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La deduzione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze nel 730 o Unico

L’abitazione principale e le sue pertinenze rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi: modello 730 o Unico 2012. Vediamo tutti i casi particolari.
A cura di Antonio Barbato
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oneri deducibili

Alcuni oneri sostenuti dal contribuente, nei casi previsti espressamente dal Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), sono deducibili dal reddito complessivo, che è la base di calcolo delle imposte sul reddito (Irpef). Si tratta degli oneri deducibili, cioè di alcune spese sostenute dai contribuenti che sono agevolate e il cui ammontare riduce il reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta da pagare.

Rientra tra gli oneri deducibili anche la possibilità per il contribuente di dedurre dal proprio reddito complessivo l’abitazione principale e le sue pertinenze per un importo fino all’ammontare della loro rendita catastale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e sulla quale possiede la proprietà, l’usufrutto o altro diritto reale, in prima persona o i suoi familiari (coniuge e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo).

Normalmente la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica. Ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale valgono i dati dei registri anagrafici o anche l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 con la quale il contribuente attesta che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Sono considerate invece pertinenze dell’abitazione principale:

  • le unità immobiliari classificate in categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo (es. magazzini, locali di deposito, rimesse, garage, tettoie chiuse o aperte);
  • le unità immobiliari destinate al servizio dell’unità immobiliare costituente abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

La rendita catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze va rapportata alla quota di possesso dell’immobile nell’anno, nel caso di con titolarità e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. E la deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale soltanto dei familiari del contribuente, che hanno nell’unità la residenza.

Calcolo della deduzione. La quota di deducibilità dal reddito complessivo è rappresentata, come già detto, dalla rendita catastale (risultante in Catasto) che è calcolata secondo le nuove tariffe d’estimo, rivalutata nella misura del 5%.

Possesso di due immobili. Nel caso il contribuente possiede due immobili, uno come abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta solo per l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

Cambiamento abitazione principale. Se il contribuente durante l’anno ha trasferito la propria abitazione principale, la deduzione spetta fino a concorrenza della somma dei due redditi delle due unità immobiliari adibite da abitazione principale.

Infatti, la rendita catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze va rapportata alla quota di possesso dell’immobile nell’anno, nel caso di con titolarità e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.

Abitazione ad uso promiscuo. Se l’abitazione principale è anche adibita all’esercizio di attività d’impresa o dell’arte o della professione, la deduzione deve essere ridotta al 50%.

Abitazione principale e locazione. E’ il caso dell’unità immobiliare usata per un periodo dell’anno come abitazione principale e che nel restante periodo dell’anno è concessa in locazione.

La deduzione fiscale, rapportata al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta solo se l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita catastale e il canone di locazione ridotto. In caso contrario, la deduzione non spetta, perché l’abitazione è trattata come immobile locato assoggettato a tassazione sulla base del canone di locazione.

Nel caso di unità immobiliare parzialmente locata, vale a dire con una parte adibita ad abitazione principale da parte del contribuente ed una parte dell’abitazione concessa in locazione, la deduzione Irpef spetta in maniere rapportata alla quota di possesso ed anche in questo caso soltanto se l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

Deduzione abitazione principale nel modello 730 2012. Nel 730 2012, l’abitazione principale va dichiarata nel quadro B relativo ai redditi dei fabbricati. Al punto 1 va indicata la rendita catastale. Al punto 2 del rigo B1 va indicato l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale con l’opzione n. 1. Al punto 3 e 4 il periodo di possesso in giorni e la percentuale di possesso.

Deduzione dell’abitazione principale nel modello Unico 2012. Nel modello Unico 2012, l’abitazione principale va dichiarata nel quadro RB relativo ai redditi dei fabbricati. Al punto 1 va indicata la rendita catastale, al punto 2 del rigo RB1 va indicata l’opzione n. 1 per l’utilizzo dell’abitazione principale e al punto 3 e 4 rispettivamente il periodo di possesso in giorni e la percentuale di possesso.

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