indicate generalmente nella parte bassa del cedolino paga dove vengono evidenziate (ed è un obbligo del datore di lavoro) le ferie residue e i permessi ROL (Riduzione orario di lavoro) residui. Nella busta paga vi sono anche le ferie dell’anno precedente ancora non godute, sempre espresse in ore o in giorni.

In linea generale gli operai hanno diritto alla retribuzione ad ore e quindi le ferie potrebbero essere indicate in ore. Ma in realtà l'esposizione giusta, nel contratto metalmeccanici, essendo il periodo feriale legato alle settimane, andrebbe effettuato in giorni.

Gli impiegati hanno diritto alla retribuzione mensilizzata, ossia retribuita a giorni avranno certamente le ferie indicate a giorni.

In ogni caso, sia per operai che per impiegati, il sistema di calcolo delle ferie non cambia.

Il contratto collettivo dei metalmeccanici dice: “Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni”. In sostanza questo vuol dire che aldilà di come vengono indicate le ferie in busta paga (a giorni oppure ad ore), il diritto alle ferie, in termini di settimane, è sempre allo stesso numero di settimane sia per i lavoratori che lavorano su 5 che su 6 giorni a settimana.

Facciamo degli esempi di calcolo delle ferie maturate in un mese:

  • Operaio o impiegato 40 ore a settimana su 5 giorni lavorativi? Gli spettano 4 settimane di ferie? Se vengono esposte in giornate, avrà diritto a 20 giorni di ferie da scalare considerano solo i 5 giorni lavorativi settimanali, escludendo gli altri due. Quindi le ferie indicate in busta paga saranno pari a 1,67 giorni di ferie maturate al mese. Quindi sempre avrà diritto a 20 giorni di ferie sulla carta, che però si concretizzano o comunque si devono concretizzare in 4 settimane intere di ferie come prevede il CCNL, non conteggiando i sabato e domenica o comunque i due giorni non lavorati, perché l’orario di lavoro è di 5 giorni su sette a settimana (settimana corta). Lo stesso lavoratore se avrà una esposizione in busta paga delle ferie maturate in ore, avrà diritto a 160 ore annue di ferie e 13,33 ore di ore di ferie maturate in un mese. Chi ha 4 settimane e un giorno di ferie, perché supera i 10 anni di anzianità avrà diritto a 21 giorni di ferie, che si concretizzano in 1,75 giorni di ferie maturate al mese. E per analogo discorso chi ha diritto a 5 settimane di ferie all'anno, perché ha superato i 18 anni di anzianità di servizio, avrà diritto a 26 giorni di ferie maturate in un anno, sempre calcolate e scalate sui 5 giorni lavorativi a settimana dell’orario di lavoro e che si concretizzano in 2,166 giorni di ferie maturate al mese;
  • Operaio o impiegato 40 ore a settimana su 6 giorni lavorativi? Gli spettano 4 settimane di ferie? Se il conteggio delle ferie in busta paga è fatto a giorni, allora avrà diritto sempre a quattro settimane di ferie, ma che si concretizzano in 24 giorni maturati in busta paga, ma avendo cura di considerare come giorni di ferie anche il sabato o il sesto giorno lavorato e scalando le ferie con i coefficiente 1,2. Tale lavoratore avrà diritto in busta paga al pagamento di un'orario di lavoro 6,66 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti) per 6 giorni lavorativi, che fanno le 40 ore settimanali dell’orario di lavoro. Le ferie totali sono sempre 4 settimane, che ci concretizzano in 160 ore.

Tabella ferie maturate ogni mese con 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta)

Vediamo ora la tabella riepilogativa delle ferie maturate in un anno ed ogni mese dai lavoratori metalmeccanici del settore industria, in caso di orario di lavoro settimanale del lavoratore basato su cinque giorni lavorativi settimanali (settimana corta, esempio orario di lavoro da lunedì al venerdì con sabato e domenica non lavorativi) e quindi 8 ore lavorative al giorno:

Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate secondo CCNL Ferie maturate in un anno (in giorni) Ferie maturate ogni mese (in giorni) Ferie maturate in un anno (in ore) – FULL TIME (per part-time riparametrare) Ferie maturate ogni mese (in ore)  – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane 20 giorni di ferie annuali 1,67 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 160 ore di ferie annuali 13,33 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno 21 giorni di ferie annuali 1,75 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 168 ore di ferie annuali 14 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane 25 giorni di ferie annuali 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 200 ore di ferie annuali 16,67 ore di ferie ogni mese
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate secondo CCNL
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate in un anno (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 20 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 21 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 25 giorni di ferie annuali
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate ogni mese (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 1,67 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 1,75 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate in un anno (in ore) – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 160 ore di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 168 ore di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 200 ore di ferie annuali
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate ogni mese (in ore)  – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 13,33 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 14 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 16,67 ore di ferie ogni mese

Tabella ferie maturate ogni mese con 6 giorni lavorativi settimanali

Vediamo ora la tabella riepilogativa delle ferie maturate in un anno ed ogni mese dai lavoratori metalmeccanici del settore industria, in caso di orario di lavoro settimanale del lavoratore basato su sei giorni lavorativi settimanali (esempio orario di lavoro dal lunedì al sabato con domenica come riposo settimanale) e quindi 6 ore e 40 minuti lavorativi al giorno pari a 6,67 ore al giorno:

Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate secondo CCNL Ferie maturate in un anno (in giorni) Ferie maturate ogni mese (in giorni) Ferie maturate in un anno (in ore) – FULL TIME (per part-time riparametrare) Ferie maturate ogni mese (in ore)  – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane 24 giorni di ferie annuali 2 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 160 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 192 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 13,33 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 16 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno 25 giorni di ferie annuali 2,1 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 168 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 200 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 14 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 16,67 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane 30 giorni di ferie annuali 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 200 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 240 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 16,67 ore ((se applicato coefficiente 1) oppure 20 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate secondo CCNL
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane
Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate in un anno (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 24 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 25 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 30 giorni di ferie annuali
Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate ogni mese (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 2 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 2,1 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate in un anno (in ore) – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 160 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 192 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 168 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 200 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 200 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 240 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Orario di lavoro su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate ogni mese (in ore)  – FULL TIME (per part-time riparametrare)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 13,33 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 16 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 14 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 16,67 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 16,67 ore ((se applicato coefficiente 1) oppure 20 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)

Viene indicata una doppia alternativa come esposizione in busta paga nel caso di indicazione delle ferie maturate esposte in ore perché potrebbe essere applicato, al lavoratore retribuito su sei giorni settimanali, sia il criterio di maturazione con il coefficiente 1 (come il lavoratore con settimana corta) che il criterio di maturazione con il coefficiente 1,2.

Cosa è e come funziona il coefficiente 1,2 delle ferie

Il coefficiente 1 significa che per ogni giorno di ferie vengono scalate e retribuite 1 giorno di ferie. E nel caso delle ore per ogni ora di ferie viene retribuita 1 ora.

Nel caso del coefficiente 1,2, vengono scalati per ogni giorno di ferie 1,2 giorni. Mentre a livello retributivo viene pagata per ogni giorno di ferie in alternativa 1/1,2 ore di ferie da 8 ore oppure 6,67 ore ogni giorno di ferie.

E' bene precisare che il coefficiente 1,2 viene utilizzato per equiparare i diritti dei lavoratori.

Sia i lavoratori con cinque giorni lavorativi settimanali che i lavoratori con sei giorni lavorativi settimanali hanno diritto a 4 settimane di ferie fino a 10 anni di anzianità, che si elevano a 4 settimane e 1 giorno dai 10 ai 18 anni di anzianità ed a 5 settimane oltre i 18 anni di anzianità.

Il lavoratore con sei giorni lavorativi settimanali matura un numero di giorni superiore perché ogni settimana (di ferie) ci sono 6 giorni lavorativi invece di cinque giorni lavorativi, ma con il coefficiente 1,2 applicato esclusivamente ai lavoratori con sei giorni lavorativi settimanali viene equiparato il diritto, in termini di giorni effettivi di assenza da lavoro per ferie, tra i lavoratori con cinque giorni lavorativi settimanali e quelli con sei giorni lavorativi settimanali.

Ad esempio, un lavoratore con orario di lavoro su cinque giorni settimanali matura 20 giorni di ferie annuali ( 4 settimane per 5 giorni lavorativi a settimana) che si concretizzano, con il coefficiente 1, in 20 giorni di assenza per ferie.

Analogamente, il lavoratore con orario di lavoro su sei giorni settimanali maturerà 24 giorni di ferie annuali (4 settimane per 6 giorni settimanali), ma ogni giorni di ferie vedrà scalarsi 1,2 giorni di ferie, con la conseguenza che godrà in maniera effettiva di 20 giorni di assenza per ferie.

Orario settimanale Numero giorni maturati Coefficiente Numero giorni di assenza per ferie
Lavoratore con 5 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 20 giorni di ferie  annuali 1 20 giorni di assenza per ferie retribuite (20 diviso 1)
Lavoratore con 6 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 24 giorni di ferie annuali 1,2 20 giorni di assenza per ferie retribuite (24 diviso 1,2)
Orario settimanale Numero giorni maturati
Lavoratore con 5 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 20 giorni di ferie  annuali
Lavoratore con 6 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 24 giorni di ferie annuali
Orario settimanale Coefficiente
Lavoratore con 5 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 1
Lavoratore con 6 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 1,2
Orario settimanale Numero giorni di assenza per ferie
Lavoratore con 5 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 20 giorni di assenza per ferie retribuite (20 diviso 1)
Lavoratore con 6 giorni lavorativi settimanali – anzianità meno di 10 anni 20 giorni di assenza per ferie retribuite (24 diviso 1,2)

Calcolo ferie nel contratto part-time o apprendistato o termine

Il contratto a tempo parziale, così come il contratto di apprendistato ed il contratto a tempo determinato o a termine non incidono nel calcolo delle ferie maturate da un lavoratore metalmeccanico.

Cambia solo la retribuzione spettante per ogni giornata di ferie in caso di contratto di lavoro part-time o di apprendistato.

Nel primo caso, nel contratto part-time, perché la retribuzione giornaliera del lavoratore è ridotta, o comunque sono ridotte le ore di lavoro effettuate durante la giornata, a parità di retribuzione oraria percepita rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

Nel secondo caso, ossia nell'apprendistato, il lavoratore apprendista percepisce una retribuzione giornaliera ed oraria inferiore per effetto della riduzione della retribuzione intrinseca al contratto di apprendistato.

Ma in tutti e due i casi, al lavoratore spettano sempre quattro settimane di ferie annue, quindi lo stesso numero di giorni di ferie degli altri lavoratori.

Il lavoratore part-time operaio può vedersi esposto in busta paga un numero di ore di ferie maturate al mese inferiore, ma è per effetto della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro, ma nel conto dei giorni di ferie spettanti nulla cambia in quanto per ogni giorno di ferie goduto dal monte ore di ferie verranno scalate un numero di ore proporzionali alla percentuale di part-time.

Esempio. Operaio part-time al 50%, si vedrà attribuire 80 ore e non 160 ore di ferie annue, quindi la metà, ma le ore scalate per ogni giorno di ferie non saranno 8, ma 4. Con il risultato che godrà sempre di 4 settimane di ferie.

Calcolo maturazione ferie part-time (con settimana corta)

Vediamo ora la rielaborazione della tabella riepilogativa delle ferie maturate in un anno ed ogni mese dai lavoratori metalmeccanici del settore industria, in caso di orario di lavoro settimanale del lavoratore basato su cinque giorni lavorativi settimanali (settimana corta, esempio orario di lavoro da lunedì al venerdì con sabato e domenica non lavorativi) e con un orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali (ossia part-time al 50%):

Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate secondo CCNL Ferie maturate in un anno (in giorni) Ferie maturate ogni mese (in giorni) Ferie maturate in un anno (in ore) – PART-TIME al 50% Ferie maturate ogni mese (in ore)  – PART-TIME al 20%)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane 20 giorni di ferie annuali 1,67 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 80 ore di ferie annuali 6,66 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno 21 giorni di ferie annuali 1,75 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 168 ore di ferie annuali 7 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane 25 giorni di ferie annuali 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1) 200 ore di ferie annuali 16,67 ore di ferie ogni mese
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate secondo CCNL
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate in un anno (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 20 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 21 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 25 giorni di ferie annuali
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate ogni mese (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 1,67 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 1,75 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1)
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate in un anno (in ore) – PART-TIME al 50%
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 80 ore di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 168 ore di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 200 ore di ferie annuali
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 5 giorni lavorativi settimanali (settimana corta, es. lunedì-venerdì) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1 Ferie maturate ogni mese (in ore)  – PART-TIME al 20%)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 6,66 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 7 ore di ferie ogni mese
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 16,67 ore di ferie ogni mese

Rispetto al lavoratore full-time, il lavoratore part-time matura lo stesso numero di giorni di ferie annuali e mensili, mentre le ore di ferie maturate e retribuite è del 50% rispetto al lavoratore full-time, essendo la settimana lavorativa (e di conseguenza di ferie retribuite settimanali) per tale lavoratore pari a 20 ore (e non 40 ore).

Calcolo maturazione ferie part-time (con sei giorni lavorativi)

Vediamo ora la tabella riepilogativa delle ferie maturate in un anno ed ogni mese dai lavoratori metalmeccanici del settore industria, in caso di orario di lavoro settimanale del lavoratore basato su sei giorni lavorativi settimanali (esempio orario di lavoro dal lunedì al sabato con domenica come riposo settimanale):

Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate secondo CCNL Ferie maturate in un anno (in giorni) Ferie maturate ogni mese (in giorni) Ferie maturate in un anno (in ore) – PART-TIME al 50% Ferie maturate ogni mese (in ore)  – PART-TIME al 20%)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane 24 giorni di ferie annuali 2 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 80 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 96 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 6,67 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 8 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno 25 giorni di ferie annuali 2,1 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 84 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 100 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 7 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 8,33 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane 30 giorni di ferie annuali 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie) 100 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 120 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie) 8,33 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 10 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate secondo CCNL
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 4 settimane
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 4 settimane e 1 giorno
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 5 settimane
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate in un anno (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 24 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 25 giorni di ferie annuali
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 30 giorni di ferie annuali
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate ogni mese (in giorni)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 2 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 2,1 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 2,166 giorni di ferie ogni mese (coefficiente 1,2 giorni per ogni giorno di ferie)
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate in un anno (in ore) – PART-TIME al 50%
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 80 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 96 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 84 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 100 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 100 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 120 ore (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Orario di lavoro lavoratore part-time 20 ore su 6 giorni lavorativi settimanali (es. lunedì-sabato) – Ogni giorno di ferie è scalato con coefficiente 1,2 Ferie maturate ogni mese (in ore)  – PART-TIME al 20%)
Operaio o impiegato fino a 10 anni di anzianità 6,67 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 8 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato da 10 a 18 anni di anzianità 7 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 8,33 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)
Operaio o impiegato oltre 18 anni di anzianità 8,33 ore (se applicato coefficiente 1) oppure 10 ore di ferie ogni mese (se applicato il coefficiente 1,2 ore ogni ora di ferie)

Rispetto al lavoratore full-time, il lavoratore part-time matura lo stesso numero di giorni di ferie annuali e mensili, mentre le ore di ferie maturate e retribuite è del 50% rispetto al lavoratore full-time, essendo la settimana lavorativa (e di conseguenza di ferie retribuite settimanali) per tale lavoratore pari a 20 ore (e non 40 ore).

Viene indicata una doppia alternativa come esposizione in busta paga nel caso di indicazione delle ferie maturate esposte in ore perché potrebbe essere applicato, al lavoratore retribuito su sei giorni settimanali, sia il criterio di maturazione con il coefficiente 1 (come il lavoratore con settimana corta) che il criterio di maturazione con il coefficiente 1,2.

Calcolo retribuzione ferie contratto metalmeccanici Industria

L’art. 10 che disciplina le ferie indica il meccanismo di calcolo delle ferie dei metalmeccanici: “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.

Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga”.

Calcolo ferie con la retribuzione globale di fatto

Il lavoratore deve quindi prendere a riferimento per il diritto alla retribuzione per le ferie, sia retribuite ad ore o a giorni, la retribuzione fissa e continuativa percepita durante il rapporto di lavoro. Il contratto collettivo fa riferimento alla retribuzione globale di fatto.

La retribuzione globale di fatto è la somma di tutti quegli elementi fissi e continuativi percepiti dal lavoratore, generalmente indicati nella parte alta del cedolino paga.

Quindi il minimo tabellare, l’indennità di contingenza, l’eventuale superminimo assorbibile o non assorbibile, gli eventuali scatti di anzianità e tutte le retribuzioni che fanno parte della retribuzione oraria (divisore 173) o della retribuzione giornaliera (divisore 26).

Il contratto collettivo esclude dal calcolo della retribuzione delle ferie tutti i compensi a carattere accidentale, ossia non fissi e continuativi, come può essere il lavoro straordinario, festivo, ecc. Il contratto estende l’esclusione a tutte le prestazioni svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo laddove tra le parti vi sia stata una contrattazione di natura economica.

Calcolo retribuzione per ogni giorni di ferie

Si potrebbe pensare che il lavoratore con sei giorni lavorativi settimanali, vedrà retribuirsi per ogni settimana di ferie un numero di ore superiore rispetto al lavoratore con settimana corta, in quanto egli matura 16 ore al mese di ferie retribuite anziché 13,33 ore.

All'atto della retribuzione in busta paga, il lavoratore con sei giorni lavorativi a settimana riceverà una retribuzione pari alle ore di ogni singolo giorno lavorativo, così come il lavoratore con la settimana corta.

Facendo un esempio di due lavoratori full-time di 40 ore settimanali (uno con settimana corta e l'altro con settimana di sei giorni lavorativi):

  • Il lavoratore che lavora su cinque giorni lavorativi settimanali, esempio da lunedì al venerdì, lavorerà e verrà retribuito per 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, per un totale di 40 ore settimanali. Un giorno di ferie quindi sarà pari a 1 giorno scalato (1 su 20 maturati annuali) e 8 ore retribuite. 20 giorni per 8 ore retribuite fa 160 ore di ferie retribuite;
  • Il lavoratore che lavora su sei giorni lavorativi settimanali, esempio da lunedì al sabato, lavorerà e verrà retribuito per 6 ore e 40 minuti al giorno per 6 giorni settimanali, per un totale di 40 ore settimanali. Un giorno di ferie quindi sarà pari a 1,2 giorni scalati (1,2 su 24 maturati annuali, che sempre 20 giorni effettivi di assenza per ferie annuali sono) e 6,67 ore retribuite (6 ore e 40 minuti). 24 giorni per 6,67 ore di ferie retribuite fa sempre 160 ore retribuite. Il lavoratore in questione per ogni 6,67 ore retribuite si vede scalare 1,2 giorni di ferie ma su 24 giorni e non su 20, con la conseguenza che si assenta da lavoro per 20 giorni, come l'altro lavoratore. Ma a livello retributivo invece si vede retribuire 6,67 ore per ogni giorno dei 24 giorni maturati.

Ecco una tabelle riepilogativa:

Orario di lavoro – Lavoratore con meno di 10 anni di anzianità Ore retribuite per ogni giorno di ferie Numero giorni retribuiti spettanti Ore retribuite di ferie ogni anno Numero giorni di effettiva assenza per ferie
40 ore su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno) 8 ore 20 giorni di ferie annuali 160 ore (8 ore x 20 giorni) 20 giorni di calendario (20 diviso 1)
40 ore su 6 giorni settimanali (6 ore e 40 minuti al giorno – 6,67 ore retribuite) 6,67 ore 24 giorni di ferie annuali 160 ore (6,67 ore x 24 giorni)* 20 giorni di calendario (24 diviso 1,2)
Orario di lavoro – Lavoratore con meno di 10 anni di anzianità Ore retribuite per ogni giorno di ferie
40 ore su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno) 8 ore
40 ore su 6 giorni settimanali (6 ore e 40 minuti al giorno – 6,67 ore retribuite) 6,67 ore
Orario di lavoro – Lavoratore con meno di 10 anni di anzianità Numero giorni retribuiti spettanti
40 ore su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno) 20 giorni di ferie annuali
40 ore su 6 giorni settimanali (6 ore e 40 minuti al giorno – 6,67 ore retribuite) 24 giorni di ferie annuali
Orario di lavoro – Lavoratore con meno di 10 anni di anzianità Ore retribuite di ferie ogni anno
40 ore su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno) 160 ore (8 ore x 20 giorni)
40 ore su 6 giorni settimanali (6 ore e 40 minuti al giorno – 6,67 ore retribuite) 160 ore (6,67 ore x 24 giorni)*
Orario di lavoro – Lavoratore con meno di 10 anni di anzianità Numero giorni di effettiva assenza per ferie
40 ore su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno) 20 giorni di calendario (20 diviso 1)
40 ore su 6 giorni settimanali (6 ore e 40 minuti al giorno – 6,67 ore retribuite) 20 giorni di calendario (24 diviso 1,2)

*192 ore sono le ore maturate, considerando 24 giorni per ma viene applicato il coefficiente 1,2 per ogni ora di ferie quindi le ore effettivamente retribuite sono pari a 192 diviso 1,2 = 160 ore.

Festività durante le ferie nel contratto metalmeccanici

Il contratto collettivo CCNL metalmeccanici Industria all’art. 10 stabilisce che “I giorni festivi di cui all'art. 9 del presente titolo che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale”.

Quindi le festività durante le ferie non possono essere retribuite e calcolate come ferie, ma come festività retribuite e quindi quella giornata è da considerarsi festività e non ferie.

Quali giorni sono festivi secondo il contratto metalmeccanici. Lo stabilisce l’articolo 9 citato: “Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente art. 8.

Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:

1) 25 aprile (anniversario della liberazione);

2) 1° maggio (festa del lavoro);

3) 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);

b) le festività di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania del Signore (6 gennaio);

3) lunedì di Pasqua (mobile);

4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono – 29 giugno);

5) Assunzione di M. V. (15 agosto);

6) Ognissanti (1° novembre);

7) Immacolata Concezione (8 dicembre);

8) Natale (25 dicembre);

9) S. Stefano (26 dicembre);

c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b)”.

Ferie estive e collettive: decide il datore ma d’accordo con il lavoratore

Il contratto collettivo dei metalmeccanici all’art. 10 stabilisce che “Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.”

Questa disposizione del contratto collettivo dà alcuni parametri di riferimento, in ottemperanza dalla legge. Quest’ultima stabilisce che il lavoratore ha diritto ad almeno due settimane consecutive di ferie da godere nell’anno di maturazione e le ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Il contratto collettivo consente al datore di lavoro di chiudere per ferie collettive l’azienda per 3 settimane di ferie. Però indica una modalità decisoria, che è in linea sulla circostanza che le ferie vanno decise in maniera concordata tra datore di lavoro e lavoratore.

Nel senso che chi decide le ferie è sempre il datore di lavoro, in base alle esigenze aziendali, ma ha l’obbligo di coordinarsi ed ascoltare le esigenze del lavoratore o dei lavoratori.

Nel caso delle ferie collettive, l’esame congiunto in sede aziendale deve tener conto delle esigenze di tutte le parti, in primis quelle aziendali, ma anche dei desideri dei lavoratori, sulla decisione per le ferie consecutive collettive (che spesso sono le ferie estive).

Calcolo ferie per frazione di mese

Qualora il dipendente venga assunto o si dimetta ad anno in corso c'è da calcolare l'ammontare di ferie che si spettano per il periodo lavorato. Il contratto collettivo dei metalmeccanici, come per tutti gli altri CCNL stabilisce che “Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui all'1 comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.”

Come si calcolano i 15 giorni? Contando i giorni di calendario, avendo cura di considerare anche i sabati e domenica.

Ferie durante il preavviso

L’art. 10 del contratto metalmeccanici è categorico: “Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie”.

Questo vuol dire che le ferie durante il periodo di preavviso sospendono il decorso del preavviso di dimissioni o licenziamento, spostando in avanti il termine del periodo di preavviso e del rapporto di lavoro. Oppure, in mancanza dello spostamento di data del termine del rapporto, comportano il diritto all’indennità sostitutiva per mancato preavviso pari alle ferie godute da riconoscere al lavoratore, in caso di licenziamento, o al datore di lavoro in caso di dimissioni.

Il contratto dei metalmeccanici lo specifica esplicitamente e quindi sta alle parti trovare un accordo in tal senso. Perché ad esempio se il datore di lavoro obbliga il lavoratore metalmeccanico al godimento delle ferie durante il preavviso, e non sposta la data del termine del rapporto, dovrà pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso pari ai giorni di ferie.

Ferie arretrate per esigenze aziendali

L’art. 10 del contratto metalmeccanici, in base a quanto disposto dalla Costituzione e dalla legge conferma che Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui all'1 comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative”.

Questa parte del CCNL stabilisce come vanno gestite le ferie arretrate dei lavoratori metalmeccanici. Vi è un espresso divieto di monetizzazione delle ferie, ma viene comunque dato obbligo al datore di lavoro di consentire la fruizione delle ferie dei lavoratori non appena possibile. C’è da tener conto che per legge le ferie vanno godute entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione e comunque le ferie non si perdono, nel senso che il lavoratore ne ha comunque diritto e restano nel conteggio delle ferie da godere fino al termine del rapporto di lavoro.

Nei casi di eccessive ferie arretrate, può scattare per il datore di lavoro il rischio di risarcimento del danno per mancano recupero psicofisico del lavoratore, che è lo scopo delle ferie tutelato costituzionalmente e per il quale ferie sono irrinunciabili.

Indennità sostitutiva ferie non godute

Il contratto collettivo disciplina anche come vanno calcolate le giornate di ferie da retribuire con l’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni.

Infatti la monetizzazione delle ferie è possibile al termine del rapporto e il contratto collettivo stabilisce che “L'indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto”. Che sarebbe la retribuzione fissa e continuativa presente nella parte alta del cedolino paga.

Richiamo dalle ferie e diritto all’indennità di trasferta

Può capitare che per esigenze aziendali eccezionali il lavoratore sia richiamato in servizio durante le ferie. Qualora questo accada, il contratto collettivo prevede che: “In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio”.

Ferie e Par solidali

La legge prevede che i colleghi possano cedere le ferie ed i permessi annui retribuiti ad un collega metalmeccanico in difficoltà per motivi familiari. Su questo punto nel contratto collettivo vi è una "Dichiarazioni delle Parti" sociali.

"Le Parti, ritenendo che la possibilità, prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dei lavoratori di cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota di Par accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili, costituisca uno strumento da valorizzare e promuovere, si impegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie/Par versate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero superiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità di valorizzazione delle ore di ferie/Par cedute".

Ferie per i lavoratori migranti

Il contratto collettivo prevede infine che “Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, fatto salvo quanto definito tra le Parti in sede aziendale, le Aziende con più di 150 dipendenti, nell'ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento all'unità superiore), e le Aziende fino a 150 dipendenti, nell'ambito della percentuale massima del 2% (con arrotondamento all'unità superiore), valuteranno positivamente, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, l'accoglimento delle richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

Nel caso di valutazione negativa, l'azienda informerà il lavoratore, che potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., sui motivi del diniego e si adopererà per individuare un'idonea soluzione in relazione alle sue obiettive e comprovate necessità”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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