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Modello Redditi 2017: tutte le scadenze per invio e versamenti imposte

Il Modello Reddito 2017 (ex Unico 2017) va inviato in via telematica entro il 2 ottobre 2017 (30 giugno per chi lo invia in forma cartacea o postale). Il termine per il versamento delle imposte è invece il 30 giugno 2017. Possibile il pagamento entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Possibile la rateazione e compensazione. Vediamo tutte le scadenze per la presentazione e per i versamenti.
A cura di Antonio Barbato
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scadenza versamenti unico

Il Modello Redditi 2017 ha sostituito il Modello Unico a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo scorso anno. Le scadenze del Modello Redditi 2017 per l’invio e il pagamento delle imposte dovute sono indicate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il 30 giugno è il termine ultimo per la presentazione del modello Redditi (che sostituisce il modello Unico 2017) in formato cartaceo o postale. La scadenza è, invece, fissata al 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato) se il modello è presentato telematicamente.

Il Modello Redditi 2017 è il modello di dichiarazione dei redditi utilizzato principalmente da titolari di partita IVA. Così come è utilizzato dalle società. Pertanto è un modello utilizzato da professionisti e lavoratori autonomi, società di capitali e di persone e ditte individuali. A seconda dei contribuenti a cui il modello si riferisce vengono utilizzate diverse sigle che ne individuano le diverse categorie, ad esempio la sigla PF sta per persone fisiche

Dal 2017, per le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2016, il Modello Redditi sostituisce il più conosciuto Modello Unico utilizzato fino allo scorso anno dichiarativo.

 

Modello Redditi 2017: scadenza termine presentazione

Vediamo prima di tutto quando si presenta la dichiarazione dei redditi.

Il D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, stabilisce che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2017 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione è effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 2 ottobre 2017, dato che il 30 settembre 2017 cade di sabato, se la presentazione viene effettuata per via telematica, dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Come si presenta la dichiarazione

Possono presentare il modello REDDITI 2017 in formato cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Tutti gli altri soggetti sono tenuti ad effettuare la presentazione telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.

Se l’invio è effettuato telematicamente, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Alla presentazione della dichiarazione è restituita una comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e successivamente all’utente viene fornita un’altra comunicazione relativa l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Termini di versamento imposte da Modello Redditi 2017

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti:

  • entro il 30 giugno 2017;
  • ovvero entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%.

Tuttavia i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute dal 1° luglio al 31 luglio 2017 sono tenuti a pagare sulle somme da versare una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Se i termini scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Inoltre gli importi delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi devono essere arrotondati all’unità di euro.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Acconti Irpef e addizionali

Nel modello Redditi persone fisiche vanno indicati: l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la cedolare secca per l’anno 2017, l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per l anno di imposta 2017, qualora gli stessi siano dovuti.

Modalità di versamento

Il pagamento delle imposte da parte dei contribuenti avviene tramite modello F24. Vanno distinti però i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva dai soggetti non titolari di partita Iva.

Per  i contribuenti titolari di partita Iva c’è l’obbligo di effettuare i versamenti in via telematica:

  • direttamente in prima persona: mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali; attraverso i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane; utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, i versamenti possono essere effettuati su modello cartaceo oppure gli stessi possono utilizzare le modalità telematiche di versamento ed i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Cosa indicare nel modello F24

Nel modello F24 vanno indicati i seguenti dati:

  • il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, i codici tributo relativi alle imposte alle quali il versamento si riferisce e reperibili sul sito Internet dell’Agenzia.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Le prime due cifre decimali, anche se uguali a zero vanno sempre indicate.

Per la compilazione dell’F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ogni rigo, si può compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito, quindi su uno stesso rigo del modello può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Anche se non va eseguito alcun versamento se l’importo dell’imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Principali codici tributo

I principali codici tributo utilizzati, per il versamento delle imposte, dalle persone fisiche sono i seguenti:

4001: Irpef – Saldo

4033: Irpef – Acconto prima rata

4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione

1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

3801: Addizionale regionale

3844: Addizionale comunale – Saldo

3843: Addizionale comunale – Acconto

1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo

1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata

1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione

1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata

1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Rateazione delle imposte

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili quanto dovuto a titolo di saldo e di acconto delle imposte, compresi i contributi dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.

L’acconto di novembre non può essere rateizzato e deve essere versato esclusivamente in un’unica soluzione.

Inoltre il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio: “Rateazione/Regione/Provincia” del modello F24.

Sugli importi rateizzati vanno pagati interessi del 4 per cento annuo, da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Gli interessi da rateazione devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento per ogni mese, su un importo maggiorato in partenza dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questo ultimo caso l’importo da rateizzare deve essere maggiorato in precedenza dello 0,40 per cento.

Compensazione dei tributi

Il contribuente può compensare eventuali crediti nei confronti dei diversi enti impositori con  i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

In F24 è possibile indicare sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Si ricorda che il modello F24 deve essere presentato anche se è a saldo zero dopo la compensazione. Così si permette agli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate.

I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2017 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Quindi tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, sempreché:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per anno solare. Se l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale importo, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure compensata nell’anno solare successivo

Il contribuente può scegliere il tipo di compensazione che preferisce e, quindi utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi, in questo caso il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, se il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2017 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Se avanza credito non utilizzato alla data di scadenza finale, la quota sarà oggetto di rimborso. I crediti INAIL non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.

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