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3 Gennaio 2024
13:00

Lavoro festivo e domenicale CCNL Cooperative sociali: maggiorazione del 15%

Il lavoro festivo o domenicale nel CCNL Cooperative sociali è retribuito con la maggiorazione oraria del 15% calcolata sul minimo contrattuale conglobato. Il lavoratore o la lavoratrice ha diritto anche alla normale retribuzione, che diventa retribuzione con maggiorazione del 15% o 30% se si tratta rispettivamente di lavoro straordinario domenicale o festivo. Vediamo nel dettaglio.

Lavoro festivo e domenicale CCNL Cooperative sociali: maggiorazione del 15%
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Lavoro festivo e domenicale CCNL Cooperative sociali maggiorazione del 15%

Il lavoro festivo e domenicale nel CCNL Cooperative sociali è retribuito con la maggiorazione oraria del 15% calcolata su uno specifico elemento della retribuzione, i minimi contrattuali conglobati. Accanto alla maggiorazione, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione e, in caso di lavoro festivo, ad una giornata di riposo per festività non goduta.

A disciplinare il "Lavoro festivo e domenicale" è l'art. 55 del contratto collettivo delle cooperative sociali.

Tale articolo stabilisce che "a decorrere dall'1.12.2009 per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività di cui all'art. 59 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati".

Vediamo come funziona il lavoro domenicale e festivo nel settore delle cooperative sociali.

Lavoro domenicale: quando spetta la maggiorazione del 15%

La domenica nel contratto collettivo è considerata un giorno preferibilmente di riposo settimanale.

L'articolo 51 del CCNL Cooperative sociali, che tratta l'orario di lavoro, oltre a prevedere un orario settimanale di 38 ore, prevede che "L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno".

L'articolo 53 del CCNL Cooperative sociali tratta il "Lavoro straordinario", che viene definito "quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art. 51".

La maggiorazione per lavoro straordinario diurno è del 15%, per lavoro festivo diurno straordinario è del 30%. Nel caso di lavoro notturno straordinario la maggiorazione è del 30%, mentre per il lavoro festivo notturno straordinario, la maggiorazione è del 50%.

Coordinando le norme previste dall'art. 51 (Orario di lavoro), dall'art. 53 (Lavoro straordinario) e dall'art. 55 (Lavoro festivo e domenicale), si evince che le prestazioni di lavoro cadenti di domenica, nell'ambito delle 38 ore settimanali, danno diritto al lavoratore, per ogni ora di lavoro di domenica, alla maggiorazione del 15%.

Le prestazioni di lavoro straordinario diurno cadenti di domenica, ossia quando il lavoratore lavora di domenica in aggiunta alle 38 ore settimanali già svolte negli altri giorni della settimana considerata (da un riposo settimanale all'altro), sono retribuite analogamente con la maggiorazione del 15%.

In entrambi i casi il parametro di riferimento è la sola voce dei minimi contrattuali conglobati. Per ottenere la retribuzione oraria, o per meglio dire la quota oraria del minimo contrattuale conglobato, occorrerà dividere l'importo per il divisore orario 165.

Sulla quota oraria del minimo contrattuale conglobato andrà calcolata la maggiorazione oraria del 15%, spettante per ogni ora di lavoro domenicale.

Pertanto per la giornata lavorata, il lavoratore o la lavoratrice percepisce:

  • le ore domenicali pagate con la normale retribuzione (minimo contrattuale conglobato; scatti d'anzianità; elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2; ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore, il tutto rapportato su base oraria con il divisore 165);
  • più la maggiorazione del 15% calcolata sul solo minimo contrattuale conglobato.

Lavoro festivo ordinario: diritti dei lavoratori

L'articolo 55 del CCNL Cooperative sociali, come abbiamo visto, stabilisce che "per ogni ora di lavoro svolta nelle festività di cui all'art. 59 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati".

L'articolo 59 – Festività e Ferie prevede che "Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica);
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) S. Natale;
11) S. Stefano;
12) S. Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno)".

Il contratto prevede che "In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione". Ma si tratta del diritto all'assenza da lavoro retribuita, quindi della festività non lavorata. E per tale assenza la retribuzione riconosciuta è la normale retribuzione secondo l'art. 75 del CCNL.

Ossia una giornata pagata per assenza per festività goduta, sempre sommando le voci stipendiali della retribuzione globale, ossia minimo contrattuale conglobato, scatti d'anzianità, elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 e ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.

L'articolo 55 tratta un caso diverso, che è la festività lavorata, appunto il lavoro festivo. In questo caso riconosce la maggiorazione per lavoro festivo, ossia il riconoscimento di una maggiore retribuzione spettante quando la lavoratrice o il lavoratore effettua la prestazione lavorativa in una delle festività in elenco.

In quel caso scatta il diritto alla maggiorazione del 15% sulla quota oraria della sola voce stipendiale del minimo contrattuale conglobato.

Pertanto per la giornata lavorata come lavoro festivo, analogamente al lavoro domenicale, il lavoratore o la lavoratrice percepisce:

  • le ore di lavoro festivo pagate con la normale retribuzione (minimo contrattuale conglobato; scatti d'anzianità; elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2; ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore, il tutto rapportato su base oraria con il divisore 165);
  • più la maggiorazione del 15% per lavoro festivo calcolata sul solo minimo contrattuale conglobato, rapportato su base oraria (sempre col divisore 165).

Il lavoratore in questione ha diritto anche ad un giorno di riposo per la festività non goduta. Laddove non sia possibile ha diritto ad una giornata pagata, che si aggiunge alla giornata festiva retribuita come sopra con maggiorazione.

Lavoro festivo straordinario: maggiorazione del 30%

Laddove la prestazione lavorativa durante il giorno di festività è una prestazione che va oltre le 38 ore settimanali (calcolata da un giorno di riposo settimanale all'altro), si ha il caso del lavoro festivo diurno straordinario, che dà diritto alla maggiorazione del 30%.

Il lavoratore in questione per la giornata lavorata come lavoro festivo oltre le 38 ore settimanali, quindi ritenuto lavoro straordinario festivo, ha diritto:

  • le ore di lavoro straordinario festivo pagate con la normale retribuzione (minimo contrattuale conglobato; scatti d'anzianità; elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2; ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore, il tutto rapportato su base oraria con il divisore 165);
  • più la maggiorazione del 30% per lavoro straordinario festivo calcolata sul solo minimo contrattuale conglobato, rapportato su base oraria (sempre col divisore 165).

In aggiunta, il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo per la festività non goduta oppure ad una giornata retribuita.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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