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L’assegno di maternità dei Comuni per le lavoratrici non occupate

Anche le lavoratrici disoccupate hanno diritto all’indennità maternità, pur se non in possesso dei requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome. Si tratta dell’assegno di maternità del Comune di residenza, che viene pagato dall’Inps. La domanda va presentata entro 60 giorni, sempre che il reddito non superi l’indicatore ISE. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratrici madri non occupate

La maternità di una donna è un evento tutelato dalla Costituzione e dalle leggi italiane. L’evento della gravidanza è causa di una naturale sospensione del rapporto di lavoro per le lavoratrici incinte e poi madri di bambini neonati. Le tutele previste con l’astensione obbligatoria dal lavoro e con l’erogazione da parte dell’Inps dell’indennità di maternità per i 5 mesi che vanno dai 2 mesi prima del parto ai tre mesi successivi e fino al primo anno del bambino, consentono alla donna lavoratrice una più serena gestione del doppio status di lavoratrice e madre.

Analogo diritto alla tutela viene riconosciuto dalla legge anche nei confronti delle lavoratrici non occupate, delle donne prive di lavoro, le quali, pur non possedendo i requisiti contributivi hanno comunque diritto ad una prestazione a sostegno del proprio reddito. Nel caso in cui non ci sia maturazione delle altre prestazioni previdenziali di maternità alle donne spetta l’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza.

L’assegno di maternità del Comune è una speciale prestazione  previdenziale a favore delle lavoratrici non occupate, non destinatarie di alcuna tutela per la maternità, per il periodo di gravidanza e per la nascita di un figlio. Questa prestazione è pagata in realtà dall’Inps dopo che il Comune di residenza della donna ha trasmetto tutti i dati della madre, necessari per il pagamento.

L’assegno di maternità destinato alle donne che non lavorano e va richiesto nei seguenti casi:

  • nascita del figlio;
  • l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

L’assegno da richiedere al Comune, come detto, viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

L’importo viene erogato in misura fissa secondo quanto stabilito dall’Inps ogni anno in una circolare. Le modalità di erogazione sono in 5 mensilità (quelle del congedo di maternità) e la tempistica dipende dalla data di ricezione dei dati da parte del Comune. 

Per l’anno 2015 e 2016 l’importo mensile dell’assegno di maternità del Comune è pari a 338,89 euro per un totale di 1.694,45 euro (5 mensilità).

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95.

Vediamo tutti gli aspetti relativi ai requisiti e alle modalità di erogazione da parte dell’Inps.

SOMMARIO:

Incumulabilità
Requisiti
Importo dell’assegno
Presentazione della domanda

Incumulabilità con altri trattamenti previdenziali

Le lavoratrici interessate alla percezione dell’assegno di maternità dei Comuni sono quelle che non hanno diritto a nessuna delle altre prestazioni di maternità. Quindi si tratta di tutti quei casi in cui la donna incinta non ha i requisiti né per l’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti, né per il congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate, né per l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome. L’assegno di maternità dei Comuni è infatti incumulabile fatto salvo l’eventuale diritto alla quota differenziale.

Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali ( pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.

Indennità di maternità dei Comuni e dello stato. Si tratta di una prestazione previdenziale da richiedere solo nel caso in cui non si ha diritto all’indennità di maternità dello Stato, che è prevista con il possesso di almeno tre mesi di contribuzione accreditata dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’ingresso del minore nella famiglia (in caso di adozione o affidamento). Le due prestazioni non sono cumulabili, sempre se non si ha diritto solo alla quota differenziale tra le due prestazioni.

Requisiti per l’assegno di maternità dei Comuni

A chi spetta. Hanno diritto all’assegno erogato dai Comuni le neo mamme, residenti in Italia che siano:

  • cittadine italiane (dal 2 luglio 1999);
  • cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000);
  • cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000);
  • cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

La carta di soggiorno non va confusa con il permesso di soggiorno. Essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.  Il Decreto Legislativo n. 3 del 2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Necessario il non superamento dell’ISE (e non ISEE). L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza. Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata.

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95.

Importo dell’assegno di maternità dei Comuni

L’erogazione dell’assegno di maternità del Comune avviene attraverso l’accredito di 5 mensilità, quanti sono i mesi congedo di maternità. La misura mensile e dell’importo totale è stabilita annualmente dall’Inps ed è erogata per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo. Gli importi sono i seguenti:

  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2001 era pari a 258,23 euro per un totale di 1291,14 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2002 era pari a 265,20 euro per un totale di 1326 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2003 era pari a 271,56 euro per un totale di 1357,80 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2004 era pari a 278,35 euro per un totale di 1.391,75 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2005 era pari a 283,92 euro per un totale di 1.419,59 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2006 era pari a 288,75 euro per un totale di 1.443,73 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2007 era pari a 294,52 euro per un totale di 1.472,60 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2008 era pari a 299,53 euro per un totale di 1.497,65 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2009 era pari a 309,11 euro per un totale di 1.545,55 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2010 era pari a 311,27 euro per un totale di 1.556,35 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2011 era pari a 316,25 euro per un totale di 1.581,25 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2012 è pari a 324,79 euro per un totale di 1.623,95 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2014 è pari a 338,21 euro per un totale di 1.691,05 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2015 è pari a 338,89 euro per un totale di 1.694,45 euro;
  • l’importo mensile di maternità del Comune per l’anno 2016 è pari a 338,89 euro per un totale di 1.694,45 euro.

In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione. Quindi solo nei casi in cui la lavoratrice non è dipendente oppure nei casi in cui la lavoratrice parasubordinata non è in possesso né del requisito delle tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data presunta del parto (requisiti contributivi per il congedo di maternità dei lavoratori parasubordinati), né del requisito contributivo dei tre mesi di contribuzione accreditati presso qualsiasi gestione previdenziale (quindi anche quella per lavoro dipendente o autonomo) tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto (requisito contributivo per l’assegno di maternità dello Stato).

Se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno di maternità previsto dall’Inps, l’assegno viene pagato per la differenza (la cosiddetta quota differenziale, che va pagata nei casi di possesso dei requisiti per l’assegno di maternità dello Stato oppure quando l’importo dell’indennità di maternità spettante, calcolata secondo i requisiti delle varie gestioni Inps, risulta inferiore all’importo dell’assegno di maternità del Comune.

L’assegno spetta per ogni figlio, quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati o affidati.

Modalità di presentazione della domanda 

La presentazione della domanda al Comune. Anche se l’effettivo pagamento dell’assegno è di competenza dell’Inps, la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

Assegno di maternità per madre minorenne. Nel caso di domanda presentata da parte di una madre minorenne, alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno di maternità è abilitato il padre, che diventa beneficiario della prestazione a condizione che:

  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto;
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.

Documentazione da presentare. Va presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno.

Va inoltre presentata una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato;

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Modalità di pagamento. L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore: da un documento di riconoscimento, dal codice fiscale, dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria. 

Tempi di erogazione. Come già detto, la domanda è presentata al Comune di residenza, viene gestita dal Comune ma poi l’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. Per quanto riguarda i tempi di erogazione dell’assegno di maternità, l’Inps paga entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

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