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Lavoratori marittimi: pensione di vecchiaia anticipata, aumenta l’età per alcune categorie

Nella previdenza dei lavoratori marittimi arrivano delle modifiche ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di alcune categorie. Aumenta l’età necessaria per i piloti del pilotaggio marittimo, per i marittimi abilitati al pilotaggio e per i lavoratori adibiti al servizio macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. I vecchi requisiti di 55 anni di età per le donne e 60 anni per gli uomini sono stati sostituiti da un “requisito anagrafico ridotto di cinque anni” che produce però un aumento a partire dal 2014. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi

Per alcune categorie di lavoratori marittimi a partire dal 2014 ci sono modifiche ai requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. Aumenta il requisito anagrafico per i  piloti del pilotaggio marittimo, i marittimi abilitati al pilotaggio, e i lavoratori adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. L’aumento arriva nonostante la pensione dal 2014 sia liquidata al “raggiungimento del requisito anagrafico  ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. A prevedere questa novità nella previdenza dei lavoratori marittimi è un regolamento di armonizzazione che l’Inps ha recepito.

I vecchi requisiti di 55 anni di età per le donne, e 60 anni di età per gli uomini, sono stati sostituiti da nuovi requisiti che, pur riducendo di 5 anni l’età anagrafica rispetto alla normale pensione di vecchiaia, di fatto producono un generale aumento, nei prossimi anni, del requisito anagrafico necessario. Vediamo il perché analizzando il contenuto del nuovo regolamento di armonizzazione nella sezione dedicata ai lavoratori marittimi.

L’Inps nella circolare n. 86 del 3 luglio 2014 chiarisce cosa cambia per i lavoratori marittimi interessati in materia di accesso alla pensione di vecchiaia. Vediamo nel dettaglio le variazioni.

Le modifiche normative

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, ha introdotto nell’ordinamento italiano, e nella previdenza dei lavoratori marittimi, un “regolamento di cui all’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP”. Tra le categorie interessate dalle modifiche ci sono anche alcuni lavoratori del settore marittimo. 

Il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento in esame stabilisce che “relativamente ai casi di cui all’articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.

Questa variazione interessa due categorie di lavoratori marittimi: i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione; e i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che “All’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole “cinquantacinquesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti: ”cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

Questa variazione interessa invece i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio

Nei confronti dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio, di cui rispettivamente all’articolo 4, commi 2, lettera c) e 3, della legge n. 413 del 1984, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall’articolo 59, comma 35, della legge n. 449 del 1997, prevedeva la possibilità di liquidare la pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

A seguito della modifica apportata dal comma 1 dell’articolo 5, sopra citato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia è liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico  ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

La dicitura “ridotto di cinque anni” può far sembrare un vantaggio per i lavoratori, ma le conseguenze negative sono tutte nel requisito anagrafico in vigore nel regime generale obbligatorio che, pur ridotto di 5 anni, risulta essere superiore rispetto ai 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne previsto dalla normativa fino al 31 dicembre 2013.

Dal gennaio 2014 infatti si applica la nuova normativa che è la seguente, come riepilogato dall’Inps nella circolare: “Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pertanto richiesto il possesso dei requisiti anagrafici:

a) Per le lavoratrici – donne piloti del pilotaggio marittimo e marittime abilitate al pilotaggio:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, un’età anagrafica di 58 anni e 9 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un’età anagrafica di 60 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita). 

b) per i lavoratori – uomini piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita). 

La speranza di vita viene stabilita con un Decreto ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli aumenti dell’età anagrafica necessaria ai piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio quindi sono superiori ai 3 anni per le donne e poco più di un anno per le donne, questo nonostante la riduzione di 5 anni del requisito anagrafico, come previsto dal regolamento. Quindi si tratta di una pensione di vecchiaia anticipata che è stata “posticipata” come requisito di età dal 2014 rispetto agli anni precedenti.

Lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo

Nei confronti dei lavoratori marittimi che possano vantare almeno 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, l’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevedeva la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 55° anno di età.

Anche per queste categorie di lavoratori marittimi sono intervenute variazioni al requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. A seguito delle modifiche apportate dal comma 2 del ripetuto articolo 5, per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fermo restando il requisito contributivo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, indifferenziati per lavoratori e lavoratrici:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, un’età anagrafica di 56 anni e 3 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi (requisito non adeguato alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2018, un’età anagrafica di 58 anni e 3 mesi (requisito non adeguato alla speranza di vita). 

Il requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, probabilmente comporterà un aumento di 3 mesi del requisito stesso (es. dal 2016 potrebbe essere necessaria un’età di 57 anni e 6 mesi).

Anche in questo caso l’aumento è consistente, ossia di 1 anno e 3 mesi nel 2014, rispetto ai lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo che hanno maturato il requisito di età nel 2013. Sale di un anno nel 2016, portando l’aumento a 2 anni e 3 mesi (e forse 6 mesi). Nel 2018 l’aumento sarà di 3 anni e 3 mesi (e forse 6 mesi). 

Lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

Sia per i piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio, che per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, i nuovi requisiti in alcuni casi potrebbero non applicarsi.

La circolare dell’Inps precisa che “continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento:

  • nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento in oggetto;
  • nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente (articolo 10 del regolamento). 

I requisiti di età in vigore prima dell’introduzione del regolamento, come abbiamo visto sono, di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne nel caso dei piloti del pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio, mentre per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, il requisito è di 55 anni di età per la pensione di vecchiaia anticipata.

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