22 Dicembre 2023
9:00

Ferie nel contratto scuole private Aninsei: 30 giorni annui

Il contratto CCNL scuole private Aninsei prevede 30 giorni di ferie retribuite all’anno, che devono essere godute in maniera continuativa o frazionabile in massimo due periodi. l’anno. Hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno anche i lavoratori assunti part-time. Durante le ferie ai dipendenti spetta la normale retribuzione prevista dal CCNL, considerando la paga base, l’indennità di contingenza, il salario di anzianità e gli eventuali superminimi. Vediamo nel dettaglio.

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Ferie nel contratto scuole private Aninsei: 30 giorni annui
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie nel contratto scuole private Aninsei 30 giorni annui

I dipendenti di scuole private assunti con CCNL scuole private Aninsei hanno diritto al godimento di 30 giorni di ferie retribuite all’anno. E’ questo l’ammontare delle ferie nel contratto scuole private laiche Aninsei e spetta anche ai dipendenti assunti con contratto part-time e quindi ad orario ridotto.

Il CCNL scuole private Aninsei per il computo delle ferie considera la settimana formata da 6 giorni lavorativi indipendentemente da quale sia la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro.

Le ferie spettano anche ai dipendenti assunti a tempo determinato e ai lavoratori in prova nella misura in cui vengono maturate. Durante il godimento delle ferie, i dipendenti assunti a qualsiasi titolo hanno diritto al pagamento della normale retribuzione. 

Vediamo nello specifico come in CCNL scuole private Aninsei disciplina la materia delle ferie.

 

 

Normativa ferie nel CCNL scuole private Aninsei

La normativa relativa alle ferie per i dipendenti delle scuole private assunti con CCNL scuole private Aninsei è contenuta nell’art. 35 parte seconda Titolo VI dello stesso.

Tuttavia, viene fatta menzione alle ferie anche in altri articoli del contratto scuole private Aninsei per disciplinare determinate situazioni. 

Secondo l’art. 35 parte seconda titolo VI: “I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno”.

In questo modo il contratto collettivo nazionale stabilisce che i dipendenti, assunti anche con orario ridotto (ad esempio il contratto a tempo parziale o contratto part-time), hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno.

Inoltre, l’articolo 35 tra le altre cose stabilisce che “Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi”.

Quindi, in questo modo, il CCNL nel computo delle ferie in un mese e per l’anno intero fa riferimento ad un orario lavorativo settimanale che si svolge su 6 giorni.

Calcolo ferie in caso di settimana corta

Questa previsione del CCNL che parametra il diritto ai 30 giorni di ferie all’anno alla distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni settimanali è una indicazione importante per coloro che hanno una distribuzione dell’orario di lavoro basata invece su 5 giorni lavorativi alla settimana, ossia chi lavora con la settimana corta (si pensi a coloro che lavorano dal lunedì al venerdì).

In questo specifico caso, anche per equiparare tali lavoratori ai lavoratori del settore delle scuole private Aninsei che svolgono l’attività lavorativa distribuita su sei giorni di calendario (ad esempio lavoro dal lunedì al sabato), il conteggio delle ferie effettivamente godute andrà riparametrato.

Il lavoratore che lavora in regime di settimana corta, come gli altri lavoratori, maturerà 30 giorni di ferie annue e quindi un rateo mensile di ferie pari a 30 diviso 12, ossia 2,5 giorni di ferie al mese. Ma nel suo caso ogni giorno di ferie goduto comporterà 1,2 giorni di ferie “scalate”, con il computo del sabato tra i giorni di ferie goduti (laddove il lavoratore goda del giorno del venerdì di ferie, si vedrà scalati 2 giorni di ferie computando anche il sabato. Laddove il lavoratore goda del solo giorno di giovedì di ferie, si vedrà scalato 1,2 giorni di ferie). 

Calcolo ferie durante l’anno

I dipendenti assunti o licenziati durante l’anno, maturano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi lavorati. Va considerato mese intero anche la frazione di mese eccedente i 15 giorni di calendario. Mentre le frazioni di mesi fino a 15 giorni lavorati, non saranno considerate.

 Ferie e Festività del Santo patrono

Sempre a norma dell’art. 35 parte seconda Titolo VI, la ricorrenza del Santo Patrono è considerata come giornata festiva. Tuttavia, qualora tale giornata fosse lavorata, in alternativa:

  • va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive;
  • va retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile. Ma questo lo prevede il CCNL in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione. Ciò vuol dire che datore di lavoro e lavoratore non possono monetizzare le ferie se non al termine del rapporto di lavoro. Le ferie sono infatti costituzionalmente previste per garantire al lavoratore un recupero psico-fisico.

Ferie contratto scuole private: quale è la normale retribuzione

Abbiamo letto che nel CCNL è previsto che il lavoratore abbia diritto per le 30 giornate di ferie annue retribuite alla normale retribuzione. Occorre quindi capire quale è la “normale retribuzione”.

In linea generale la risposta è che la normale retribuzione è quella prevista dal contratto individuale o comunque quella erogata in maniera fissa e continuativa durante il rapporto di lavoro. Quindi coloro che percepiscono scatti di anzianità, superminimi o altri elementi retributivi in aggiunta alla paga base e l’indennità di contingenza.

Il contratto collettivo delle scuole private Aninsei all’art. 15 definisce la “retribuzione mensile” che è composta dai seguenti elementi:

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • salario di anzianità;
  • eventuale super-minimo e salario accessorio;
  • elemento perequativo di garanzia retributiva.

Ovviamente i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno una normale retribuzione parametrata all’orario di lavoro ridotto effettuato.

Per determinare, invece, la normale retribuzione spettante per ogni giornata di ferie bisognerà dividere la retribuzione mensile (si evince nella parte alta del cedolino paga) diviso il divisore 26.

Per coloro che intendessero determinare la retribuzione spettante per ogni ora di ferie occorrerà dividere la retribuzione mensile per il divisore, che secondo l’art. 23 del CCNL:

  • per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 165;
  • per i dipendenti a 36 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 156;
  • per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147;
  • per i dipendenti a 32 are settimanali: retribuzione mensile diviso 139;
  • per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104;
  • per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensili diviso 78.

Ferie scuole private: modalità di godimento

I dipendenti assunti con CCNL scuole private Aninsei hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno. Hanno diritto a 30 giorni di ferie anche i lavoratori assunti con orario ridotto. Mentre i dipendenti in prova, i supplenti e quelli assunti durante l’anno avranno diritto a tante ferie quante maturate nel periodo in cui hanno lavorato.

Il contratto collettivo delle scuole private Aninsei prevede che il periodo di ferie abbia carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi”. Quindi i 30 giorni di ferie devono essere goduti in un unico periodo o in massimo due.

Anche questa previsione segue quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003 che prevede appunto che il lavoratore abbia diritto ad:

  • Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore tali ferie devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto);
  • Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (31 dicembre). E ciò salvo diversa previsione del CCNL.

Inoltre, sempre secondo l’art. 35 parte seconda titolo VI “il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti”. Quindi il lavoratore assunto con tale contratto dovrà godere di almeno 20 giorni di ferie durante il periodo estivo.

Il CCNL stabilisce infine che è ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.

Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di maturazione e la maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Non costituiscono ferie aggiuntive eventuali giorni di vacanza concessi agli allievi per svariati motivi.

Inoltre: “Negli Istituii in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le sospensioni dell’attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione”.

Ferie scuole private: personale ATA

Quando si parla di scuola si pensa sempre al personale docente. Tuttavia, in un istituto scolastico anche di tipo privato non lavorano di certo solo i docenti, ma una miriade di altre figure, che il CCNL scuole private Aninsei classifica appositamente e per le quali si può far riferimento all’articolo CCNL scuole private Aninsei livelli e mansioni.

In materia di ferie il CCNL stabilisce che il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti (personale ATA) sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell’ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Ferie scuole private e malattia

Il contratto collettivo relativo alle scuole private Aninsei prevede che in caso di sopravvenienza di malattia durante il periodo di ferie quest’ultimo si sospenda.

Quindi se il lavoratore in ferie si ammala, il periodo di ferie va sospeso e inizia il periodo di malattia con trattamento secondo le norme che regolano la stessa.

Ferie scuole private e maternità

L’art. 35 parte seconda titolo VI del CCNL scuole private Aninsei, sempre in merito all’argomento ferie stabilisce che per i dipendenti assunti secondo tale contratto collettivo nazionale non possono le ferie ordinarie non possono coincidere con assenza del dipendente stesso per maternità o puerperio.

Ferie scuole private e congedo matrimoniale

Il dipendente si sposa ha diritto da contratto ad un permesso retribuito (il congedo matrimoniale) di 15 gg. di calendario, non frazionabili in occasione del matrimonio. Tuttavia, se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, queste ultime dovranno essere fruite in altro periodo.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo e durante il congedo matrimoniale il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, quindi da diritto alla normale retribuzione.

Ferie part-time scuole private

L'articolo 12 del CCNL Scuole private Aninsei tratta il "Part-time".

L'articolo 12 stabilisce che "Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time".

Lo stesso articolo 12 stabilisce anche che "Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse eperiodiche, nonché indennità di contingenza".

Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie pari a 30 giorni annui, ma la retribuzione viene calcolata in base alla ridotta prestazione lavorativa, ossia in base alla percentuale del part-time del lavoratore.

Ferie e periodo di prova

L'articolo 11 del CCNL Scuole private Aninsei, che tratta il periodo di prova prevede che "Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. compresi T.F.R., 13ªmensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti".

Quindi il lavoratore in prova matura le ferie, ha diritto alle ferie pagate anche in caso di recesso durante il periodo di prova, ovviamente in questo caso i ratei maturati di ferie.

Ferie in caso di supplenza personale docente

In caso di assenza di personale docente si provvede ad assumere ulteriore personale con contratto a termine, nella veste di supplente.

Il personale supplente così come gli altri dipendenti ha diritto ai giorni di ferie maturate (nonché hanno diritto alla 13ma mensilità, e al T.F.R.). Lo prevede l'art. 25 del CCNL scuole private Aninsei.

Ferie, preavviso e licenziamento

Il contratto collettivo nazionale stabilisce che le ferie ordinarie non potranno coincidere con il periodo di preavviso in caso di licenziamento. L’art. 54 parte seconda titolo VIII a rafforzamento di ciò stabilisce che “Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla Legge e dal presente C.C.N.L..Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.

Quindi in caso di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, il periodo di preavviso non può essere coincidente con il periodo di ferie.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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