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14 Ottobre 2023
17:00

Periodo di prova CCNL metalmeccanici artigiani

Il periodo di prova nel CCNL metalmeccanici artigiani va dai 10 giorni ai 3 mesi di lavoro in base al livello di inquadramento e al settore di appartenenza del lavoratore: metalmeccanico, installazione impianti, orafo o odontotecnico. Per gli impiegati il periodo di prova è di 3 mesi. Vediamo la durata del periodo di prova nel contratto dei metalmeccanici artigianato per ogni categoria professionale, cosa fare in caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, quali sono i diritti dei lavoratori, compreso apprendisti, in termini di stipendio, scatti di anzianità, ratei di tredicesima, anche in caso di contratto a tempo determinato o apprendisti.

Periodo di prova CCNL metalmeccanici artigiani
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
periodo di prova ccnl metalmeccanici artigianato

Il periodo di prova nel CCNL metalmeccanici artigiani è regolato dall’art. 16 del contratto collettivo. L’inserimento del periodo di prova nel contratto di assunzione di un dipendente o di un apprendista è facoltà dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. I contratti collettivi provvedono a regolarne gli aspetti e la durata.

Il CCNL metalmeccanici artigianato è il contratto collettivo per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche. Si differenzia dal periodo di prova del CCNL Metalmeccanici Industria, che riguarda il settore della metalmeccanica industriale.

Il periodo di prova è una scelta delle parti del contratto, ma per essere valido deve avere la forma scritta, cioè deve risultare da atto scritto. Di solito è previsto nel contratto come parte del contratto di assunzione.

Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti e durante tale periodo si ha diritto alla retribuzione nonché alla maturazione dell’anzianità di servizio.

Vediamo cosa stabilisce il CCNL metalmeccanici artigiani relativamente al periodo di prova, anche in caso di part-time, contratto a tempo determinato o apprendisti.

Periodo di prova CCNL metalmeccanici artigiani: durata

Il CCNL metalmeccanica artigianato ha un’applicazione piuttosto ampia, si applica infatti ai dipendenti delle aziende artigiane che operano nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti, nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini, ed infine anche ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico.

Il contratto collettivo regola in maniera comune le norme per lo svolgimento del periodo di prova, ma per ognuno dei settori stabilisce la durata del periodo di prova in base al livello di inquadramento.

L’art. 16 del CCNL stabilisce la durata del periodo di prova per le aziende dei vari settori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo metalmeccanica artigiani. Vediamoli singolarmente.

Settore Metalmeccanica ed installazione di impianti: periodo di prova

L’art. 16 del CCNL stabilisce che la durata del periodo di prova per il Settore Metalmeccanica ed installazione di impianti è la seguente:

Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 4 settimane
categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello (quindi 2° livello e 3° livello) 6 settimane
lavoratori con qualifica di impiegati (di qualsiasi livello) 3 mesi
Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 4 settimane
categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello (quindi 2° livello e 3° livello) 6 settimane
lavoratori con qualifica di impiegati (di qualsiasi livello) 3 mesi

Settore Orafo, Argentiero ed Affini: periodo di prova

Sempre all’art. 16 del contratto collettivo è regolata la durata del periodo di prova per gli appartenenti al Settore Orafo, Argentiero ed Affini che applicano il CCNL metalmeccanici artigiani. La durata del periodo di prova per questi lavoratori è così fissata:

Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 4 settimane
categoria professionale del 4° livello 6 settimane
categorie professionali operaie a partire dal 3° livello (quindi anche 2° livello e 1° livello) 7 settimane
lavoratori con qualifica di impiegati (di qualsiasi livello) 3 mesi
Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 4 settimane
categoria professionale del 4° livello 6 settimane
categorie professionali operaie a partire dal 3° livello (quindi anche 2° livello e 1° livello) 7 settimane
lavoratori con qualifica di impiegati (di qualsiasi livello) 3 mesi

Settore Odontotecnico: periodo di prova

Anche il Settore Odontotecnico è regolato dal CCNL metalmeccanici artigiani. All’art. 16 il contratto collettivo tratta la durata del periodo di prova anche per questo settore. La durata del periodo di prova per questi lavoratori è così fissata:

Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 10 giorni
categoria professionale del 5° livello 20 giorni
categorie professionali operaie del 3° e 4° livello 40 giorni
categorie professionali operaie del 1°S, 1° e 2° livello: 60 giorni 60 giorni
lavoratori con qualifica di impiegati non più di 3 mesi
Qualifica Durata massima del periodo di prova
categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello 10 giorni
categoria professionale del 5° livello 20 giorni
categorie professionali operaie del 3° e 4° livello 40 giorni
categorie professionali operaie del 1°S, 1° e 2° livello: 60 giorni 60 giorni
lavoratori con qualifica di impiegati non più di 3 mesi

Come si contano i giorni del periodo di prova. Sia quando il CCNL stabilisce il periodo di prova in settimane, che in giorni o mesi, occorre contare i giorni secondo il calendario, quindi compreso i sabato e domenica o giorni non lavorativi.

Periodo di prova: va inserito nel contratto di lavoro

Il CCNL nel definire la durata del periodo di prova che i lavoratori neo assunti possono essere chiamati a svolgere, stabilisce una durata massima di questo periodo.

Come già accennato in precedenza, il periodo di prova non è automatico, piuttosto deve risultare da atto scritto e quindi essere previsto nel contratto di assunzione.

L’art. 16 del CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce, infatti che “L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto”.

Quindi, tra le altre cose, il contratto di lavoro deve contenere la durata del periodo di prova se previsto.

Inoltre, a norma dell’art. 15 del CCNL “il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:

  1. l'identità delle parti;
  2. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro;
  4. la tipologia del rapporto di lavoro e l'eventuale durata in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
  5. la durata del periodo di prova se previsto;
  6. l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, nonché l'indicazione del CCNL applicato, le caratteristiche e la descrizione delle mansioni;
  7. l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
  8. la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
  9. l'orario di lavoro;
  10. i termini del preavviso in caso di recesso”.

Periodo di prova contratto a tempo determinato

Il patto di prova è sempre ammissibile, anche nel caso di contratto a tempo determinato secondo il CCNL metalmeccanici artigiani.

Quindi il periodo di prova nel caso di contratto a tempo determinato nel contratto collettivo è di regola concesso e le parti devono rispettare i limiti massimi del CCNL metalmeccanici artigiani, quindi la durata massima in settimane o giorni o mesi.

Il periodo di prova deve essere effettuato nella mansione prevista dal contratto di lavoro individuale tra azienda e lavoratore e, nel caso di contratto a tempo determinato, può essere affetto da nullità qualora il periodo di valutazione della prestazione del lavoratore abbia durata del tutto coincidente a quella del contratto di lavoro nel quale è inserita.

Retribuzione e periodo di prova per metalmeccanici artigiani

Il contratto collettivo metalmeccanici artigiani stabilisce che: “La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante si periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni”.

Quindi, il lavoratore ha diritto alla retribuzione durante il periodo di prova e tale retribuzione sarà:

  •  calcolata in base al livello di inquadramento del lavoratore in prova;
  • e non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria di assunzione del lavoratore.

Inoltre, il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di tredicesima.

Sostanzialmente al lavoratore spetta la normale retribuzione, indipendentemente dal contratto di lavoro, se part-time, full-time, apprendistato, tempo determinato o indeterminato.

Dimissione o licenziamento durante il periodo di prova: nessun preavviso

Il CCNL metalmeccanici artigiani, in merito al periodo di prova precisa che: “Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva”.

Quindi il lavoratore o il datore di lavoro qualora volessero interrompere il rapporto durante il periodo di prova non devono concedere all’altra parte i termini di preavviso.

Inoltre non scatta nemmeno il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore della parte alla quale viene comunicato il recesso durante il periodo di prova.

Il diritto all’indennità del preavviso non spetta né al lavoratore licenziato senza preavviso in quanto in prova, né il datore di lavoro può richiederla al lavoratore che ha comunicato le proprie dimissioni durante il periodo di prova e senza preavviso.

CCNL metalmeccanici artigiani: superamento del periodo di prova

In merito al superamento del periodo di prova, il CCNL stabilisce che “qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione”.

Quindi, scaduto il periodo di prova senza che ci sia stata disdetta il lavoratore si considera assunto ed il periodo di prova svolto contribuisce a formare l’anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto.

Una volta superato il periodo di prova, i diritti e gli obblighi saranno applicati a decorrere dal giorno dell'assunzione.

Periodo di prova apprendisti metalmeccanici artigiani

Qualora il dipendente fosse assunto con contratto di apprendistato, inteso come quel contratto a contenuto formativo per favorire l’inserimento dei giovani nel contesto aziendale, può comunque essere previsto lo svolgimento di un periodo di prova.

All’art. 27 del CCNL, poi modificato dall’Accordo per la regolamentazione della disciplina dell'apprendistato e sulla corresponsione Una tantum per il CCNL Area Meccanica di gennaio 2015, in merito al periodo di prova nell’apprendistato è stabilito che: “Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 3 mesi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.

In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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