Mancata consegna Certificazione Unica (ex CUD): tra denuncia e sanzioni, ecco cosa fare

Ogni anno entro il 31 marzo (e non più il 28 febbraio), il datore di lavoro o l’Inps devono consegnare il modello di Certificazione dei redditi percepiti dal lavoratore o dal pensionato. Per tanti anni i redditi sono stati certificati nel modello CUD consegnato al dipendente, da alcuni anni il modello è stato sostituito dalla Certificazione Unica 2019 o CU 2019. Il datore di lavoro in caso di mancata consegna della Certificazione Unica incorre in sanzioni, vediamo cosa deve fare il lavoratore per ricevere il prezioso modello utile per presentare il modello 730, anche in versione 730 precompilato.
CU 2019: scadenza consegna e invio. Prima di tutto va ricordato che la legislazione fiscale italiana prevede che il datore di lavoro possa effettuare il conguaglio fiscale di fine anno, normalmente eseguito nella busta paga di dicembre, entro il 28 febbraio. Mentre entro il 31 marzo è prevista la scadenza della consegna della Certificazione Unica.
Il datore di lavoro ha però una importante scadenza ulteriore, e non nei confronti del lavoratore, ma nei confronti del Fisco italiano: è tenuto ad inviare la Certificazione unica entro il 7 marzo all'Agenzia delle Entrate, non nel modello sintetico che consegna al lavoratore, ma nel modello ordinario. E se non provvede a tale invio ci sono delle sanzioni che in seguito vedremo.
La Certificazione unica CU 2019 può essere presentata in copia cartacea, ma è possibile anche la consegna del modello CU via email.
Ma cosa succede se il datore di lavoro non consegna l'ex modello CUD ora Certificazione Unica?
I dati inseriti nella CU sono importanti per presentare il modello 730. Il mancato invio della Certificazione unica al lavoratore crea a quest'ultimo dei problemi di natura fiscale. La Certificazione Unica contiene tutti i dati relativi al reddito da lavoro dipendente percepito, l’ammontare delle ritenute Irpef pagate nelle buste paga, nonché l’entità delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente o per familiari a carico di cui ha usufruito il lavoratore. Nella CU sono certificati anche i preziosi dati relativi al TFR ed ai contributi previdenziali versati. Rappresenta quindi una Certificazione molto importante rilasciata dal datore di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo cosa contiene e come leggere la Certificazione Unica.
Ancor più importante è l’utilizzo della Certificazione Unica dei redditi, così come avveniva con il modello CUD, per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 entro maggio o giugno o il modello Unico PF. In tal senso rappresenta un danno concreto per il lavoratore la mancata consegna della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.
A questo punto vediamo quali sono le norme fiscali riguardo la consegna della Certificazione Unica 2019.
Mancata consegna della Certificazione Unica: sanzione fino a 2.065,83 euro. Sono previste delle sanzioni per la certificazione unica. In caso di mancata consegna del modello di Certificazione Unica dei redditi da parte del datore di lavoro al proprio dipendente, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 471/97, il sostituto di imposta viene punito con una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.065,83. E tale sanzione viene applicata anche nel caso di una certificazione incompleta o con dati non veritieri.
Il lavoratore che si trova nella situazione di non aver ricevuto la Certificazione Unica nei termini (oltre al possibile mancato pagamento dello stipendio) può sollecitare la consegna del modello al datore di lavoro attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Pubblichiamo una bozza di lettera da inviare:
“OGGETTO: Richiesta certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 322.
ANNO D’IMPOSTA 2018
Spettabile Azienda,
al fine di consentirmi di adempiere tempestivamente agli obblighi dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2018, tenuto conto del fatto che la certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 322 (Certificazione Unica 2019 – Periodo d’imposta 2018) non mi è stata da voi consegnata entro il termine prescritto del suddetto D.P.R., chiedo di trasmettermi ENTRO 5 GIORNI dal ricevimento della presente raccomandata il modello di Certificazione Unica 2018.
Nel caso di mancato rispetto di tale termine, l’inadempimento verrà segnalato all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471 per la violazione degli obblighi posti a carico dei sostituti d’imposta.
In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti”.
La soluzione alternativa sta nel 730 precompilato
Il contribuente che non ha ricevuto il modello di Certificazione Unica 2019 da datore di lavoro ed ha necessità di reperire i dati in esso inseriti relativi ai propri redditi percepiti nell’anno 2018, al fine di presentare la dichiarazione dei redditi, può utilizzare una strada alternativa: scaricare il proprio 730 precompilato, che è la grande novità in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sembra paradossale, ma nel 730 precompilato potrebbero esserci già i dati della Certificazione Unica non ricevuta dal datore di lavoro.
In questo senso è bene sapere che dal 2015 in poi il datore di lavoro ha un ulteriore obbligo di legge accanto all’obbligo di consegna della Certificazione Unica e l’obbligo di consegna della busta paga: obbligo di trasmettere i dati delle CU al Fisco. A partire dal 2015, infatti, per il periodo d’imposta 2014 e seguenti, quindi anche per il periodo d'imposta 2018 con la Certificazione Unica 2019, i sostituti d’imposta (ossia i datore di lavoro) dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 31 marzo.
Sanzioni per il datore di lavoro. Se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo, e più precisamente, in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione unica 2019, è punito con una sanzione di 100 euro per ogni certificazione non trasmessa con un limite massimo di 50.000 euro. La sanzione non viene irrogata se il datore di lavoro corregge e trasmette nuovamente la certificazione unica. Nel caso la correzione sia effettuata nel termine di 60 giorni, la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e sarà quindi pari ad euro 33,33, con il limite massimo di 20.000 euro per ciascun sostituto.
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati trasmessi dal datore di lavoro (la Certificazione Unica dei redditi) per spedire al contribuente il 730 precompilato.
Pertanto il lavoratore se non ha ricevuto il proprio modello di Certificazione Unica dal datore di lavoro può reperire i propri dati reddituali relativi al 2018 che il datore di lavoro doveva certificare consegnando la Certificazione Unica consultando il proprio 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ovviamente ciò è possibile se il datore di lavoro ha comunque trasmesso la certificazione ottemperando all’obbligo di invio.
E’ chiaro che se il lavoratore, consultando il proprio 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile, si accorge che il datore di lavoro non ha neanche inviato la Certificazione Unica dei redditi (CU 2019) all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, non resta che procedere con la raccomandata di cui sopra e con la successiva denuncia all’Agenzia delle Entrate stessa.