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730 congiunto 2021: vantaggi, chi può farlo e quando conviene ai coniugi

Il modello 730 congiunto, ordinario, precompilato o senza sostituto d’imposta, può essere presentato dai coniugi in possesso di redditi per i quali è presentabile il 730 e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730. Non possono presentarlo i conviventi o coppie di fatto, le unioni civili si. I rimborsi Irpef o le trattenute o pagamenti, vengono effettuate dal sostituto d’imposta del contribuente dichiarante, anche per il coniuge. Vediamo i vantaggi di questa facoltà di presentazione della dichiarazione congiunta e quando conviene ai coniugi. Esclusi i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e tutti coloro che sono obbligati a presentare il modello Unico PF Persone Fisiche.
A cura di Antonio Barbato
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730 congiunto marito e moglie

Ogni anno i contribuenti che posseggono dei redditi devono presentare la dichiarazione dei redditi (tranne per i casi di esonero). La più diffusa delle dichiarazioni fiscali è il modello 730. La presentazione può essere effettuata anche con un 730 congiunto, cioè in una unica dichiarazione presentata da marito e moglie. Questa modalità di presentazione è consentita solo in alcuni casi.

Il modello 730 congiunto può essere presentato dai coniugi che possiedono i seguenti redditi: da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e fabbricati, redditi di capitale, di lavoro autonomo ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. E la condizione è che almeno uno dei due coniugi sia nella condizione di poter utilizzare il modello 730. In seguito indichiamo l’elenco completo di chi può presentare il modello 730 e quindi anche la dichiarazione congiunta spuntando l’apposita casella nel frontespizio relativo al contribuente.

Analizziamo nel dettaglio quando è possibile presentare il modello 730 congiunto ed i vantaggi del 730 congiunto ossia quando conviene ai coniugi utilizzare questa facoltà.

Chi può presentare il 730 congiunto 2021

Il 730 precompilato può essere presentato quindi dai coniugi, dalle unioni civili ma non dalle coppie conviventi.

Le unioni civili sono ammesse in quanto, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le coppie di fatto non sono ammesse al 730 congiunto. Quindi il 730 congiunto per conviventi non è possibile.

La dichiarazione congiunta (730 congiunto) può essere presentata solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • se entrambi i coniugi possiedono solo redditi che ora indichiamo in elenco;
  • e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

Solo se si verificano le condizioni di cui sopra, i coniugi possono presentare il modello 730, sia ordinario che precompilato, in forma congiunta.

Condizione numero 1. Per quanto riguarda i redditi, i coniugi devono possedere entrambi, nell'anno d'imposta 2020 in riferimento al 730/2021,  uno dei seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Condizione n. 2. Inoltre, almeno uno dei due coniugi, deve avere i requisiti per la presentazione del modello 730. Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nell'anno 2021 (e non nell'anno d'imposta 2020) sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali quali cassa integrazione CIGO, CIGS, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario FIS, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

Il 730 congiunto non è obbligatorio

La dichiarazione congiunta di marito e moglie, ossia la presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta (come nel caso del 730 precompilato congiunto o il 730 ordinario congiunto) non è un obbligo ma una facoltà che il Fisco concede ai coniugi.

Inoltre ai fini della presentazione della dichiarazione congiunta non è vincolante la comunione o la separazione dei beni.

Vantaggi e svantaggi del 730 congiunto

Il 730 congiunto 2021 può essere presentato se entrambi i coniugi nell'anno d'imposta 2020 posseggono uno dei redditi consentiti, ma solo se uno dei due abbia nell'anno 2021 uno degli status che consentono la presentazione del 730.

Il 730 congiunto, di fatto, permette ai due coniugi di presentare un unico modello 730, cioè due dichiarazioni dei redditi in una.

Si tratta però di due dichiarazioni distinte, nel senso che i redditi dei due coniugi non si sommano.

E' sicuramente possibile presentare il modello 730 congiunto per il coniuge incapiente (marito o moglie senza reddito capiente), ma non c’è alcuna differenza economica nel presentare la dichiarazione in maniera congiunta, però tra i vantaggi della dichiarazione congiunta c’è la possibilità di avvalersi di una sola consulenza fiscale da parte del CAF o professionista abilitato a cui si ci è rivolti per la compilazione del modello 730 congiunto e pertanto c’è il vantaggio economico di pagare una sola consulenza fiscale al CAF o professionista. Nel caso in cui il modello 730 congiunto viene presentato al CAF o professionista abilitato già compilato, non bisogna pagare alcun compenso.

730 congiunto o singolo? Il vantaggio principale della dichiarazione congiunta, del modello 730 congiunto è la possibilità per il coniuge che non abbia il sostituto d’imposta (datore di lavoro) di avvalersi del sostituto d’imposta dell’altro coniuge. Ciò consente di recuperare gli eventuali rimborsi di imposte a credito (Irpef a credito) o di pagare le imposte a debito direttamente nella busta paga del proprio coniuge.

Si tratta di una presentazione del modello 730 in un solo modello, ma con all’interno due dichiarazioni, una per coniuge in maniera disgiunta, con i calcoli dell’Irpef e delle altre imposte separati per ognuno dei coniugi.

I risultati della dichiarazione dei redditi del marito e della moglie, distinti tra di loro, confluiranno poi in una unica compensazione tra debiti o crediti dell’uno e dell’altro coniuge.

La convenienza nel presentare il modello 730 congiunto sta nell’utilizzare appunto un solo sostituto d’imposta di marito o moglie attraverso il quale compensare le imposte di entrambi e recuperare i rimborsi o pagare le imposte ancora dovute nella busta paga del coniuge scelto come dichiarante.

730 ordinario congiunto: come si compila

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello 730, per presentare la dichiarazione congiunta è necessario che il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure il coniuge che viene scelto per effettuare i conguagli d’imposta, sia indicato come dichiarante.

Quindi nel modello 730, nella prima pagina relativa ai dati del contribuente, dovrà essere spuntato “dichiarante” e “dichiarazione congiunta” nella dichiarazione del coniuge che ha il datore di lavoro attraverso il quale si vuole effettuare il conguaglio (o recuperare i rimborsi d’imposta o pagare le ulteriori imposte in busta paga).

Mentre nella dichiarazione dell’altro coniuge, che non si avvale del sostituto d’imposta o sul quale non si vuole far transitare il conguaglio, dovrà essere spuntato “coniuge dichiarante”.

730 precompilato congiunto: come fare

La prima cosa da sapere è che se nell'anno precedente i coniugi hanno presentato la dichiarazione in forma congiunta, il 730 precompilato 2021 predisposto dall'Agenzia delle Entrate, conterrà due distinte dichiarazioni precompilate, una per ciascun coniuge. Ossia non effettua una dichiarazione precompilata congiunta a priori.

Nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come dichiarante; l'altro è definito coniuge. Entrambi devono qualificarsi: uno come dichiarante, l'altro come coniuge. È sempre necessario inserire il codice fiscale dell'altro nel prospetto dei familiari.

Istruzioni compilazione come dichiarante

Dopo aver completato il 730, il contribuente dichiarante il 730 precompilato congiunto può presentare la dichiarazione congiunta, selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta "Sì, come dichiarante" e poi "Salva".

Quindi, dopo aver verificato il prospetto di liquidazione, il contribuente dichiarante deve entrare nella sezione Stampa e invia per:

  • verificare l'esito del calcolo della dichiarazione congiunta. L'esito è disponibile solo se il coniuge ha completato la sua dichiarazione;
  • visualizzare e stampare il modello pdf provvisorio contenente i propri dati e quelli del coniuge;
  • inviare la dichiarazione congiunta selezionando "Invia". Se il contribuente dichiarante è utente Fisconline deve, inoltre, inserire il Codice Pin. Se è utente SPID, CIE, CNS o Inps, non deve inserire il Codice Pin.
  • verificare la ricevuta relativa all'invio.

Se il coniuge del contribuente dichiarante sceglie la dichiarazione congiunta e si qualifica come coniuge, le informazioni contenute nella sua dichiarazione precompilata confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell'area autenticata del contribuente dichiarante.

Il contribuente dichiarante il 730 precompilato congiunto non può visualizzare le scelte dell'8, 5 e 2 per mille del coniuge.

Fino a quando il contribuente dichiarante non ha trasmesso la dichiarazione congiunta può sempre cambiare idea:

  • selezionando "No" se non vuole fare più la dichiarazione congiunta;
  • selezionando "Si, come coniuge" se ha interesse ad invertire, quindi che sia il coniuge a trasmettere la dichiarazione congiunta.

Istruzioni compilazione come coniuge

Dopo aver completato il 730, il contribuente che intende impostarsi come coniuge del contribuente dichiarante il 730 precompilato congiunto può farlo selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta "Sì, come coniuge" e poi "Salva".

Quindi, dopo aver verificato il prospetto di liquidazione, il contribuente coniuge può entrare nella sezione Stampa e conferma per:

  • vedere l'esito del tuo 730visualizzare e stampare il modello pdf provvisorio;
  • confermare la dichiarazione come coniuge selezionando l'apposito pulsante.

Se il contribuente coniuge è utente Fisconline deve, inoltre, inserire il Codice Pin.
Se il contribuente coniuge è utente SPID, CIE, CNS o Inps, non deve inserire il Codice Pin.

Se l'altro coniuge sceglie la dichiarazione congiunta e si qualifica come dichiarante, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del contribuente dichiarato come coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell'area autenticata del dichiarante (l'altro coniuge).

L'invio della dichiarazione congiunta può essere effettuato soltanto dal dichiarante che non potrà visualizzare le tue scelte dell'8, 5 e 2 per mille.

Fino a quando il dichiarante non trasmette la dichiarazione congiunta, il contribuente coniuge può sempre cambiare idea:

  • selezionando "No" se non ha più intensione di inviare la dichiarazione congiunta;
  • seleziona "Sì, come dichiarante" se ha intenzione di essere il contribuente dichiarante che trasmette la dichiarazione congiunta.

730 congiunto senza sostituto

I contribuenti che posseggono i requisiti per la presentazione del modello 730 congiunto possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Obbligati al modello Redditi: no al 730 congiunto

Niente 730 congiunto per chi è obbligato a presentare il modello Unico PF Persone fisiche.

Coloro che sono obbligati a presentare il modello Unico PF 2021 e non possono utilizzare il modello 730, non possono di conseguenza presentare il modello 730 congiunto.

Si tratta tra gli altri di coloro che nel 2020 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, sono titolari di partita Iva con redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta appunto  la partita IVA, oppure che devono devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta) oppure che nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia.

730 congiunto: scadenza 30 settembre 2021

Il 730 precompilato o ordinario congiunto deve essere presentato entro il 30 settembre 2021, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Spese sanitarie nel 730 congiunto 2021

I coniugi, marito e moglie, possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta ma è bene chiarire in alcuni casi, come le spese sanitarie o spese mediche detraibili come comportarsi, soprattutto se la spesa riguarda i figli.

Per quanto riguarda il 730 congiunto e le spese mediche, va detto che la spesa medica sostenuta in favore dei figli spetta in misura percentuale del 50% per ogni coniuge. Questo a meno che una diversa percentuale non è annotata sul documento di spesa (la fattura del medico). Se invece la fattura medica è intestata ad un solo genitore, la detrazione spetta al solo genitore intestatario.

Nel caso di 730 congiunto può essere una buona operazione riportare per intero le spese sanitarie in capo al coniuge con il reddito più alto oppure con una maggiore Irpef da detrarre, soprattutto se l’altro coniuge rischia di essere incapiente.

Va comunque ribadito che tutte le spese detraibili sostenute dai coniugi vengono trattate nel 730 congiunto in base alla singola posizione fiscale.

730 congiunto 2021: rimborsi, trattenute e pagamenti

Come già precisato, nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi".

Quindi il saldo e gli acconti del coniuge, nonché tutti i calcoli relativi alla posizione fiscale dei due coniugi viene elaborata in maniera separata (ossia ognuno ha la propria posizione fiscale) ma liquidazione delle imposte è unica. Quindi anche il credito o debito Irpef ed addizionali.

730 congiunto: a chi va il rimborso?

Le operazioni di rimborso o trattenute o pagamenti vengono effettuate dal sostituto d'imposta del contribuente dichiarante del 730 precompilato.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (busta paga di luglio), il datore di lavoro o l’ente pensionistico (del coniuge scelto dichiarante nel 730 congiunto) deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

730 congiunto rimborsi e trattenut pensionati

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

730 congiunto controlli

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

730 congiunto pagamenti a novembre

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente dichiarante del 730 congiunto vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

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