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25 Novembre 2023
17:00

Lavoro supplementare part-time nel CCNL metalmeccanici artigiani

I lavoratori part-time assunti con CCNL metalmeccanici artigiani possono svolgere lavoro supplementare entro i limiti delle 40 ore settimanali stabilite per il lavoro a tempo pieno. Si tratta quindi di un completamento delle ore come differenza tra quelle del lavoro full-time e quelle previste dal contratto part-time. Per ogni ora lavorata in più spetta una maggiorazione per lavoro supplementare pari al 10%. Vediamo cosa prevede la normativa in materia di lavoro supplementare e nello specifico le norme previste dal CCNL metalmeccanici artigianato.

Lavoro supplementare part-time nel CCNL metalmeccanici artigiani
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Lavoro supplementare part-time nel CCNL metalmeccanici artigiani

Nel CCNL metalmeccanici artigiani è prevista la possibilità di richiedere ai lavoratori part-time lo svolgimento di lavoro supplementare. Il lavoro supplementare è che il lavoro svolto dal lavoratore con contratto a tempo parziale oltre il proprio orario di lavoro ridotto contrattuale e nei limiti dell’orario previsto per il lavoro a tempo pieno (quindi le ore settimanali da 21 a 40 nell'esempio) ed è retribuito con la maggiorazione del 10% nel settore metalmeccanici artigianato.

Per il CCNL metalmeccanici artigiani il limite orario è 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Quindi un lavoratore part-time a 24 ore settimanali, qualora si verifichino le condizioni, su accordo con il datore di lavoro, anche per effetto delle clausole elastiche, può svolgere 16 ore settimanali di lavoro supplementare, arrivando così a 40 ore settimanali.

Le ore di lavoro che invece vanno oltre le 40 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario.

Vediamo cos’è il lavoro supplementare, come è disciplinato dal CCNL metalmeccanici artigiani e come è gestito dal punto di vista economico.

Lavoro supplementare: la normativa nazionale

Il CCNL metalmeccanici artigiani prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro, di far svolgere ai lavoratori part time del lavoro supplementare. Tale possibilità è disciplinata dall’art. 24 del CCNL relativo ai metalmeccanici artigiani.

Ma cosa si intende per lavoro supplementare? Cos’è nello specifico il lavoro supplementare?

Il lavoro supplementare è disciplinato dall’art. 6 del D.lgs. 81/2015. Al comma 1 tale articolo detta quanto segue: “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi”.

Quindi, leggendo quanto detto sopra, per lavoro supplementare si intende l'attività lavorativa svolta dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno.

I contratti collettivi, o comunque la legge, stabiliscono che il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori part-time lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari.

Saranno considerate supplementari tutte quelle ore aggiuntive rispetto al proprio orario ridotto, svolte dai lavoratori part-time fino al raggiungimento del limite massimo di ore previsto per il lavoro a tempo pieno

Facciamo un esempio: l’orario settimanale è fissato a 40 ore settimanali, il lavoratore part time ha un contratto a tempo parziale al 60 per cento, quindi a 24 ore settimanali. Saranno considerate lavoro supplementare tutte le ore di lavoro svolte oltre le 24 ore e fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali stabilite per l’orario normale.

Clausole elastiche

Datore di lavoro e lavoratore part-time possono pattuire, per iscritto nel contratto di lavoro, clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (esempio: un lavoratore part-time a 20 ore settimanali che lavora per 5 giorni alla settimana la mattina, può concordare con il datore di lavoro delle prestazioni supplementari lavorando di pomeriggio, ma sempre nelle 20 ore settimanali contrattuali) ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata (riprendendo il caso precedente, ciò avviene quando il lavoratore lavora le 20 ore mattutine e poi le parti concordano del lavoro supplementare effettuato di pomeriggio, quindi con un aumento dell'orario settimanale oltre le 20 ore settimanali).

Nel caso della variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, essendo l'orario di lavoro settimanale effettivamente svolto pari alle ore contrattuali, al lavoratore non spetta la retribuzione maggiorata per lavoro supplementare.

Nel caso di variazione in aumento della durata, per effetto delle clausole elastiche, ossia lo svolgimento di un orario di lavoro settimanale superiore a quello previsto dal contratto, al lavoratore spetta la retribuzione oraria maggiorata per lavoro supplementare per ogni ora effettuata in più rispetto all'orario settimanale.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Qualora il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Part-time e lavoro straordinario

Qualora poi, il lavoratore part-time svolgesse ulteriori ore di lavoro oltre le ore fissate come limite massimo dell’orario normale, ad esempio oltre le 40 ore allora quelle ore verrebbero considerate lavoro straordinario.

Sempre il D.lgs. 81/2015 stabilisce che “nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003”.

Lavoro supplementare nel contratto metalmeccanici artigianato

Il lavoro supplementare nel CCNL metalmeccanici artigiani è disciplinato all’art. 24 del contratto stesso, rubricato “Lavoro a tempo parziale”.

Nel settore metalmeccanici artigiani è consentito al lavoratore avere un contratto di lavoro a tempo parziale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Il lavoro a tempo parziale può essere su richiesta del lavoratore, laddove le esigenze aziendali lo permettano, ma può anche essere una scelta del datore di lavoro. In entrambi i casi, va concordato tra le parti e risultare da atto scritto.

Il trattamento economico e nonché quello normativo che spetta al lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base al rapporto tra l'orario ridotto e l’orario intero previsto per il personale assunto a tempo pieno.

Nell’ambito del lavoro part-time, si colloca il lavoro supplementare. L’art.24 del CCNL metalmeccanici artigiani, in relazione al lavoro supplementare, stabilisce infatti che “In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro.

Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali”.

Che cosa ci dice l’art. 24 in merito al lavoro supplementare? Che qualora le esigenze aziendali lo richiedano, è possibile per il datore di lavoro accordarsi con i lavoratori part-time per fargli svolgere ulteriori ore di lavoro rispetto a quelle previste dal proprio contratto.

Le ore di lavoro supplementare non potranno superare comunque il 50% del normale orario di lavoro e dovranno essere svolte nel limite delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali, così come stabilito dal contratto collettivo per il lavoro a tempo pieno.

Riprendendo l'esempio precedente, il contratto collettivo metalmeccanici artigianato, consente un aumento del 50% dell'orario contrattuale, pertanto le parti possono elevare l'orario lavorativo da 20 a 30 ore settimanali, con il riconoscimento di un massimo di 10 ore di lavoro supplementare retribuito con maggiorazione. Nel caso fosse necessario uno svolgimento continuativo di 30 ore settimanali, le parti possono sempre concordare un aumento dell'orario di lavoro contrattuale, quindi modificare il contratto di lavoro. In quel caso al lavoratore spetta la normale retribuzione contrattuale, senza maggiorazione per lavoro supplementare, perché è variato l'orario di lavoro tra le parti.

Lavoro supplementare con maggiorazione del 10%

Il CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce che il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10 per cento. La maggiorazione va ovviamente calcolata su base oraria per ogni ora di lavoro supplementare svolta.

Per le ore di lavoro svolte oltre i limiti dell’orario pieno (quindi 40 ore settimanali) si applica la normativa del lavoro straordinario.

Il CCNL stabilisce però una norma transitoria per il settore orafo, argentiero ed affini. Infatti per le imprese del settore orafo, argentiero ed affini la normativa relativa al lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1º gennaio 2013. Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.

Lavoro supplementare: rifiuto del lavoratore

Il D. Lgs. n. 61/2000 stabilisce che qualora il lavoratore si rifiuti di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare questo non integra gli estremi per disporre provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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