48 CONDIVISIONI

Le spese detraibili nel 730 vanno indicate compreso Iva e bollo

Le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, o la deduzione dal reddito complessivo, vanno indicate nel quadro E del modello 730 nel loro importo compreso Iva. Anche l’imposta di bollo va compresa, ma per la marca da bollo di 2,00 euro (ex 1,81 euro) ci sono delle regole da rispettare per inserirne il costo tra le detrazioni fiscali, vediamole.
A cura di Antonio Barbato
48 CONDIVISIONI
compilazione modello 730

Nella compilazione del quadro E – Oneri e spese del modello 730 il contribuente deve indicare importi comprensivi di Iva e imposta di bollo nelle sezioni I e II che riguardano le “spese per le quali spetta la detrazione d’imposta” e le “spese ed oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”. Quindi oltre al costo del bene o servizio, sono da considerare per l’agevolazione fiscale spettante anche gli oneri accessori, quindi l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo.

Il principale onere accessorio delle spese detraibili e deducibili sostenute, e documentate da fatture, ricevute, scontrini, è chiaramente l’imposta sul valore aggiunto (IVA), la quale viene applicata sui beni acquistati e sulle prestazioni professionali ricevute. Essa rientra nella detrazione d’imposta del 19%, e negli oneri deducibili.

I medicinali per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, ad esempio, che sono da indicare nel rigo E1 spese sanitarie sono da inserire nella colonna 2 del rigo, nel loro importo compreso Iva, ossia nell’importo indicato nello scontrino parlante della farmacia. Così come le prestazioni professionali, come può essere ad esempio una fattura del medico specialista al quale si ci è rivolti, vanno indicate, per fruire della detrazione del 19%, compreso l’Iva pagate e indicata in fattura dal professionista al quale si ci è rivolti. Analogo discorso per le spese veterinarie, per le spese di istruzione, funebri, per l’attività sportive dei ragazzi.

Discorso a parte merita l’imposta di bollo. L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 (ora 2,00 euro) per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta:  a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".

Quindi mentre l’Iva è compresa negli importi finali pagati, nella spesa sostenuta dal contribuente, l’imposta di bollo di 1,81 euro (ora 2,00 euro) deve essere applicata sui documenti fiscali per prestazioni esenti o escluse dal pagamento dell’Iva superiori a 77,47 euro. Sono esempi le ricevute per i ticket sulle analisi, i ricoveri, le visite, ecc. A far rientrare l’imposta di bollo tra le spese detraibili o gli oneri deducibili è la risoluzione n. 444/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate.

La risoluzione conferma che l’imposta di bollo è a carico del cliente, quindi del contribuente che fruisce della detrazione fiscale o della deducibilità del costo sostenuto nel modello 730. La risoluzione infatti dice che “il cliente del professionista cui venga consegnato un atto per il quale l'imposta non sia stata assolta, deve presentare il documento all'ufficio competente, pagando il relativo tributo. In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986”.

Imposta di bollo indicata in fattura. La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. Anche in tale ipotesi, l'imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell'onere detraibile.

Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione.

Pertanto bisogna fare attenzione, il solo inserimento della marca da bollo di 1,81 euro (ora 2,00 euro), su una fattura di importo superiore a 77,47 euro, non basta per poter indicare la cifra di 1,81 euro (ora 2,00 euro), insieme al costo sostenuto per la prestazione, nel modello 730. E’ necessario che nella fattura sia indicato il costo di 1,81 euro (ora 2,00 euro) con un addebito specifico. In caso contrario, pur se c’è la marca da bollo applicata sul documento (anche inserita dal cliente successivamente per evitare sanzioni), il relativo costo non potrà essere incluso nel quadro E – Oneri e spese.

48 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views