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6 Ottobre 2023
13:00

Lavoro straordinario e supplementare nel CCNL Studi professionali

Il lavoro straordinario nel contratto degli Studi professionali scatta al superamento delle 40 ore settimanali, come previsto per legge. Il lavoro supplementare nel part-time scatta oltre l'orario di lavoro contrattuale e fino alle 40 ore settimanali. Il limite massimo previsto dal CCNL Studi professionali è di 200 ore annue. Al lavoratore spetta la maggiorazione per lavoro straordinario del 15% sulla retribuzione oraria. Laddove lo straordinario è festivo o notturno le maggiorazioni sono del 30%. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione forfettaria del 40%. Vediamo nel dettaglio.

Lavoro straordinario e supplementare nel CCNL Studi professionali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Lavoro straordinario supplementare contratto Studi professionali

Il lavoro straordinario nel CCNL Studi professionali è disciplinato dagli articoli 78 e 79 e scatta al superamento delle 40 ore settimanali. Mentre il lavoro supplementare è disciplinato dall'art. 42 del contratto collettivo, nella parte relativa al contratto a tempo parziale (o part-time).

Si tratta di prestazioni lavorative eseguite dal lavoratore oltre l'orario di lavoro indicato nel contratto di lavoro.

Mentre il lavoro supplementare è svolto dai lavoratori a tempo parziale (part-time), il lavoro straordinario è svolto dai lavoratori a tempo pieno o full-time.

Vediamo subito una tabella che identifica le differenze tra lavoro supplementare e straordinario nel contratto degli studi professionali.

Tipologia di prestazione Descrizione Maggiorazione spettante
Lavoro supplementare è la prestazione lavorativa resa oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro ed entro il limite dell'orario a tempo pieno del CCNL. E questo avviene solo nel contratto a tempo parziale o part-time. Ne è un esempio il lavoratore che lavora negli studi professionali per 20 ore settimanali (part-time al 50%) ma viene chiamato a lavorare oltre le 20 ore settimanali. 40 per cento (maggiorazione forfettaria)
Lavoro straordinario è invece la prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro a tempo pieno, che negli studi professionali è di 40 ore settimanali. Quindi il lavoro straordinario avviene quando il lavoratore è chiamato a lavorare oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 ore settimanali.
  • Lavoro straordinario diurno: 15 per cento;
  • Lavoro straordinario notturno: 30 per cento;
  • Lavoro straordinario festivo: 30 per cento;
  • lavoro straordinario festivo notturno: 50 per cento.
Tipologia di prestazione Descrizione
Lavoro supplementare è la prestazione lavorativa resa oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro ed entro il limite dell'orario a tempo pieno del CCNL. E questo avviene solo nel contratto a tempo parziale o part-time. Ne è un esempio il lavoratore che lavora negli studi professionali per 20 ore settimanali (part-time al 50%) ma viene chiamato a lavorare oltre le 20 ore settimanali.
Lavoro straordinario è invece la prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro a tempo pieno, che negli studi professionali è di 40 ore settimanali. Quindi il lavoro straordinario avviene quando il lavoratore è chiamato a lavorare oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 ore settimanali.
Tipologia di prestazione Maggiorazione spettante
Lavoro supplementare 40 per cento (maggiorazione forfettaria)
Lavoro straordinario
  • Lavoro straordinario diurno: 15 per cento;
  • Lavoro straordinario notturno: 30 per cento;
  • Lavoro straordinario festivo: 30 per cento;
  • lavoro straordinario festivo notturno: 50 per cento.

Il contratto collettivo, in rispetto della legge, prevede un limite massimo di 200 ore annue di straordinari.

Per quantificare il lavoro straordinario o supplementare occorre un’attenta lettura degli articoli del contratto collettivo, i quali individuano tra le altre cose come calcolare la paga oraria sulla quale vengono poi calcolate le retribuzioni con maggiorazione per lavoro straordinario.

Vediamo pertanto nel dettaglio quanto previsto dalla normativa di legge sul lavoro straordinario e lavoro supplementare, dal contratto collettivo degli studi professionali e come poter calcolare gli importi degli straordinari spettanti al lavoratore in base allo stipendio in busta paga.

Lavoro straordinario nel contratto degli studi professionali

Affrontiamo in prima battuta il lavoro straordinario nel contratto collettivo degli studi professionali stipulato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, andando a coordinare la normativa nazionale in materia di lavoro straordinario con quanto previsto dal contratto collettivo.

Normativa lavoro straordinario

Qualsiasi datore di lavoro ha la facoltà di ricorrere al lavoro straordinario, inteso come “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro”.

La legge all’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 66 del 2003 stabilisce che le ore di straordinario non possono superare le 250 ore annue ma a decidere sul monte ore massimo di lavoro straordinario sono sempre i contratti collettivi, quindi il CCNL applicato dal datore di lavoro.

Nel CCNL Studi professionali il monte ore di lavoro straordinario che il datore di lavoro può richiedere è fissato ad un massimo di 200 ore annue per dipendente.

La disciplina generale sul lavoro straordinario stabilisce che il  ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e che fermo restando la normativa generale sono poi i contratti collettivi di lavoro a regolamentare le modalità con il quale va svolto il lavoro straordinario.

Generalmente per legge l’orario normale di lavoro è fissato a 40 ore settimanali, tuttavia  i contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

Bisogna comunque considerare che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario.

Quindi il datore di lavoro nel ricorrere ad ore di lavoro straordinario per ogni lavoratore deve tener conto che il D.lgs. n. 66 del 2003 limita l’orario settimanale ad un massimo di 48 ore settimanali medie, oltre al rispetto del riposo giornaliero e settimanale.

Vediamo nello specifico la disciplina del lavoro straordinario nel CCNL Studi professionali.

Normativa lavoro straordinario nel CCNL Studi professionali

Il lavoro straordinario nel CCNL Studi professionali è disciplinato dagli artt. 78 e 79 dello stesso.

La prima parte dell’art.78 stabilisce che “Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto”.

In sostanza il contratto collettivo richiama quanto indicato dalle parti nel contratto di lavoro individuale in termini di orario di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali assunti con CCNL Studi professionali è stabilito che la durata normale dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali e che le mansioni svolte da ogni singolo lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro.

Tuttavia, come ogni altro datore di lavoro, anche nel settore degli Studi professionali il datore di lavoro che assume i suoi dipendenti applicando il CCNL Studi professionali può richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale.

Tali prestazioni di lavoro straordinario devono avere il carattere dell’eccezionalità e devono essere svolte entro il limite massimo di 200 ore annue.

Infatti la seconda parte dell’art. 78 del CCNL Studi professionali stabilisce che “Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale, entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse”.

Quindi il lavoro straordinario deve essere:

  • a carattere eccezionale;
  • svolto per non più di 200 ore annue (limite inteso per dipendente).

Il lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato dal datore di lavoro o in mancanza da chi ne fa le veci quindi il lavoratore dipendente non può decidere autonomamente di svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

Il lavoratore dipendente può, invece, rifiutarsi di effettuare gli straordinari, tale rifiuto deve essere però appositamente giustificato dal lavoratore stesso.

Superamento limiti di lavoro straordinario: cosa succede

Qualora attraverso prestazioni di lavoro straordinario venga superato il limite della 48 ore settimanali, il D. Lgs. n. 366 del 2003 al comma 5 dell’art. 4 stabilisce che “per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio”. Saranno poi i contratti collettivi di lavoro a stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.

La normativa sul lavoro straordinario stabilisce inoltre che il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, tuttavia al fine di vincolare il singolo lavoratore all’impegno di prestare il lavoro straordinario è sufficiente l’accordo collettivo, quindi il CCNL, e non necessariamente l’accordo individuale.

Inoltre il D. Lgs. n. 66 del 2003 al comma 4 dell’art. 5, stabilisce che il lavoro straordinario è ammesso nelle seguenti ipotesi:

  • nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive con impossibilità di fronteggiarle mediante assunzione di altri lavoratori;
  • nei casi di forza maggiore o di pericolo grave e immediato o ancora di danno alle persone o alla produzione;
  • in occasione di altri eventi particolari (mostre, fiere, manifestazioni etc.).

Retribuzione straordinari nel CCNL Studi professionali

I lavoratori dipendenti devono essere appositamente retribuiti per le ore di lavoro straordinario che effettuano.

Si tratta di ore di lavoro eccedenti al normale orario lavorativo, che il datore di lavoro autorizza qualora ve ne sia la necessità.

L’art. 5 del D. Lgs. 66/2003 in materia di retribuzione del lavoro straordinario stabilisce che:

il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.

Nello specifico caso del CCNL Studi professionali la retribuzione degli straordinari è regolata dall’art. 79 del CCNL stesso che stabilisce le quote di maggiorazione da applicare al lavoro straordinario.

Le ore di lavoro straordinario, cioè le ore di lavoro eccedenti l’orario normale di lavoro, sono retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

Tipologia di prestazione Maggiorazione percentuale
Lavoro straordinario 15 per cento per le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro settimanale e le otto ore giornaliere per l’orario articolato in 5 giorni lavorativi
Lavoro straordinario festivo 30 per cento per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi
Lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) 30 per cento per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio e/o di orario di lavoro prestato con le modalità del lavoro flessibile (di cui all’articolo 77 del CCNL Studi professionali)
Lavoro straordinario notturno festivo (dalle ore 22 alle ore 6) 50 per cento
Tipologia di prestazione Maggiorazione percentuale
Lavoro straordinario 15 per cento per le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro settimanale e le otto ore giornaliere per l’orario articolato in 5 giorni lavorativi
Lavoro straordinario festivo 30 per cento per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi
Lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) 30 per cento per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio e/o di orario di lavoro prestato con le modalità del lavoro flessibile (di cui all’articolo 77 del CCNL Studi professionali)
Lavoro straordinario notturno festivo (dalle ore 22 alle ore 6) 50 per cento

Il pagamento della retribuzione del lavoro straordinario al dipendente dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui la prestazione di lavoro straordinario è stata prestata.

Calcolo straordinari negli Studi professionali

Chiarite le percentuali spettanti ai lavoratori degli Studi professionali, per il calcolo della maggiorazione spettante in busta paga per lavoro straordinario, o per meglio dire la retribuzione oraria maggiorata spettante ad ogni lavoratore per il lavoro straordinario prestato, occorre sempre riferirsi all’art.79 del CCNL.

Tale articolo nella prima parte richiama le tabelle retributive in vigore del contratto degli Studi professionali:

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo Titolo XXX (Trattamento Economico) e di eventuali superminimi”.

E sulla retribuzione mensile del lavoratore rapportata alla retribuzione oraria vanno calcolate le maggiorazioni.

La retribuzione oraria è pari alla somma delle retribuzioni fisse e continuative del lavoratore diviso il divisore per la determinazione della quota oraria della retribuzione che ai sensi dell'art. 45 del CCNL Studi professionali è il divisore convenzionale 170.

In altre parole, stipendio lordo diviso 170 permette di calcolare la paga oraria del lavoratore. La maggiorazione per lavoro straordinario (ma anche per lavoro supplementare) va calcolata sulla paga oraria così determinata.

Lavoro supplementare part-time con maggiorazione nel CCNL Studi professionali

Il lavoro supplementare nel contratto collettivo degli studi professionali è disciplinato dall'art. 42.

Cosa è il lavoro supplementare negli studi professionali

La definizione di lavoro supplementare è contenuta nel comma 1: "Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno".

Chi può chiedere il lavoro supplementare

Il successivo comma 2 stabilisce che il lavoro supplementare può essere autorizzato solo dal datore di lavoro ma previo consenso del lavoratore: "Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato".

Maggiorazione per lavoro supplementare negli studi professionali pari al 40%

La seconda parte del comma 2 dell'art. 42 del CCNL Studi professionali stabilisce che:

"Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota orarla della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria delta retribuzione fatto salvo l'utilizzo dell'istituto della banca ore di cui all'art. 76".

Il comma 3 stabilisce che "Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni Istituto differito, secondo i principi e le finalità previste dagli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 61/2000".

Il contratto collettivo parla di maggiorazione forfettaria pari al 40% della paga oraria del lavoratore, perché appunto la maggiorazione viene considerata comprensiva di tutti gli istituti, quindi non incide ad esempio sulla tredicesima, quattordicesima, sul TFR.

Il comma 4 stabilisce che "Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il consolidamento non proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, dal lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente".

Il rifiuto del lavoro supplementare non è sanzionato

Il comma 6 dell'art. 42 del contratto collettivo stabilisce che "Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento".

In altri termini, essendo previsto che il lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale è autorizzato dal datore di lavoro ma solo previo consenso del lavoratore, in mancanza di quest'ultimo consenso, espresso in un formale rifiuto, di svolgere prestazioni aggiuntive a titolo di lavoro supplementare, non può costituire un motivo valido, per il datore di lavoro, per avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore.

Il lavoro supplementare nel settore degli studi professionali è sostanzialmente facoltativo.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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