Ferie retribuite nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Le ferie nel CCNL Metalmeccanici piccola e media industria PMI Confapi sono pari a quattro settimane all’anno. Per i lavoratori con oltre 10 anni di servizio e fino a 18 anni compiuti è previsto il diritto ad un giorno di ferie in più, quindi quattro settimane ed un giorno all’anno, mentre per i lavoratori con oltre 18 anni di anzianità di servizio è previsto diritto a cinque settimane di ferie all’anno.
Il contratto collettivo di cui parliamo è il CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti firmato da Unionmeccanica Confapi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
A disciplinare le ferie nel contratto collettivo è l’art. 33.
L’articolo 33 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che “I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane”.
Le quattro settimane di ferie all’anno sono maturate sia dagli operai, che dagli impiegati che dai quadri.
Il contratto collettivo prevede il diritto a giorni e settimane di ferie aggiuntive per i lavoratori che hanno una determinata anzianità di servizio presso il datore di lavoro: “Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo”.
I criteri di computo delle ferie richiamati sono i seguenti: “Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni”.
Vediamo cosa significano queste norme del CCNL.
- 1Maturazione e fruizione ferie CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
- 2Ferie in busta paga lavoratori con settimana corta (5 giorni lavorativi)
- 3Ferie in busta paga lavoratori con orario settimanale di 6 giorni lavorativi
- 4Retribuzione ferie in busta paga
- 5Ferie e Festività
- 6Ferie: chi decide tra datore di lavoro e lavoratore
- 7Ferie e assunzione, dimissione o licenziamento durante l’anno
- 8Ferie obbligatorie e richiamo in servizio
Maturazione e fruizione ferie CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
Riepilogando quando previsto dall'art. 3 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 33 del CCNL ,abbiamo la seguente maturazione delle ferie nel contratto collettivo metalmeccanico piccola e media industria:
- Lavoratori fino a 10 anni di anzianità di servizio non compiuta: 4 settimane di ferie all’anno;
- Lavoratori da 10 a 18 anni di anzianità di servizio non compiuta: 4 settimane di ferie + 1 giorno all’anno;
- Lavoratori oltre 18 anni di anzianità di servizio compiuta: 5 settimane di ferie all’anno.
La normativa prevede anche dei criteri di computo. Andiamo a vedere come si differenzia la gestione delle ferie in busta paga per i lavoratori con un orario di lavoro basato su 5 giorni lavorativi settimanali e quella prevista per i lavoratori con un orario di lavoro basato su sei giorni lavorativi settimanali.
Ferie in busta paga lavoratori con settimana corta (5 giorni lavorativi)
Per quanto riguarda il conteggio materiale dei giorni di ferie annuali in busta paga, nello specifico caso dei lavoratori con orario di lavoro pari a 5 giorni lavorativi a settimana (settimana corta, esempio 40 ore dal lunedì al venerdì), si tratta rispettivamente di:
- Lavoratori fino a 10 anni di anzianità di servizio non compiuta: 20 giorni di ferie effettivi all’anno;
- Lavoratori da 10 a 18 anni di anzianità di servizio non compiuta: 21 giorni di ferie effettivi;
- Lavoratori oltre 18 anni di anzianità di servizio compiuta: 25 giorni effettivi all’anno.
La maturazione delle ferie mensili, nello specifico caso dei lavoratori con orario di lavoro pari a 5 giorni lavorativi a settimana, è la seguente:
- Lavoratori fino a 10 anni di anzianità di servizio non compiuta: 1,667 giorni di ferie effettivi al mese;
- Lavoratori da 10 a 18 anni di anzianità di servizio non compiuta: 1,75 giorni di ferie effettivi al mese;
- Lavoratori oltre 18 anni di anzianità di servizio compiuta: 2,083 giorni effettivi al mese.
Si parla di giorni effettivi perché il contratto collettivo in merito alla fruizione delle ferie stabilisce un criterio di computo che tiene conto della distribuzione del normale orario di lavoro settimanale del lavoratore.
Nel caso dei lavoratori con distribuzione oraria del lavoro basata sulla settimana corta, avremo una maturazione delle ferie come sopra descritto ed una fruizione pari ad 1 giorno di ferie scalato per ogni giorno di ferie goduto.
Ferie in busta paga lavoratori con orario settimanale di 6 giorni lavorativi
Nel caso di lavoratori con distribuzione dell’orario di lavoro settimanale basato su 6 giorni lavorativi il calcolo delle ferie cambia. Perché il contratto collettivo stabilisce le settimane di ferie, non i giorni, e soprattutto stabilisce un criterio di computo differenziato.
La differenza fondamentale è da un lato la settimana di ferie non è di cinque giorni ma di sei giorni settimanali, quindi, ciò determina un aumento dei giorni di ferie maturati in busta paga. Ma dall’altro lato, la fruizione di un giorno di ferie viene “scalata” come 1,2 giorni di ferie.
Per quanto riguarda il conteggio materiale dei giorni di ferie annuali in busta paga, nello specifico caso dei lavoratori con orario di lavoro pari a 6 giorni lavorativi a settimana, si tratta rispettivamente di:
- Lavoratori fino a 10 anni di anzianità di servizio non compiuta: 24 giorni di ferie all’anno;
- Lavoratori da 10 a 18 anni di anzianità di servizio non compiuta: 25 giorni di ferie all'anno;
- Lavoratori oltre 18 anni di anzianità di servizio compiuta: 30 giorni di ferie all’anno.
Si potrebbe pensare che tali lavoratori hanno un numero di ferie annuali maggiori, ma non è così. Vediamo perché.
La maturazione delle ferie mensili in busta paga, nello specifico caso dei lavoratori con orario di lavoro pari a 6 giorni lavorativi a settimana, è la seguente:
- Lavoratori fino a 10 anni di anzianità di servizio non compiuta: 2 giorni di ferie al mese, ma con fruizione pari a 1,2 giorni scalati per ogni giorno di ferie;
- Lavoratori da 10 a 18 anni di anzianità di servizio non compiuta: 2,083 giorni di ferie al mese, ma con fruizione pari a 1,2 giorni scalati per ogni giorno di ferie;
- Lavoratori oltre 18 anni di anzianità di servizio compiuta: 2,5 giorni di ferie al mese, ma con fruizione pari a 1,2 giorni scalati per ogni giorno di ferie.
Ferie e distribuzione orario di lavoro: cosa cambia. Nella sostanza se il lavoratore con meno di 10 anni di anzianità di servizio e con settimana corta ha 20 giorni di ferie all'anno, lo stesso lavoratore con un orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi ha 24 giorni di ferie all'anno, ma ogni giorno di ferie viene scalato col divisore 1,2. E quindi 24 diviso 1,2 è sempre un diritto a 20 giornate effettive di ferie all'anno. I due lavoratori hanno eguali diritti.
Retribuzione ferie in busta paga
Per quanto riguarda la retribuzione spettante ai lavoratori del settore metalmeccanici piccola industria Confapi per ogni giorno di ferie, l’art. 33 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che “Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto”.
La retribuzione globale di fatto è la sommatoria degli elementi fissi e continuativi posti a base di calcolo della retribuzione, quali minimo stipendiale, scatti di anzianità, eventuali superminimi e tutte quelle voci retributive erogate al lavoratore in maniera costante.
L’art. 33 stabilisce anche che “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”.
Tra gli elementi a carattere accidentale ci sono ad esempio i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.
Il contratto collettivo stabilisce anche il sistema di calcolo della retribuzione per le ferie per i lavoratori retribuiti a cottimo “Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga”.
Il contratto collettivo stabilisce che “Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto”.
Questo vuol dire che occorre individuare la retribuzione mensile globale di fatto e poi dividerla per il divisore giornaliero che è 26.
Ferie e Festività
Il CCNL Metalmeccanici PMI Confapi stabilisce che "I giorni festivi di cui all’articolo 31 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale".
Si tratta delle festività nazionali e infrasettimanali, che quindi vanno retribuite al lavoratore come festività godute e non come giorno di ferie.
Lo stesso lavoratore ha diritto, nel godimento della settimana di ferie prevista dal CCNL, ad un giorno di ferie in più, tenuto conto della presenza del giorno festivo durante il periodo di ferie.
Ferie: chi decide tra datore di lavoro e lavoratore
Il CCNL Metalmeccanici PMI Confapi non stabilisce chi ha il potere di decidere le ferie, ma è sempre l'azienda a decidere in base alla propria organizzazione il periodo di ferie. Ma il lavoratore ha determinati diritti che vanno tutelati.
Il CCNL stabilisce che "Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione).
Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie".
Pertanto, noi abbiamo un diritto dei lavoratori ad almeno 4 settimane di ferie all'anno. Per legge, tali settimane vanno godute possibilmente per almeno due settimane nell'anno di maturazione e possibilmente continuative su richiesta del lavoratore.
Il CCNL stabilisce che, fermo restante il diritto del lavoratore a richiedere almeno due settimane di ferie consecutive, normalmente coincidenti con il periodo estivo, c'è un diritto a massimo tre settimane consecutive, a meno che non vi siano intese aziendali diverse.
Lo stesso CCNL pur riconoscendo al potere organizzativo aziendale la decisione sul piano ferie, stabilisce un diritto dei lavoratori. L'azienda infatti deve tenere conto del desiderio dei lavoratori sulla fruizione delle ferie, che comunque per legge è un diritto ad almeno due settimane di ferie consecutive nell'anno di maturazione.
Ferie e assunzione, dimissione o licenziamento durante l’anno
Il contratto collettivo tratta anche i casi di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno per assunzione, dimissione o licenziamento durante l'anno.
"Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero".
Il CCNL stabilisce che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie". Pertanto, laddove vi siano delle ferie godute durante il preavviso, le giornate di ferie ne allungano la durata.
Ferie obbligatorie e richiamo in servizio
Il CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, rispettando il principio costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie stabilisce che "Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".
E tratta sia il caso del godimento delle ferie non consentito che il richiamo del lavoratore dalle ferie per esigenze aziendali:
"Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio".