15 Settembre 2023
13:00

Orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali nel CCNL Cooperative sociali

L'orario di lavoro settimanale nel CCNL Cooperative sociali è di 38 ore settimanali. Ai lavoratori spettano 11 ore di riposo giornaliero, che possono scendere ad 8 ore per i turnisti. Il riposo settimanale coincide con la domenica o con il giorno successivo allo smonto turno. Vediamo tra deroghe per i turnisti, flessibilità e banca ore, come viene gestito l'orario di lavoro nel contratto collettivo del settore delle cooperative sociali.

Orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali nel CCNL Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Orario di lavoro riposi settimanali e giornalieri CCNL Cooperative sociali

Nel contratto collettivo delle cooperative sociali l'orario di lavoro è di 38 ore settimanali, il riposo settimanale coincide con la domenica o con la giornata successiva allo smonto di turno, con diritto al riposo compensativo in altro giorno feriale in caso di mancato riposo settimanale. Il CCNL Cooperative Sociali disciplina anche la durata del riposo giornaliero, anche per lavoratori turnisti, nonché i sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro e della possibile introduzione della banca ore in azienda.

Con il rinnovo del CCNL Cooperative sociali del 28 marzo 2019 è stato definito il quadro dell'orario di lavoro, dei riposi settimanali e giornalieri, della flessibilità e della gestione della banca ore nel settore delle Cooperative sociali.

Vediamo tutti questi aspetti.

Orario di lavoro full time di 38 ore settimanali

L'articolo 51 – Orario di lavoro del CCNL Cooperative sociali prevede che "L'orario settimanale ordinario di lavoro e stabilito in 38 ore settimanali".

Lo stesso articolo prevede che "L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale".

Il contratto di lavoro a tempo pieno (o full-time) nel settore delle cooperative sociali è quindi di 38 ore settimanali e non di 40 ore settimanali come previsto in altri settori e dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

Le 38 ore sono anche il parametro di riferimento per il calcolo della percentuale di lavoro a tempo parziale, in caso di stipula di un contratto part-time. Quindi ad esempio se un lavoratore lavora 20 ore settimanali, la percentuale di part-time sarà di 20 ore su 38, ossia un part-time al 52,63%.

Il contratto collettivo prevede che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di 38 ore in caso di full-time o di un numero di ore inferiori in caso di part-time, ossia i giorni della settimana in cui il lavoratore deve svolgere la prestazione lavorativa, è decisa dal datore di lavoro in base alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.

Riposo settimanale di domenica o giornata dopo smonto turno

Il CCNL Cooperative Sociali sempre all'art. 51 stabilisce un principio importante in materia di gestione del riposo settimanale: "L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica

Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno".

Il contratto collettivo stabilisce anche che "Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente".

Durata massima dell'orario di lavoro

Il CCNL Cooperative sociali richiama l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che disciplina la durata massima dell'orario di lavoro.

La legge demanda ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la durata massima settimanale dell'orario di lavoro e nel settore delle cooperative sociali la durata massima è 38 ore settimanali.

Lo stesso articolo 4 del D. Lgs. n. 66 del 2003 stabilisce anche che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. E che la la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

La stessa legge però stabilisce che i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare tale limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

A tal fine il CCNL delle Cooperative sociali, sempre all'articolo 51, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fi ni del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, e elevato a 8 mesi".

Quindi nel settore delle cooperative sociali la durata media massima è di 48 ore da misurarsi in 8 mesi.

Riposo giornaliero: 11 ore consecutive e deroga per turnisti

Lo stesso CCNL Cooperative sociali, in materia di orario di lavoro e diritto ai riposi dei lavoratori, anche durante il periodo di elevazione dell'orario massimo di lavoro settimanale, pone dei limiti richiamando la normativa sul riposo giornaliero.

L'articolo 7 del D. Lgs. n. 66/2003 disciplina il riposo giornaliero prevedendo che:

"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata". L'art. 17 dello stesso decreto però contiene delle deroghe a tale disciplina.

E' dello stesso tenore il CCNL delle Cooperative sociali che all'art. 51 prevede che:

"Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive, fatto salvo quanto previsto al comma successivo".

Ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, per:

  • prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
  • nell'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;
  • chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell'articolo 58 del presente C.C.N.L.;
  • trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
  • grandi eventi non programmabili".

Nelle realtà aziendali che provengono da orari di lavoro settimanale inferiori alle 38 ore settimanali, dal 1992, il CCNL prevede che:

"la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali".

Flessibilità e banca ore

L'articolo 52 del CCNL Cooperative sociali prevede la flessibilità dell'orario di lavoro e la possibilità di adottare la banca ore.

Secondo il contratto collettivo "E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 51 (38 ore settimanali) nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato;

qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all'art. 53 (lavoro straordinario) la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario".

L'accordo di rinnovo del 28 marzo 2019 ha modificato ed integrato le linee guida della banca ore.

Il CCNL riconosce che il comparto socio sanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo e caratterizzato da un'elevata variabilità dei servizi e da un'ampia diffusione del lavoro anche a turni che determina andamenti altalenanti nell'orario settimanale di lavoro ed un'organizzazione flessibile del tempo lavoro. E per tale motivo prevede un sistema di Banca Ore, da articolare all'interno del confronto a livello territoriale, tale da garantire al contempo stabilita delle retribuzioni mensili dei lavoratori ed un'efficiente organizzazione dei servizi.

La flessibilità dell'orario di lavoro risponde, altresì, alla sempre maggiore necessità di conciliazione tra vita professionale e vita personale.

Le linee guida servono per stabilire in un accordo aziendale, contrattazione di secondo livello, l'operatività dello strumento della  Banca Ore, che va applicata a tutto il personale dipendente

Il CCNL prevede che "Gli accordi territoriali, nell'attuare la banca ore dovranno disciplinare i seguenti punti:

  1. Modalità per dare evidenza in busta paga del saldo mensile e progressivo;
  2. Definizione delle modalità di erogazione delle maggiorazioni previste dal presente C.C.N.L. da corrispondere al lavoratore a saldo della Banca Ore;
  3. Gli accordi territoriali disciplineranno in modo preciso l’accantonamento e/o lo scomputo di ore che il lavoratore, nei corso dell'anno, avrà maturato a vario titolo.

Dovrà essere previsto inoltre l’impegno delle parti a livello della contrattazione a verificare periodicamente l’andamento e l’applicazione dell'istituto della Banca Ore. Nel caso in cui, in sede di confronto, emergessero situazioni particolarmente critiche, gli accordi dovranno prevedere l’individuazione dei correttivi possibili.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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