38 CONDIVISIONI

Le spese del chiropratico sono detraibili se prescritte dal medico specialista

Le spese mediche sostenute per il chiropratico sono detraibili nel 730 o Unico. Spetta la detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie se le sedute di chiroprassi sono prescritte da un medico specialista in fisiatria o in ortopedia e le sedute sono effettuata da una struttura autorizzata. Ecco cosa prevede l’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
38 CONDIVISIONI
chiropratica detrazione fiscale 730

Le spese sostenute dai contribuenti per le prestazioni professionali del chiropratico sono detraibili nella dichiarazione dei redditi in quanto rientrano tra le spese sanitarie detraibili nel 730 o Unico. La detrazione spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta. Ai fini della detraibilità delle spese del chiropratico è necessario che le prestazioni siano avvenute su prescrizione del medico specialista in fisiatria o in ortopedia e siano effettuate da una struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi.

La detrazione del 19% della spesa sostenuta per il chiropratico è da richiedere presentando il 730 e compilando il Quadro E – Oneri e spese nella parte relativa alle spese sanitarie detraibili. Su una spesa di 100 euro, ad esempio, si recupera con la dichiarazione dei redditi una detrazione d’imposta di 19 euro, che va a ridurre l’Irpef da pagare.

La chiropratica rientra tra le medicine alternative ed è stata annoverata tra le spese sanitarie detraibili a seguito della circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) n. 66 del 1984. Il Ministero riconobbe la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

La figura professionale del chiropratico è attualmente priva di regolamentazione, malgrado l’art. 2, comma 355, della Legge n. 244 del 2007 preveda l’istituzione del registro dei dottori in chiropratica.

Va premesso che, secondo l’Agenza delle Entrate, in termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006).

Per quanto riguarda la detraibilità delle spese sostenute per il chiropratico a chiarire il tutto è la circolare n. 17 del 18 maggio 2016 che appunto stabilisce in che modo è possibile detrarre le spese sostenute per il chiropratico.

Nella circolare viene chiesto se in relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici, per poter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficiente la fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate premette quanto segue:

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b). Quest'ultima norma prevede, come e' noto, la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e direttamente riferibili alla patologia invalidante da cui sono affetti.

Per spese di assistenza specifica previste dalla c), comma 1, dell'articolo 15, si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (cfr. cir. n. 207 del 2000).

Piu' in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione e' ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorita' competenti in materia sanitaria.

E sulla figura del chiropratico stabilisce:

“La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, ne' per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia.

Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico”.

Quindi la documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata a eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico. E la detrazione fiscale spetta a condizione che le prestazioni chiroterapiche siano effettuate presso idonee strutture debitamente autorizzate, sotto la direzione di un medico specialista in fisiatria o in ortopedia.

38 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views