7 Ottobre 2023
15:00

Periodo di prova CCNL Trasporti e Logistica: da uno a sei mesi

La durata massima del periodo di prova nel CCNL Trasporti, Logistica e spedizione, va da uno a sei mesi in base al livello di inquadramento. Obbligatorio il patto di prova scritto nel contratto di lavoro. Il calcolo del periodo di prova va effettuato in giorni di calendario. Per gli apprendisti, il periodo di prova può dimezzarsi. Vediamo tra malattia, infortunio, preavviso, retribuzione, tredicesima, TFR, come funziona il periodo di prova nel contratto collettivo del settore trasporti, logistica e spedizione.

Periodo di prova CCNL Trasporti e Logistica: da uno a sei mesi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova contratto Trasporti e Logistica

Il periodo di prova nel contratto Trasporti e Logistica è disciplinato all’articolo 5 capitolo II del CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione. E' possibile inserire un patto di prova nel contratto di lavoro nel limite massimo che va da 1 a 6 mesi, in base al livello di inquadramento.

Affinché il periodo di prova sia valido deve rispettare sia i limiti di durata massima previsti dal contratto collettivo e che quanto stabilito nel relativo CCNL.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal contratto nazionale Trasporti e Logistica, affinché sia valido, il periodo di prova deve risultare per iscritto dal contratto individuale, stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Vediamo quindi tutta la normativa sul periodo di prova nel contratto Trasporti e Logistica.

Durata massima Periodo di prova CCNL Trasporti e Logistica

L’art. 5 del contratto collettivo trasporti e logistica in merito al periodo di prova stabilisce che: “L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Livello di inquadramento e/o mansione Periodo di prova (durata massima)
Quadri 6 mesi
1° livello 5 mesi
2° livello 4 mesi
conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), nel 3° livello Super Junior (rif. art. 11 quater) e nel 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica) 4 mesi
dipendenti del 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica), 4° livello e 4° livello Junior (5° livello C.C.N.L. Assologistica) 3 mesi
Tutti gli altri lavoratori 1 mese
Livello di inquadramento e/o mansione Periodo di prova (durata massima)
Quadri 6 mesi
1° livello 5 mesi
2° livello 4 mesi
conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), nel 3° livello Super Junior (rif. art. 11 quater) e nel 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica) 4 mesi
dipendenti del 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica), 4° livello e 4° livello Junior (5° livello C.C.N.L. Assologistica) 3 mesi
Tutti gli altri lavoratori 1 mese

Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio”.

Sempre secondo quanto stabilito dal CCNL Trasporti e Logistica all’art. 5 il “periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. b4”.

L’art. 5 del contratto collettivo Trasporti e Logistica continua stabilendo che: “Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso".

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), nel 3° livello Super Junior (rif. art. 11 quater) e nel 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.

Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti”.

Affrontiamo ora nel dettaglio come funziona il periodo di prova.

Periodo di prova apprendisti CCNL Trasporti, Logistica e spedizione

L'articolo 57 comma 7 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione stabilisce che "Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a quello previsto dall’art. 5 del presente C.C.N.L. per la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento".

Quindi anche per gli apprendisti si applica la durata massima da 1 a 6 mesi in base al livello di inquadramento.

Dimezzamento periodo di prova per apprendisti: ecco quando. Però il CCNL nel caso degli apprendisti stabilisce che "Detto periodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire.

Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio".

Calcolo del periodo di prova

Il contratto collettivo del settore Trasporti, Logistica e spedizione indica dei mesi di durata. Questi mesi vanno calcolati, ovviamente dalla data di assunzione.

Il calcolo deve avvenire per giorni di calendario e non per giorni effettivamente lavorati. Quindi comprendendo i giorni di sabato e domenica.

Va anche detto che il periodo di prova effettivo, in termini di durata, è quello indicato nel contratto di lavoro. Il CCNL Trasporti, Logistica e spedizione si limita a quantificare la durata massima del patto di prova, disciplinando quindi il numero di mesi massimo nei quali il lavoratore può essere in prova, con diritto del datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Periodo di prova: va indicato nel contratto di lavoro

Il periodo di prova nel CCNL Trasporti e Logistica è regolamentato all’art.5 del contratto stesso. Tuttavia, come riportato precedentemente riportato  “Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 4”.

Quindi, affinché il periodo di prova venga attivato deve risultare per iscritto dalla lettera di assunzione e quindi è necessario che le parti inseriscano il periodo di prova nel contratto individuale di lavoro.

Svolgimento e durata del periodo di prova devono risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti interessate ed una copia dovrà essere consegnata al lavoratore.

Il periodo di prova deve essere comunicato all’interessato per iscritto nel contratto di lavoro, che contiene inoltre:

  1. la data di assunzione;
  2. il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
  3. il trattamento economico iniziale;
  4. la durata dell’eventuale periodo di prova;
  5. il numero di matricola.

Retribuzione durante il periodo di prova

Il contratto collettivo stabilisce che “Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso”.

Questo significa che il lavoratore durante il periodo di prova gode di tutti i diritti previsti dal CCNL e quindi anche dei diritti retributivi.

Lo stipendio sarò calcolato, quindi, secondo il livello di inquadramento indicato nel contratto di lavoro, verranno maturate le ferie e i permessi (e il relativo diritto all’indennità sostitutiva in caso di recesso, ossia le ferie e i permessi pagati), dei ratei di tredicesima, del trattamento di fine rapporto (TFR).

La retribuzione verrà corrisposta solo per il periodo di servizio prestato se durante il periodo di prova la risoluzione sia per dimissioni che per licenziamento avvenga durante:

  • i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del primo livello,
  • il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel terzo livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), nel terzo livello Super Junior (rif. art. 11 quater) e nel terzo livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica).

Se invece, durante il periodo di prova il dipendente venga licenziato oltre i termini sopra riportati, gli sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Periodo di prova: cosa accade in caso di malattia e infortunio

Come detto precedentemente, il periodo di prova è disciplinato nel CCNL Trasporti e Logistica all’art.5 del contratto stesso. L’inizio decorre dalla data di assunzione ed è rinvenibile dalla lettera di assunzione.

Tuttavia, qualora, durante il periodo di prova si verifichi infortunio o malattia, il CCNL all’art. 5 stabilisce che: “Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio”.

Questo ovviamente significa che vanno decurtati dai mesi del periodo di prova i giorni di malattia o infortunio, che quindi spostano la data oltre la quale si esaurisce il mese del periodo di prova, costituendo quindi dei giorni aggiuntivi ai mesi del periodo di prova previsti dal contratto di lavoro, sulla base del livello di inquadramento.

Periodo di prova e indennità sostitutiva del preavviso

Durante il periodo di prova nessuna delle parti, né il datore di lavoro che il lavoratore è vincolato all’assunzione.

Infatti, durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può, in qualsiasi momento, senza preavviso, decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso la risoluzione non dà diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Lo stabilisce il CCNL sempre all’art.5.

Assunzione dopo il periodo di prova

Una volta terminato il periodo di prova, se nessuna delle due parti ha deciso per la disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

In questo caso, il periodo di prova sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale

C’è da dire, comunque, che sempre a norma dell’art. 5 del CCNL Trasporti e Logistica, sono esentati dal periodo di prova i lavoratori che abbiano già superato un periodo di prova presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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