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Modello 730: la presentazione anche per i contribuenti privi di sostituto d’imposta

Un Decreto Legge ha esteso la possibilità di presentazione del modello 730 2014 anche ai lavoratori dipendenti e assimilati privi di un sostituto d’imposta, ossia disoccupati privi di un datore di lavoro, che avevano un reddito nel 2013. La novità è importante: è possibile ottenere il rimborso dell’Irpef a credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate in maniera veloce, in modo da non essere discriminati rispetto a chi un lavoro ce l’ha e riceve il rimborso nella busta paga di luglio. Possibile anche pagare i debiti Irpef, vediamo tutte le modalità.
A cura di Antonio Barbato
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modello 730 per lavoratori contribuenti disoccupati

AGGIORNATO AL 730-2014 – La presentazione del modello 730 è consentita anche ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia rimasti disoccupati. I lavoratori dipendenti e assimilati, che hanno prodotto un reddito nell’anno precedente, e che si ritrovano nell’anno d’imposta senza un datore di lavoro, possono comunque presentare il modello 730 usufruendo dei vantaggi dello stesso, soprattutto in termini di rimborsi dell’Irpef a credito. Per l’anno 2013 tale facoltà era stata concessa solo a coloro che vantano crediti d’imposta, con il modello 730 2014 è consentita anche a chi ha delle imposte da pagare, a seguito del conguaglio.

Quella di consentire l’invio dei 730 anche ai disoccupati è  una novità di non poco conto in questo periodo di difficoltà nel mondo del lavoro. E’ stata introdotta nel 2013 solo per le risultanze a credito, ora prosegue con il 730 2014 per tutti i disoccupati che hanno però prodotto un reddito nell’anno d’imposta 2013. E’ capitato negli ultimi anni, non di rado, che lavoratori dipendenti o assimilati, beneficiari di agevolazioni fiscali (si pensi soprattutto alle detrazioni fiscali con le quali si abbatte l’imposta Irpef), titolari di un rapporto di lavoro nell’anno precedente, poi perso nell’anno in corso, si ritrovassero nell’impossibilità di recuperare i rimborsi Irpef perché privi di sostituto d’imposta, e quindi impossibilitati a presentare il modello 730.

Tale recupero d’imposte, infatti,  avviene normalmente per il tramite del datore di lavoro, che operando come sostituto d’imposta, è obbligato a rimborsare al lavoratore dipendente, salvo casi di incapienza, le imposte a credito risultanti dal prospetto di liquidazione del modello 730. E tale rimborso avviene a partire dalla busta paga di luglio. Per maggiori informazioni vediamo il rimborso dell’Irpef a credito.

A quel punto, i lavoratori dipendenti e assimilati, che sono privi di un datore di lavoro, fino a quando non è intervenuto il Decreto Legge n. 69 del 2013, avevano una sola strada per il recupero delle imposte: presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Presentando il modello Unico.

L’articolo 51-bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, prevede che, a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, ai Centri di assistenza fiscale (CAF) per i dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale, ossia i professionisti abilitati.

Risultanze del modello 730 a debito. Al comma 2, l’articolo 51-bis prevede che “se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento”.

Risultanze a credito e rimborso ad opera dell’Agenzia delle Entrate. Il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, ossia nello status di lavoratori privi di sostituto d’imposta, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Per l’anno 2013 era consentito solo per 730 con risultanze a credito. Al comma 4, veniva previsto che per l’anno 2013, riferito all’anno d’imposta 2012, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 potevano essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Dal 2014 e con il 730 2014 relativo all’anno d’imposta 2013 la presentazione del 730 è stata estesa a tutti i disoccupati (ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta).

Presentazione 730 2014 situazioni particolari per i redditi dell’anno 2013

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possono effettuare il conguaglio, devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. Si tratta di coloro che avevano un reddito da lavoro dipendente, o comunque rientravano in base al proprio reddito del 2013 (il 730 2014 si presenta per i redditi dell’anno d’imposta 2013) tra coloro che possono utilizzare il modello 730. La presentazione al CAF o professionista va effettuata entro il 31 maggio 2014.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” nei dati relativi al contribuente, a pagina 1 del modello 730.

Le risultanze della dichiarazione vengono consegnate al contribuente entro il 15 giugno 2014, attraverso la consegna sia della copia della dichiarazione che del prospetto di liquidazione mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, e che indicano se vi sono imposte a debito o a credito.

Sulla base di questo poi ci sono diverse modalità previste dall’Agenzia delle Entrate (visto che questi ex lavoratori non hanno più un datore di lavoro sostituto d’imposta e quindi non possono come gli altri ottenere i rimborsi in busta paga oppure pagare l’imposta Irpef a saldo a debito dovuta sempre tramite le buste paga da luglio in poi. Vediamo quindi quali sono queste modalità di pagamento.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, quindi un Irpef a debito da pagare, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista):

  • trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche. 

Sempre nel caso di un 730 situazioni particolari, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Le regole nel 730 2013 situazioni particolari per i redditi 2012

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E, sulla base del provvedimento del 22 agosto 2013 era stato disposto che la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013. Al fine di individuare le dichiarazioni 730 in questione, nella casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio del 730/2013 veniva indicato il codice “1” (nel seguito della presente circolare tale dichiarazione sarà denominata 730-Situazioni particolari, fermo restando l’utilizzo dell’ordinario modello 730 approvato). Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica “20137302013”. È possibile presentare il 730-Situazioni particolari anche in forma congiunta.

In considerazione della complessità e della tempistica stabilita per lo svolgimento dell’assistenza fiscale, il provvedimento esclude la possibilità di utilizzare tale dichiarazione per effettuare l’integrazione di una precedente dichiarazione validamente presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non può essere valorizzata.

Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, si precisa che tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso.

La dichiarazione 730-Situazioni particolari va presentata dal 2 al 30 settembre a un CAF o a un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro che abbiano presentato all’Agenzia delle entrate comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999.

Soggetti interessati. Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego.

Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte. Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se dalla stessa risulti un esito contabile finale a credito.

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