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23 Febbraio 2024
11:00

Il TFR non va dichiarato nel 730/2024 perché è a tassazione separata

Il TFR e l'anticipazione nel TFR sono indicate nella Certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro ma non vanno dichiarate nel 730, perché non rientrano nel reddito complessivo e non assoggettati a Irpef e addizionali. Il TFR e l'anticipo del TFR sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 19 del TUIR, che prevede anche una riliquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo come funziona la tassazione del TFR tra busta paga e Certificazione unica (ex CUD).

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Il TFR non va dichiarato nel 730/2024 perché è a tassazione separata
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Il TFR non va dichiarato nel 730 perche e a tassazione separata

Il TFR non va dichiarato nel 730 perché è assoggettato a tassazione separata, pertanto non confluisce nel reddito complessivo ai fini del pagamento dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, ma viene tassato dal datore di lavoro in sede di erogazione dell'anticipazione del TFR o del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le indennità, gli acconti, le anticipazioni del TFR e le somme erogate nell'anno relative ad indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata sono indicate nel modello di Certificazione unica (CU ex CUD) rilasciato dal datore di lavoro, ma non vanno dichiarate nel modello 730.

Il TFR non viene incluso nel calcolo del reddito complessivo ai fini Irpef e addizionali regionali e comunali, quindi non va dichiarato nel 730, in forza di quanto previsto dall'art. 17 del TUIR che, appunto, riguarda i redditi per i quali l'imposta si applica separatamente. E tra questi redditi c'è "trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente".

Tassazione TFR nel TUIR

Ai sensi dell'art. 19 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), poi, la parte di accantonamento del TFR (quota capitale) è tassata secondo un'aliquota determinata ad hoc dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione del TFR o dell'anticipazione del TFR. Tale aliquota del TFR è determinata con una tassazione separata.

La parte di rivalutazione del TFR è invece tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, attraverso un'imposta sostitutiva in misura dell'11%. E per tale versamento c'è un sistema di acconto e saldo, che è gestito dal datore di lavoro.

Lo stesso art. 19 del TUIR da un lato prevede l'applicazione di una tassazione separata effettuato dal datore di lavoro e dall'altro lato, successivamente, prevede il sistema di riliquidazione della tassazione del TFR accantonato effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Secondo la norma, "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".

Questo vuol dire che l'Amministrazione finanziaria provvede a ritassare le somme percepite dal contribuente a titolo di TFR, sulla base di un'aliquota media di tassazione relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma. Ed effettua il calcolo di riliquidazione confrontando la tassazione determinata secondo il criterio dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti del contribuente rispetto alla tassazione separata del TFR effettuata dal datore di lavoro e trattenuta in busta paga. Per tali motivi nella Certificazione unica di ogni anno, il datore di lavoro è tenuto a compilare e rilasciare al contribuente la sezione relativa al trattamento di fine rapporto (TFR), anche se non incide nel calcolo dell'imposizione fiscale della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi PF.

TFR nella Certificazione unica 2024 non va nel 730/2024

Il TFR non va dichiarato nel 730/2024 perché come abbiamo visto viene già tassato separatamente dal datore di lavoro e la norma prevede anche un ricalcolo della tassazione del TFR effettuato dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, il lavoratore come contribuente presenta la propria dichiarazione dei redditi basata sul reddito complessivo che comprende i redditi assoggettati a tassazione ordinaria Irpef, in primis il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta e poi tutti gli altri redditi imponibili (redditi di capitale, redditi dei terreni, dei fabbricati, ecc.).

Il TFR non va dichiarato nel 730/2024, mentre nella Certificazione Unica nei punti da 801 a 813 il datore di lavoro dettaglia sia l'accantonamento del TFR che la tassazione applicata in caso di erogazione dell'anticipazione del TFR nell'anno d'imposta considerato (nella Certificazione unica 2024 ad esempio, sono indicate le somme percepite dal lavoratore a titolo di TFR nell'anno d'imposta 2023).

Come si calcola la tassazione del TFR in busta paga?

Il TUIR all'art. 19, comma 1, prevede che "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici". 

Le somme percepite nell'anno d'imposta 2023 sono dichiarate dal datore di lavoro nel punto 801 della Certificazione unica 2024.

Quando il datore di lavoro eroga un'anticipazione del TFR o il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro applica la normativa che prevede che debba essere individuato il reddito di riferimento e l'aliquota media. 

Il reddito di riferimento come si calcola? sommando la quota di TFR maturata fino al 31 dicembre 2000 e la quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001, al netto della rivalutazione maturata (e già tassata). La somma delle due quote va divisa per il numero di anni e frazioni di anno di maturazione del TFR ed il risultato va moltiplicato per 12.

Con il reddito di riferimento si applica l'aliquota media secondo gli scaglioni Irpef ordinari (per la parte di reddito di riferimento da 0 a 15 mila euro aliquota del 23%, per la parte di reddito di riferimento da 15.000,01 a 28,000 euro aliquota del 25%, per la parte di reddito di riferimento da 28.000,01 a 50.000 euro aliquota del 35%, e così via applicando le aliquote Irpef).

L'aliquota media viene determinata in riferimento al reddito di riferimento rapportando la tassazione calcolata, applicando le aliquote Irpef, al reddito di riferimento stesso.

Tale aliquota media non va ovviamente utilizzata per tassare il reddito di riferimento ma, ovviamente, il TFR accantonato. Il sistema prevede anche due sistemi di calcolo del TFR accantonato imponibile fiscale per il calcolo della tassazione separata da trattenere in busta paga.

In ogni caso, salvo la riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può intervenire dopo anni, il TFR percepito in busta paga è già al netto del calcolo della tassazione separata, viene "rendicontato" al lavoratore contribuente, nei punti da 801 a 813 della Certificazione unica 2024 ma, essendo un reddito soggetto a tassazione separata, non va dichiarato nel 730 e non è incluso nel reddito complessivo per il calcolo dell'imposta Irpef, delle addizionali regionali e comunali, in sede di dichiarazione dei redditi.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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