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14 Dicembre 2023
13:00

Festività cadente o coincidente con il sabato: retribuzione per operai e impiegati

La festività coincidente con il sabato non lavorato dà diritto ad una giornata pagata in più per gli operai (retribuzione pari ad 1/6 dell’orario di lavoro settimanale), mentre per gli impiegati (o operai con settimana corta) non scatta alcuna giornata pagata. In caso di festività cadente durante un sabato lavorato, scatta il diritto alla maggiorazione per lavoro festivo, ma in alcuni casi anche alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Vediamo cosa prevede la legge, la Giurisprudenza, il Ministero del lavoro e il contratto collettivo (CCNL).

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Festività cadente o coincidente con il sabato: retribuzione per operai e impiegati
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita cadente o coincidente con il sabato retribuzione per operai e impiegati

Molti lavoratori si chiedono quali sono i loro diritti durante una Festività coincidente di sabato. Se per la festività cadente o coincidente di domenica è ormai risaputo che spetta una giornata pagata in più, così come è naturale pensare che il lavoro festivo deve essere retribuito con la maggiorazione per lavoro festivo, sulle festività che cadono durante il sabato, soprattutto per coloro che lavorano con la cosiddetta settimana corta, sussistono nei lavoratori molti dubbi su quali sono i loro diritti.

In linea generale va affermato che per la festività cadente di sabato o coincidente con il sabato: agli operai spetta una giornata pagata in più, agli impiegati no.

Questo è il principio generale, con l‘eccezione degli operai che lavorano con la settimana corta, che abbraccia tutti coloro che godono della festività che cade di sabato non prestando la propria attività lavorativa.

Ma occorre guardare ai casi in cui la festività cadente di sabato viene lavorata, anche per capire se spetta in questo caso la maggiorazione per lavoro festivo o la maggiorazione per lavoro straordinario festivo (che generalmente nei CCNL è più alta).

La retribuzione delle festività è la seguente:

  • Festività non lavorata operai: spetta una giornata retribuita in più;
  • Festività non lavorata impiegati: spetta la normale retribuzione;
  • Festività cadente di sabato non lavorato operai: spetta una giornata retribuita in più;
  • Festività cadente di sabato non lavorato operai e impiegati (settimana corta): non spetta la retribuzione;
  • Festività cadente di sabato non lavorato impiegati (con sabato nell'orario di lavoro): spetta la normale retribuzione;
  • Festività cadente di sabato lavorato impiegati e operai: se il sabato è compreso nell’orario di lavoro, spetta la maggiorazione per lavoro festivo secondo CCNL. In caso di settimana corta, il sabato non è normalmente lavorativo, quindi spetta la giornata pagata in più + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo secondo CCNL;
  • Festività cadente di domenica operai e impiegati: spetta una giornata retribuita in più.

La parola ultima sulla retribuzione delle festività spetta però alla contrattazione collettiva. E’ possibile infatti che il CCNL del settore applicato al rapporto di lavoro, possa prevedere una condizione di miglior favore nei confronti dei lavoratori, quindi è bene controllare l’articolo del CCNL che riguarda appunto le festività e la retribuzione delle festività. In ogni caso, il contratto collettivo non può derogare alla legge, se non in meglio per i lavoratori.

Per fugare ogni dubbio dei lavoratori, vediamo ora tutti i casi di cui sopra, affrontati dalla legge, e poi lo specifico caso delle festività cadenti di sabato, che sono invece state affrontate dalla Giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro il 20 febbraio 2006.

Normativa e calcolo retribuzione delle festività in Italia

Prima di affrontare gli specifici casi delle festività cadenti di sabato, occorre dare uno sguardo alla normativa italiana sulla retribuzione delle festività sia per gli operai che per gli impiegati, anche per capire come funziona in termini di calcolo della retribuzione della giornata festiva.

In Italia è in vigore la Legge 27 maggio 1949, n. 260, che disciplina “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”. Questa legge all’art. 1 elenca tutte le festività, i giorni ritenuti festivi e che sono in rosso sul calendario.

Festività non lavorata: operai con una giornata paga in più pari ad 1/6 della retribuzione settimanale. La legge n. 260/1949 all’art. 5 stabilisce i principi di riconoscimento della retribuzione delle festività in busta paga dei lavoratori stabilendo che per le festività del 2 giugno, del 25 aprile e del 1 maggio (e del 4 novembre) i lavoratori non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore lavorate (si tratta degli operai), hanno diritto ad una giornata pagata in più. Tale previsione è estesa a tutte le festività dai contratti collettivi dalla Legge 31 marzo 54, n. 90, all'art. 3.

La giornata pagata in più è pari alla “normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio”. Cosa significa? Il sistema di calcolo lo prevede la legge stessa: “La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge”. E tale previsione di legge è prevista per le festività del 2 giugno, 1 maggio e 25 aprile. E 4 novembre.

Quindi per fare un esempio: se un operaio lavora 40 ore settimanali, su sei giorni lavorativi, avrà diritto a 6 ore e 40 minuti di retribuzione.

Diverso è il discorso degli operai che osservano la settimana corta, come vedremo.

Poi vi è una disposizione sul calcolo delle festività dei lavoratori a cottimo: “Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane”.

Festività lavorata operai: spetta la retribuzione con maggiorazione.  L’art. 5 della legge n. 260/1949 continua così: “Ai lavoratori considerati nel precedente comma (sarebbero gli operai), che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.

La maggiorazione per lavoro festivo è determinata nel CCNL di settore applicato al contratto collettivo.

Festività non lavorata: agli impiegati spetta la normale retribuzione. La legge non tratta il caso degli impiegati che godono della festività non prestando la loro opera lavorativa. Si pensi all’esempio di una festività che cade dal lunedì al venerdì, durante l’orario di lavoro settimanale, con l’impiegato che si assenta da lavoro. A differenza degli operai, i quali sono retribuiti per le ore lavorate e che quindi se godono di una giornata festiva durante la settimana lavorativa, hanno diritto per legge ad una giornata pagata pure se non hanno lavorato, gli impiegati sono retribuiti, dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta o dal lunedì al sabato in caso di settimana lavorativa su 6 giorni, in maniera fissa e continuativa. In altre parole, gli impiegati hanno uno stipendio fisso, una retribuzione mensile parametrata su 26 giorni lavorativi. Essi non avranno diritto ad una giornata pagata in più, ma semplicemente alla normale retribuzione, godendo però della giornata festiva come assenza da lavoro di fatto retribuita.

Festività lavorata impiegati: spetta la retribuzione con maggiorazione. La legge, sempre all’art. 5 della L. 260/1949, tratta invece il caso degli impiegati che svolgono il lavoro festivo durante una delle festività previste dalla legge stessa. In questo caso, “Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.

Quindi, come per gli operai, agli impiegati spetta la giornata pagata con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL di settore. Quindi andrà consultato il contratto collettivo.

Festività cadente o coincidente con la domenica: agli impiegati e operai una giornata pagata in più. Ed è la stessa legge n. 260/1949, sempre all’art. 5, che prevede che “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera”.

In concreto come funziona in busta paga la festività coincidente con la domenica? Che agli operai spetterà 1/6 della retribuzione settimanale pagato in più (sarebbe una retribuzione pari alle ore giornaliere svolte, nella maggior parte dei casi). E agli impiegati spetterà 1/26 o 1/30 della retribuzione mensile. Nella maggior parte dei casi, per gli impiegati, si tratta di trovarsi in busta paga 26 giornate normali pagate, più una ventisettesima giornata pagata, ossia 1/26 in più.

Festività cadente o coincidente con il sabato non lavorativo (settimana corta)

Fatta la panoramica su tutte le retribuzioni delle festività, veniamo al caso della festività cadente di sabato, che non viene disciplinata dalla legge. Ma vi sono pronunce della Giurisprudenza e del Ministero del Lavoro.

Molti datori di lavoro, molte aziende, molte imprese adottato il sistema di orario di lavoro della cosiddetta “settimana corta”: si tratta dell’orario di lavoro settimanale distribuito in 40 ore (generalmente) dal lunedì al venerdì della settimana per 8 ore al giorno.

In questo specifico caso quindi abbiamo una settimana che è lavorativa dal lunedì al venerdì, il sabato è invece considerato dalla Giurisprudenza, che si è pronunciata anche in merito alla festività cadente di sabato, come un giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo”. Ciò viene specificamente indicato dal Ministero del Lavoro che è stato chiamato a pronunciarsi sulla festività cadente di sabato il 20 febbraio 2006.

Non solo il sabato non lavorato viene considerato un giorno feriale a zero ore, ma viene specificamente previsto che non deve essere considerato festivo ai fini retribuiti e contrattuali: secondo l’interpello del Ministero del Lavoro del 20 febbraio 2006, “La ratio della norma (la legge n. 260/1949) è da individuarsi nella circostanza che ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo”.

Questo cosa vuol dire? Che a differenza della festività coincidente con la domenica, che comporta o un giorno festivo in meno o una domenica di riposo settimanale goduta in meno, e quindi scatta il diritto alla giornata pagata in più, la festività coincidente con il sabato non lavorato non va ad incidere sui diritti dei lavoratori, in quanto il sabato è comunque non lavorativo, è feriale e a zero ore. Quindi non è neanche equiparabile alla domenica, quale giorno di riposo settimanale.

Quindi sia gli impiegati che gli operai che osservano un orario di lavoro con la settimana corta (dal lunedì al venerdì) o comunque con un orario di lavoro con il sabato non lavorativo e che non è una giornata di riposo settimanale, non hanno diritto alla retribuzione per la festività coincidente di sabato non effettivamente lavorato.

Festività coincidente con il sabato degli impiegati: nessuna giornata pagata in più

Nell’interpello viene chiesto se la disposizione normativa sulle festività coincidenti con la domenica è possibile applicarla anche alle festività cadenti di sabato. Il Ministero nega questa equiparazione e si spiega così:

Occorre immediatamente chiarire che nella legge non è dato rinvenire alcun riferimento al caso in esame (coincidenza della giornata festiva con il sabato non lavorativo). La questione è stata invece affrontata dalla giurisprudenza la quale ha ritenuto che, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Ciò in quanto, allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo”.

Il Ministero, quindi, stabilisce che non sussiste alcun obbligo di retribuire il sabato coincidente con una festività con la quota di maggiorazione indicata dalla citata legge, ai lavoratori retribuiti in misura fissa (impiegati).

Quindi la festività coincidente con il sabato non comporta una giornata pagata in più nella busta paga degli impiegati, diversamente da quando avviene per la festività coincidente con la domenica.

Gli impiegati nel caso in questione hanno diritto alla normale retribuzione (stipendio fisso mensile), senza decurtazioni e possono godere della festività che cade di sabato, senza perdere il godimento di una domenica. E quindi per tale motivo non hanno diritto a quote di retribuzione aggiuntive. Nel caso della festività cadente di domenica, la ratio della giornata pagata in più, sta proprio nell’aver “perso” una festività che per legge va retribuita, perché coincide con la domenica (giorno di riposo settimanale).

Ovviamente vi è la possibilità per le parti (quindi per il contratto collettivo o per le due parti nel contratto di lavoro individuale) di poter prevedere in via contrattuale un trattamento uguale a quello previsto dalla norma per la coincidenza con la domenica. Quindi poter prevedere che la festività cadente di sabato comporti una giornata pagata in più come la domenica. E questa equiparazione può essere prevista nel CCNL di settore, che va quindi consultato.

Festività cadente di sabato degli operai: quando spetta una giornata pagata in più

Per le stesse motivazioni sopra esposte, ossia che i lavoratori hanno diritto, anche in termini retribuiti, di godere delle festività nazionali e infrasettimanali retribuite da un lato e dall’altro lato del giorno di riposo settimanale e della domenica non lavorata, agli operai per la festività non lavorata cadente di sabato, laddove osservino un orario di lavoro su sei giorni settimanali (con sabato incluso nell'orario di lavoro o come riposo settimanale) spetta la retribuzione secondo i parametri previsti dalla legge (1/6 dell’orario di lavoro settimanale retribuito o diversa previsione del CCNL di settore).

Quindi per gli operai, la festività cadente di sabato, di domenica, durante la settimana, dà sempre diritto all’assenza di lavoro ed al pagamento di una giornata retribuita, laddove l'orario di lavoro è distribuito su sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato compreso). Non essendo gli operai retribuiti con stipendio mensile, ma ad ore lavorate. Ed avendo, gli operai, diritto alle festività regolarmente retribuite come se avessero lavorato.

Non solo gli impiegati. Anche gli operai che osservano la settimana corta (lunedì al venerdì) e quindi nel loro orario di lavoro non hanno il sabato come lavorativo, in caso di festività coincidente con il sabato, essendo il sabato un giorno feriale a zero ore, non considerato neanche festivo, non hanno diritto alla giornata pagata in più.

Lavoro festivo: Festività coincidente con un sabato lavorato

Come per la festività cadente di domenica, anche per la festività cadente di sabato, così come per tutte le festività cadenti durante l’orario di lavoro, agli impiegati come agli operai spetta la giornata pagata con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL.

Occorre distinguere per quanto riguarda gli impiegati tra il sabato lavorato che rientra nel normale orario di lavoro settimanale (per chi lavora con orario di lavoro basato su sei giorni a settimana) ed il sabato lavorato che rientra in un orario di lavoro con la cosiddetta settimana corta (per chi lavora con orario di lavoro basato su cinque giorni a settimana. Es. dal lunedì al venerdì).

Nel caso di un impiegato che lavora cinque giorni a settimana (settimana corta da lunedì al venerdì), il sabato è una giornata feriale, non lavorativa. Laddove l’impiegato è chiamato a prestare la propria opera durante la festività coincidente con il sabato, gli spetterà una giornata pagata in più con diritto per tutte le ore della giornata lavorata di sabato alla maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro straordinario festivo.

Per gli impiegati che hanno il sabato incluso nell’orario di lavoro (settimana lavorativa dal lunedì al sabato o comunque compreso il sabato), la festività coincidente con il sabato dà diritto alla giornata pagata in più con la maggiorazione per lavoro festivo. E non per lavoro straordinario festivo.

Per gli operai, la giornata di festività cadente di sabato, con la prestazione lavorativa resa di sabato, segue lo stesso ragionamento. Quindi tutte le ore di lavoro prestate retribuite con maggiorazione per lavoro straordinario festivo, se il sabato non è incluso nell’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto di lavoro tra le parti, o con la maggiorazione per lavoro festivo, se il sabato è incluso nell’orario di lavoro settimanale.

E’ comunque consigliabile leggere quanto indicato dal CCNL di settore in termini soprattutto retributivi, in combinazione con quanto indicato nel contratto individuale di lavoro firmato dalle parti, dal datore di lavoro e dal lavoratore.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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