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La separazione e la ripartizione delle detrazioni fiscali per figli a carico

Il TUIR prevede alcune specifiche regole in merito alla ripartizione delle detrazioni fiscali tra genitori legalmente ed effettivamente separati. Vediamo la detrazione fiscale per figli a carico in caso di separazione e le modalità di accordo tra le parti. Oltre che per i coniugi separati, la normativa fiscale tratta anche i casi di genitori non sposati, o madre o padre mancante.
A cura di Antonio Barbato
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separazione a chi spettano le detrazioni fiscali

Una delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia più importanti è la detrazione per figli a carico. Tale agevolazione fiscale consente al contribuente, in questo caso genitore, di poter ottenere un risparmio sull’imposta Irpef da pagare sui propri redditi, sia attraverso le trattenute in busta paga, se dipendente, sia attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico. Il TUIR disciplina le modalità di ripartizione tra i due genitori delle detrazioni spettanti per i figli a carico. Soprattutto nel caso di separazione disposta dai giudici, caso che analizziamo in questo articolo.

Requisiti per essere considerato figlio a carico. Va subito chiarito che oggetto di agevolazione è la condizione di figlio a carico. L’art. 12 del TUIR stabilisce che un familiare, quindi anche i figli, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo, computando in esso anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a carico. Il predetto limite è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.

La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età del figlio, dalla convivenza con i genitori, e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Inoltre, le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

A quanto ammontano le detrazioni per figli a carico. Le detrazioni per figli a carico sono state modificate a partire dal 2013 per effetto della Legge di Stabilità, la quale ha modificato in aumento le detrazioni spettanti. Le detrazioni teoriche in vigore quest'anno, che sono base di calcolo della detrazione spettante legata al reddito, sono le seguenti:

  • 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (fino al 2012 era 800 euro);
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (fino al 2012 era 900 euro);
  • Aumento di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (fino al 2012 l’importo era di 220 euro);
  • Aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico (questo importo è lo stesso del 2012, nessun incremento).

Per il calcolo dell’ammontare della detrazione effettiva spettante per figli a carico, non basta la detrazione teorica di cui sopra. Secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR, bisogna considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a 95.000 euro. Ossia che l’importo effettivamente spettante va calcolato col rapporto tra 95.000 euro, diminuito dal reddito posseduto dal contribuente, e 95.000 euro, e poi moltiplicato per la detrazione teorica. L’importo di 95.000 euro, inoltre, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi se il lavoratore richiedente ha 3 figli, l’importo da rapportare al proprio reddito è pari a 95.000 più 30.000 euro,  quindi 125.000 euro. La detrazione così ottenuta può essere sottratta dall’imposta lorda Irpef, ottenendo quindi una minore imposta da pagare. Per maggiori informazioni sui vari calcoli, con esempi, vediamo la detrazione per figli a carico.

Chiarito brevemente il sistema di calcolo delle detrazioni spettanti in relazione ai figli dei due genitori, ora si pone il problema di analizzare in che modo la detrazione può essere ripartita tra i genitori, soprattutto nel caso di separazione consensuale da parte dei coniugi.

Genitori legalmente ed effettivamente separati

Per quanto riguarda la ripartizione delle detrazioni per figli a carico da parte dei genitori, una delle prime cose da dire è che i genitori non possono ripartire liberamente tra di loro la detrazione per figli a carico in base alla loro convenienza economica. In materia di separazione intervengono varie leggi: La legge 54 del 2006 disciplina le “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. La normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali per figli a carico nei casi di separazione, affidamento dei figli, secondo quanto disciplinato dai giudici in applicazione della legge 54 del 2006, è affidata invece al TUIR.

Il Testo Unico delle imposte sul reddito prevede diverse regole per la ripartizione delle detrazioni per figli a carico, in base allo status dei genitori. Ossia se i genitori siano non legalmente ed effettivamente separati, oppure siano legalmente ed effettivamente separati, ed anche se non sono coniugati. Le regole del TUIR per le detrazioni fiscali per figli a carico in caso di separazione dei genitori sono disciplinate dall’articolo 12 comma 1 lettera c).

L’articolo 12 del TUIR prevede che:

  • “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”:
  • “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, disposto dal Giudice,  la detrazione è  ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”.

In entrambi casi, sia di separazione con affidamento da parte del giudice ad un genitore, che con affidamento congiunto o condiviso, è data alle parti la possibilità di trovare un diverso accordo. L’accordo, come nel caso dei genitori sposati e non legalmente ed effettivamente separati, può riguardare l’attribuzione della detrazione fiscale per figli a carico ad un solo genitore, quello con il reddito più elevato.

L’art. 12 del TUIR prevede infatti anche il caso dell’incapienza: “Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”.

L’importo da riversare all’altro genitore. Pertanto, sempre salvo diverso accordo, il genitore che fruisce per intero della detrazione fiscale deve riversare all’altro un importo. Che è pari al 50% della detrazione ovvero anche al 100% della detrazione, se il coniuge è affidatario (e quindi ha diritto pieno alla detrazione per i figli a carico che gli sono stati affidati).

Genitori entrambi incapienti. La disciplina relativa alla detrazione fiscale per figli a carico destinata al genitore con reddito più elevato, con dovere di versamento del pari importo all’altro genitore, si applica anche nell’ipotesi in cui il genitore che teoricamente dovrebbe fruire della detrazione, pur avendo il reddito più elevato rispetto all’altro genitore, non possa effettivamente fruire della detrazione in quanto già è in possesso di agevolazioni fiscali diverse (ad esempio altre detrazioni, come quelle per lavoro dipendente) o oneri deducibili tali da azzerare già la sua imposta lorda calcolata sul reddito. Lo ha chiarito la Circolare Ministeriale n. 34/E del 2008.

La comunicazione e l’intesa tra i due genitori sull’incapienza. Va chiarito che la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro genitore (affidatario o con affidamento congiunto), determinando secondo quanto previsto da parte del TUIR un importo da riversare da parte dell’altro genitore, corrispondente alla detrazione a cui si rinuncia, non opera in maniera automatica ma va comunicata all’altro genitore.

La situazione creata tra le due parti relativa alla fruizione della detrazione fiscale per figli a carico presuppone che i due genitori trovino un accordo su come fruire delle detrazioni, dell’agevolazione fiscale. Le ipotesi sostanzialmente sono due: ripartizione del 50% ad entrambi, oppure rinuncia del genitore che ne ha diritto, detrazione che viene fruita dall’altro al 100% ed obbligo di riversare all’altro genitore rinunciatario l’importo corrispondente alla detrazione spettante.

Va chiarito che tale intesa tra i due coniugi sulla detrazione fiscale per i figli a carico tuttavia non è obbligatoria e può essere necessaria solo se un genitore, non avendo la possibilità di fruire della detrazione, comunichi all’altro la sua incapienza per limiti relativi all’imposta dovuta e quindi la volontà di attribuire all’altro la detrazione, avendo in cambio l’importo di pari importo, come previsto dal TUIR. In sostanza, l’accordo è necessario, se una delle parti richiede e comunica all’altra di non fruire della detrazione per incapienza, e l’altra parte, anch’essa incapiente, decide di rispondere e comunicare di non poter fruire della detrazione.

Il riferimento normativo alla impossibilità di “usufruire della detrazione per limite di reddito” si ricollega all’ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d’imposta, a causa di una imposta insufficiente.

L’oggetto dell’accordo sulle detrazioni per figli a carico. Va comunque chiarito ancora che l’oggetto dell’accordo può essere il 50% o il 100% della detrazione spettante nei vari casi, non possono essere stabilite altre percentuali sulla base della convenienza economica, ma bisogna solo rispettare quanto previsto dalla legge, dall’art. 12 del TUIR.

Per quanto riguarda la forma dell’accordo tra le parti, la circolare ministeriale n. 15/E del 2007 ha chiarito che non è richiesta alcuna particolare forma. Però, anche in questo caso, in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, quindi di una sede dell’Agenzia delle Entrate, i genitori devono però fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta, ossia in favore del coniuge col reddito più alto.

Detrazione fiscale per figli a carico maggiorenni. In seguito al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio a carico, la detrazione può continuare ad essere ripartita nella stessa misura in cui era ripartita quando il figlio era minorenne, quindi nulla cambia in termini di ripartizione in caso di separazione dei genitori.

Cosa succede se c’è una ripartizione sbagliata delle detrazioni per figli a carico. Può capitare, e capita soprattutto quando per effetto della separazione ci sono litigi tra le parti, che i genitori usufruiscano delle detrazioni per figli a carico in misura superiore a quella che sarebbe loro consentito. La circolare ministeriale n. 15/E del 2007 precisa che in sede di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale del 50 per cento, presupponendosi, salvo prova contraria fornita dagli interessati, l’assenza dell’accordo.

I modelli di dichiarazione dei redditi saranno predisposti al fine di consentire un adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all’altro genitore anche risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d’imposta, con riferimento ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Resta ferma la possibilità da parte dei genitori di fornire la prova dell’accordo e usufruire della detrazione nella misura convenuta, in caso di richiesta da parte dell’amministrazione in sede di controllo.

E’ ovvio che l’accordo tra genitori, anche non separati o non coniugati, che deroga rispetto alla ripartizione al 50% delle detrazioni per figli a carico, presuppone che alla detrazione richiesta nella misura del 100% da parte di un genitore corrisponda la rinuncia da parte dell’altro genitore.

Detrazioni tra genitori non separati o non coniugati o coniuge mancante

I casi di separazione tra genitori presuppongono quindi il rispetto delle regole del TUIR in materia di ripartizione della detrazione per figli a carico. Soprattutto è possibile ripartire il 50% o il 100% della detrazione stessa. Analogo discorso avviene però negli altri casi, ossia quando i genitori non sono separati. E nel caso di genitori con figli che non hanno contratto matrimonio, c’è l’equiparazione alle regole della separazione.

Genitori sposati. La condizione di normalità delle famiglie, con i genitori sposati e non separati, è quella di una ripartizione delle detrazioni per figli a carico nella misura del 50% per ogni genitore, tranne nei casi di incapienza o accordo tra le parti dove è possibile destinare la detrazione al genitore col reddito più alto, quindi nella misura del 100%. Per le informazioni sulla tipologia di accordo in questi casi, vediamo la detrazione per figli a carico per genitori sposati.

Genitori non sposati. Ci sono sempre più famiglie di fatto, con figli di due genitori non sposati. Anche in questo caso spettano le detrazioni fiscali per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR. La legge n. 54 del 2006, che disciplina le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha esteso la disciplina anche ai genitori non sposati. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per figli a carico per genitori non coniugati.

Il caso del genitore mancante. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) dell’art. 12 ossia le detrazioni per coniuge a carico.

La ripartizione delle detrazioni per spese ed oneri

Le detrazioni fiscali che spettano ai genitori contribuenti sono molteplici, non riguardano solo le detrazioni  per i figli a carico. Il TUIR prevede una serie di agevolazioni fiscali che consentono di abbattere l’imposta sul reddito Irpef da pagare. Oltre agli oneri deducibili, oltre alla detrazione per figli a carico, o anche coniuge a carico, ci sono anche altre detrazioni fiscali per alcuni oneri e spese sostenute. Sono indicate nel quadro E del modello 730 ad esempio. Si pone quindi il problema di individuare la ripartizione di tali spese tra i genitori, soprattutto in caso di separazione. Cioè come ad esempio vanno ripartire le detrazioni per spese sanitarie, per le spese di istruzione, eventuali canoni di locazione o mutui ipotecari.

La circolare n. 11/E del 2007 precisa che le regole di ripartizione delle detrazioni per figli a carico, di cui abbiamo parlato in precedenza, non valgono anche per il riparto delle detrazioni per spese ed oneri. Ma vanno seguiti criteri relativi all’intestazione del documento che certifica la spesa oppure in relazione all’effettivo sostenimento della spesa. Per maggiori informazioni vediamo la ripartizione delle detrazioni per oneri e spese.

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La ripartizione tra genitori delle detrazioni per figli a carico, oneri e spese
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Detrazioni per figli, coniuge e familiari a carico [GUIDA]
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Lo status di familiare a carico per il diritto alle detrazioni fiscali
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