20 Settembre 2023
17:00

Periodo di prova CCNL Cooperative sociali

Il periodo di prova nel CCNL Cooperative sociali è di una durata massima che va da 30 a 180 giornate di effettiva prestazione lavorativa, in base alla categoria (A-F) e alla posizione economica, ossia il livello di inquadramento (A1-F2). Vediamo come funziona il patto di prova nel contratto delle Cooperative sociali, anche in caso di malattia, ivi compreso in caso di contratto di apprendistato.

Periodo di prova CCNL Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
periodo di prova ccnl cooperative sociali

Il periodo di prova nel CCNL Cooperative sociali è fissato in giornate di effettiva prestazione lavorativa. Datore di lavoro e lavoratore possono stipulare il patto di prova, da inserire nel contratto di lavoro, rispettando la durata massima prevista dal contratto collettivo che va da 30 a 180 giornate di effettiva prestazione, secondo il livello di inquadramento del lavoratore, che nel caso del contratto di apprendistato è il livello finale di inquadramento del lavoratore.

Il patto o periodo di prova nel CCNL Cooperative sociali è disciplinato dall'articolo 32.

Nell'articolo vengono disciplinati i diritti e i doveri del lavoratore e del datore di lavoro in termini di dimissioni durante il periodo di prova o recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, nonché riguardo la retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di prova.

Vediamo tutti questi aspetti.

Periodo di prova CCNL Cooperative sociali: durata massima

L'articolo 32 del CCNL Cooperative sociali disciplina il periodo di prova stabilendo che "L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a determinati periodi di durata, che sono i seguenti:

Posizione economica / Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A1 e A2 30 giornate di effettiva prestazione
Livello B1 e C1 30 giornate di effettiva prestazione
Livello C2 45 giornate di effettiva prestazione
Livello C3 60 giornate di effettiva prestazione
Livello D1, D2 e D3 60 giornate di effettiva prestazione
Livello E1 60 giornate di effettiva prestazione
Livello E2 180 giornate di effettiva prestazione
Livello F1 e F2 180 giornate di effettiva prestazione
Posizione economica / Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A1 e A2 30 giornate di effettiva prestazione
Livello B1 e C1 30 giornate di effettiva prestazione
Livello C2 45 giornate di effettiva prestazione
Livello C3 60 giornate di effettiva prestazione
Livello D1, D2 e D3 60 giornate di effettiva prestazione
Livello E1 60 giornate di effettiva prestazione
Livello E2 180 giornate di effettiva prestazione
Livello F1 e F2 180 giornate di effettiva prestazione

Questi sono i limiti di durata massima del periodo di prova in base alla categoria ed alla posizione economica, nel caso in cui nel contratto di lavoro sia previsto dalle parti il patto di prova, che è quell'atto con il quale il lavoratore ed il datore di lavoro volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova.

Il patto di prova non è obbligatorio, ma se le parti inseriscono il periodo di prova nel contratto di lavoro, possono farlo rispettando i limiti di durata massima previsti dal CCNL per ogni livello di inquadramento.

I contratti collettivi possono prevedere diverse tipologie di periodi di prova, dai giorni di calendario ai giorni di effettiva prestazione.

Nel caso del CCNL Cooperative sociali, le parti stipulanti hanno individuato una durata massima del periodo di prova espressa in "giornate di effettiva prestazione".

Cosa vuol dire? che contano i giorni di lavoro effettivi svolti dal lavoratore e non la durata secondo calendario.

Questo vuol dire che si conteggiano dalla data di assunzione in poi solo i giorni in cui il lavoratore ha reso effettivamente la prestazione, ossia i giorni di presenza, escludendo i giorni di riposo settimanale, ferie, permessi, l'eventuale sabato o domenica se non inserito nella distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e tutti i giorni in generale di assenza da lavoro del lavoratore.

Periodo di prova: diritti e doveri

Il CCNL Cooperative sociali prevede che "Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità".

Quindi sia il lavoratore che effettua la "dimissione" durante il periodo di prova, che il datore di lavoro che effettua il recesso dal rapporto di lavoro, non sono obbligati a riconoscere all'altra parte né un termine di preavviso né delle indennità sostitutive del preavviso. In altre parole il rapporto di lavoro può essere interrotto immediatamente, con una formalizzazione nei confronti dell'altra parte.

Un altro passaggio del CCNL Cooperative sociali prevede che "Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso".

Questo vuol dire che il rapporto di lavoro nei giorni che vanno dalla data di assunzione alla data di cessazione per mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore o per recesso durante il periodo di prova da parte del lavoratore, è un rapporto di lavoro che fa maturare alle parti tutti i diritti e gli obblighi. In particolare, ovviamente, il lavoratore ha diritto alla retribuzione.

In termini di retribuzione spettante al lavoratore, il CCNL prevede che "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto".

Il calcolo dello stipendio del lavoratore durante il periodo di prova quindi va effettuato normalmente. Chiaramente il lavoratore, in caso di conclusione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ha diritto ai ratei di ferie, di tredicesima e del trattamento di fine rapporto al superamento del limite di durata minima mensile del rapporto per la maturazione di ogni singolo rateo che è 15 giorni di calendario.

Periodo di prova e malattia

In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di prova, il CCNL Cooperative sociali prevede che "Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni".

Il contratto collettivo pone un limite riguardo alla durata del periodo di prova ed alla malattia che interrompe la decorrenza dei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Il CCNL prevede che il lavoratore o la lavoratrice possano riprendere il decorso del periodo di prova, conteggiato in giornate di effettiva prestazione, se la ripresa del lavoro avviene entro 60 giorni dall'inizio della malattia.

Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro la lavoratrice e il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

Periodo di prova e apprendistato

Anche nel contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'articolo 28 del CCNL Cooperative sociali è prevista la possibilità per le parti, nei requisiti del contratto di lavoro, di inserire un periodo di prova nel contratto scritto di apprendistato. Nello stesso contratto, quindi, oltre ad indicare la qualifica e il relativo livello finale di inquadramento, la durata dell'apprendistato, può essere stipulato anche un patto di prova.

La normativa sull'apprendistato (ricordiamo esistono tre tipologie di apprendistato: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, Apprendistato professionalizzante e Apprendistato di alta formazione e ricerca), contenuta nel CCNL Cooperative sociali, stabilisce che "Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso".

Per individuare la durata massima del periodo di prova occorre quindi far riferimento al livello finale di inquadramento inserito nel contratto di apprendistato e non al livello iniziale.

Un altro aspetto disciplinato dal CCNL Cooperative è la malattia durante il contratto di apprendistato ed in particolare durante il periodo di prova dell'apprendista.

Il CCNL prevede che "Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato". Ma prevede anche che "La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova" e prevede che "Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS".

Questo vuol dire che in caso di malattia durante il periodo di prova, il lavoratore apprendista non ha diritto all'integrazione della malattia da parte del datore di lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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