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13 Settembre 2023
11:00

Festività nel contratto Cooperative sociali

Le festività nel contratto Cooperative sociali sono giorni di riposo retribuito concessi ai lavoratori in occasione delle festività nazionali e infrasettimanali. Nel caso di festività coincidente con la domenica o con il riposo settimanale, spetta una giornata retribuita in più. Nel caso di lavoro festivo scatta sia la maggiorazione per lavoro festivo pari al 15% che il diritto ad un giorno di riposo compensativo della festività entro 30 giorni oppure il diritto a delle giornate retribuite. Vediamo nel dettaglio come funzionano le festività nel CCNL Cooperative sociali.

Festività nel contratto Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita contratto Cooperative sociali in busta paga

Le festività nel contratto Cooperative sociali sono delle giornate di riposo retribuito dal datore di lavoro in busta paga, concesse ai lavoratori in occasione delle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge.

I lavoratori hanno diritto ad una giornata di festività retribuita, che nel caso coincida con la domenica o comunque con il giorno di riposo settimanale, dà diritto ad una giornata retribuita in più.

Nel caso di lavoro festivo scatta sia la maggiorazione per lavoro festivo pari al 15% che il diritto ad un giorno di riposo compensativo della festività entro 30 giorni oppure il diritto a delle giornate retribuite, una per la prestazione lavorativa resa durante la festività e l'altra per il mancato godimento del giorno di riposo retribuito.

Vediamo nel dettaglio come funzionano le festività nel CCNL Cooperative sociali.

Elenco festività retribuite

Nell'articolo 59 del CCNL Cooperative sociali vengono elencate le giornate di festività nazionale e infrasettimanale che danno diritto ad una giornata di assenza retribuita, oppure nel caso di prestazione lavorativa alla maggiorazione per lavoro festivo.

L'art. 59 del contratto collettivo delle cooperative stabilisce che:

"Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

  1. Capodanno;
  2. Epifania;
  3. anniversario della Liberazione;
  4. lunedì di Pasqua;
  5. festa del Lavoro;
  6. 2 giugno (festa della repubblica);
  7. Assunzione della Madonna;
  8. Ognissanti;
  9. Immacolata Concezione;
  10. S. Natale;
  11. S. Stefano;
  12. S. Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).

In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione".

Quale è la retribuzione delle festività

Il contratto collettivo stabilisce due diritti in termini di festività nazionali e infrasettimanali.

Il primo diritto è la possibilità di godere di una giornata di riposo in occasione di ciascuna delle festività.

Il secondo diritto è di tipo retributivo, perché il contratto collettivo stabilisce che il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto alla normale retribuzione.

Cosa è la normale retribuzione

Con "normale retribuzione" si intende la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore prevista dall'articolo 75 del CCNL Cooperative sociali, ossia gli "Elementi della retribuzione". Si tratta dei seguenti emolumenti in busta paga:

  • minimo contrattuale conglobato;
  • scatti d'anzianità;
  • elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2;
  • ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore (es. superminimo assorbibile o non assorbibile).

Calcolo festività per impiegati ed operai

La retribuzione della festività per i lavoratori retribuiti in misura fissa (es. impiegati) spetta nella misura di 1/26 della retribuzione globale mensile.

Nel caso dei lavoratori retribuiti su base oraria (es. operai), occorrerà determinare la paga oraria e moltiplicarla per le ore giornaliere previste dal contratto, in riferimento all'orario settimanale contrattuale del lavoratore.

L'articolo 75 stabilisce che:

"Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 (divisore orario) per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali".

Una volta determinata la paga oraria, occorrerà determinare la normale retribuzione giornaliera spettante per la giornata di festività, semplicemente moltiplicando per le ore giornaliere previste dal contratto di lavoro.

Festività cadente durante il riposo settimanale

L'articolo 59 del contratto delle cooperative sociali prevede che "Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26)".

Festività non lavorata durante il giorno di riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale nel settore delle cooperative sociali è previsto dall'art. 51 del CCNL che tratta l'orario di lavoro. Nell'articolo viene stabilito che:

"L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno".

Se la festività cade di domenica o nel giorno di riposo settimanale (anche nella giornata successiva alla giornata di smonto turno), al lavoratore in questione viene pagata una giornata retribuita in più.

E la retribuzione normale di fatto giornaliera è 1/6 della retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore, ossia sommatoria degli elementi fissi e continuativi spettanti normalmente al lavoratore (minimo contrattuale conglobato, scatti d'anzianità, elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 del CCNL e ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore).

Lavoro durante la festività nel giorno di riposo settimanale

L'articolo 59 del contratto delle cooperative sociali prevede, inoltre, che:

"In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo".

Si tratta quindi del caso di festività cadente durante il giorno di riposo settimanale, che non viene goduta dal lavoratore, ma il lavoratore effettua lavoro festivo durante il giorno di riposo settimanale.

I diritti del lavoratore o della lavoratrice sono:

  • un giorno di riposo per festività non goduta;
  • la retribuzione della giornata di lavoro festivo con la maggiorazione del lavoro straordinario festivo, che nel caso di lavoro festivo diurno straordinario è del 30%, mentre nel caso di lavoro festivo notturno straordinario sale al 50%.

La maggiorazione si calcola sulla sola voce stipendiale del minimo contrattuale conglobato, mentre la normale retribuzione va calcolata sulla retribuzione globale giornaliera (ossia minimo contrattuale conglobato, scatti d'anzianità, elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 del CCNL e ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore).

Lavoro durante la festività

Sempre l'articolo 59 del CCNL Cooperative sociali prevede che "La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato".

Va sottolineato che, secondo quanto disposto dall'articolo 55 del CCNL Cooperative sociali, che tratta il lavoro festivo e domenicale, "per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività di cui all'art. 59 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati".

Pertanto, possono verificarsi due casi.

Il primo caso è quello della festività lavorata, recuperata con un giorno di riposo entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita. In quel caso il lavoratore avrà diritto alla sola giornata retribuita con la normale retribuzione (la giornata di riposo sostitutivo della festività), a cui si aggiunge maggiorazione del 15% per le ore di lavoro festivo prestato, calcolata sulla voce stipendiale del minimo contrattuale conglobato.

Il secondo caso è quello della festività lavorata non recuperata. A quel punto scatta il diritto alla normale retribuzione per la festività lavorata più la maggiorazione per lavoro festivo pari al 15%, più il diritto ad un giorno di riposo che, se non goduto, dà diritto ad una giornata retribuita a titolo di festività non goduta. Pertanto in questo caso si tratta di due giornate retribuite più la maggiorazione del 15%.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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