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18 Ottobre 2023
9:00

Periodo di prova contratto chimico farmaceutico industria

Il periodo di prova nel CCNL Chimico farmaceutico industria va da uno a sei mesi di effettiva prestazione lavorativa, in base al livello o categoria di inquadramento ed al contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Dal limite del 40% della durata del contratto, ai settori lubrificanti e GPL e alla retribuzione in caso di recesso, vediamo come funziona il periodo di prova nel contratto chimici industriali.

Periodo di prova contratto chimico farmaceutico industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova contratto chimico industria

Il periodo di prova nel contratto chimico farmaceutico industria varia secondo i livelli di inquadramento e la tipologia contrattuale (indeterminato o contratto a termine o non indeterminato).

Il periodo di prova nel settore chimico industriale farmaceutico va da un mese a sei mesi di effettiva prestazione lavorativa.

Il CCNL Chimici industria disciplina il patto di prova e la durata massima del periodo di prova all'articolo 2, richiamando anche l'articolo 4 che disciplina la classificazione del personale.

Periodo di prova contratto a tempo indeterminato

Il periodo di prova in caso di contratto a tempo indeterminato, come disciplinato dall'articolo 2 del CCNL Chimici industria è il seguente:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello C 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello D 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello E 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello F 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello C 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello D 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello E 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello F 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa

Il contratto collettivo del settore chimico industriale, sempre all'articolo 2, stabilisce che "I periodi di prova a tempo indeterminato potranno essere attivati solo qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati instaurati tra la medesima impresa e lo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi".

Periodo di prova a tempo determinato

Diversamente i periodi di prova per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato nel settore chimico farmaceutico sono i seguenti:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello C 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello D 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello E 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello F 1 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello C 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello D 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello E 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello F 1 mesi di effettiva prestazione lavorativa

Lo stesso CCNL Chimici industriali prevede che "Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale".

Questo vuol dire che ad esempio un contratto a tempo determinato con livello di inquadramento A della durata complessiva di 6 mesi, non potrà avere un periodo di prova di 6 mesi come durata massima, ma del 40% di sei mesi, quindi al massimo 2 mesi e 12 giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Periodo di prova contratto part-time

L'articolo 3 del contratto chimici industria prevede che "Il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa relativa all'orario di lavoro part-time, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A-B,  fino a 1.050 ore 6 mesi di calendario
Livello C-D, fino a 525 ore 4 mesi di calendario
Livello E, fino a 350 ore 3 mesi di calendario
Livello F, fino a 175 ore
2 mesi di calendario
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello A-B,  fino a 1.050 ore 6 mesi di calendario
Livello C-D, fino a 525 ore 4 mesi di calendario
Livello E, fino a 350 ore 3 mesi di calendario
Livello F, fino a 175 ore
2 mesi di calendario

In questo caso la durata è in mesi di calendario, ossia compreso nel conteggio qualsiasi giorno della settimana.

Periodo di prova per i settori Lubrificanti e GPL

Per il settore dei lubrificanti e GPL, il contratto collettivo dei chimici industriali prevede, sempre all'articolo 2, una diversa durata dei periodi prova, sempre in base alla tipologia contrattuale.

Periodo di prova a tempo indeterminato

Per le specificità settoriali: Lubrificanti e Gpl, il periodo di prova è pari a:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livelli Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli H e I 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livelli Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli H e I 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa

Periodo di prova a tempo non indeterminato

Per le specificità settoriali: Lubrificanti e Gpl, il periodo di prova, in caso di contratti di lavoro non a tempo indeterminato (es. contratto a termine) è pari a:

Periodo di prova per i settori Lubrificanti e GPL

Per il settore dei lubrificanti e GPL, il contratto collettivo dei chimici industriali prevede, sempre all'articolo 2, una diversa durata dei periodi prova, sempre in base alla tipologia contrattuale.

Periodo di prova a tempo indeterminato

Per le specificità settoriali: Lubrificanti e Gpl, il periodo di prova è pari a:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livelli Q1-Q2-A-B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli C-D-E-F-G 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli H e I 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livelli Q1-Q2-A-B 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli C-D-E-F-G 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa
Livelli H e I 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa

Anche in questo caso è previsto dal CCNL che il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.

Periodo di periodo di prova contratto part-time

Il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa relativa all'orario di lavoro part-time, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:

Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello Q1, Q2, A-B,  fino a 1.050 ore 6 mesi di calendario
Livello C-D-E-F, fino a 525 ore 4 mesi di calendario
Livello H e I, fino a 350 ore 3 mesi di calendario
Livello di inquadramento Durata massima del periodo di prova
Livello Q1, Q2, A-B,  fino a 1.050 ore 6 mesi di calendario
Livello C-D-E-F, fino a 525 ore 4 mesi di calendario
Livello H e I, fino a 350 ore 3 mesi di calendario

Vediamo ora le regole generali previste dal contratto dei chimici industriali.

Periodo di prova CCNL Chimico: come funziona

L'articolo 2 del CCNL Chimico industria prevede, come per legge, che "Il periodo di prova deve risultare da atto scritto".

Il patto di prova è infatti una clausola inserita dalle parti nel contratto di lavoro, non è obbligatorio, ma il CCNL indica la durata massima.

Il contratto collettivo dei chimici industriali stabilisce, che secondo il CCNL, è espressa in "giornata di effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro".

Cosa vuol dire "effettiva prestazione lavorativa"?

Che la durata del periodo di prova è misurata non in giorni di calendario ma in giornate lavorative e lavorate dal lavoratore, quindi in giornate di prestazioni lavorative effettive.

Andrà quindi conteggiato il numero di giorni di lavoro effettuato dal lavoratore.

Lo stesso contratto collettivo stabilisce inoltre che "Non è ammessa né la protrazione né il rinnovo".

Come per gli altri contratti collettivi, il CCNL Chimici industriali prevede che "Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.

Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa".

Retribuzione in caso di recesso durante periodo di prova

Il contratto poi richiama l'articolo del CCNL che disciplina la classificazione del personale prevedendo, per quanto riguarda i diritti retribuitivi del lavoratore o della lavoratrice in caso di recesso per dimissioni o recesso datoriale, che "Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell'art. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante:

  • i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B;
  • o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 4.

In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso". 

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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