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19 Luglio 2023
13:30

Periodo di prova metalmeccanici industria

Il contratto metalmeccanici industria disciplina il periodo di prova prevedendo una durata diversa a seconda della categoria professionale del lavoratore assunto. Si va da un mese di prova per la 1° categoria, ad un mese e mezzo per 2°, 3° e 3° super, a tre mesi per la 4°, 5° e 5° super e 6 mesi per categoria 6°, 7° e 8° quadri. Il CCNL prevede anche termini di durata ridotti per chi ha già svolto mansioni simili a quello per le quali viene assunto e alcuni divieti al patto di prova nella lettera di assunzione. Vediamo come funziona il periodo di prova nel CCNL metalmeccanici Industria, cosa succede in caso di recesso per dimissione o licenziamento durante il periodo di prova, il periodo di prova durante l’apprendistato, nonché durante il contratto a tempo determinato o contratto a termine.

Periodo di prova metalmeccanici industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo prova metalmeccanici

Il CCNL metalmeccanici industria prevede la possibilità di inserire, nel contratto individuale di lavoro stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, un periodo di prova. Nel contratto collettivo delle industrie metalmeccaniche il periodo di prova è disciplinato all’art. 2, titolo I della sezione quarta del contratto metalmeccanici. In tale articolo è prevista la quantificazione sia della durata massima del patto di prova che della riduzione del periodo di prova per chi ha avuto già altre esperienze lavorative pregresse nel livello di inquadramento oggetto della lettera di assunzione.

Il periodo di prova nel contratto dei metalmeccanici, così come in tutti i contratti collettivi, è una libera scelta delle parti, del datore di lavoro e del lavoratore.

Nel senso che non è obbligatorio inserire un periodo di prova nel contratto di lavoro. Si parla infatti di patto di prova nel contratto individuale di lavoro.

Generalmente a proporre l’inserimento del periodo di prova sono le aziende e tale periodo di prova, per essere valido, deve rispettare i limiti massimi di durata del periodo di prova previsti dal CCNL metalmeccanici industria.  Ed è per questo motivo che il lavoratore metalmeccanico per valutare il periodo di prova inserito nel contratto di lavoro deve conoscere per bene diritti, doveri e obblighi riguardo il periodo di prova previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria.

Vediamo quindi qual è la durata massima stabilita dal contratto collettivo nazionale, come funziona il periodo di prova in contratti particolari come apprendistato, part time e contratti a tempo determinato, nonché i diritti in termini di retribuzione e stipendio durante il periodo di prova.

Periodo di prova: durata massima e conteggio giorni

Il contratto collettivo dei metalmeccanici, quindi, disciplina i limiti entro i quali può essere stipulato il patto di prova e che, insieme al contratto individuale di lavoro tra le parti, sono da considerare in caso di eventuale contenzioso riguardante un recesso datoriale durante il periodo di prova.

Il CCNL metalmeccanici industria disciplina il periodo di prova all’art. 2 titolo I sezione quarta, che è la sezione “Disciplina del rapporto individuale di lavoro”.

Tale articolo 2 stabilisce che per ogni categoria professionale l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

  • Livello D1, D2 e C1: 1 mese e mezzo (durata ordinaria);
  • Livello C2, C3 e B1: 3 mesi (durata ordinaria);
  • Livello B2, B3 e A1: 6 mesi (durata ordinaria).

Come si contano i mesi del periodo di prova nel contratto metalmeccanici. Il contratto dei metalmeccanici si limita ad indicare il limite massimo del periodo di prova espresso in mesi, non viene però indicato se il calcolo dei mesi va effettuato in giorni di calendario o giorni effettivi di lavoro, come avviene negli altri contratti collettivi.

L’indicazione in mesi del periodo di prova comporta che il calcolo va effettuato sicuramente in giorni di calendario, ma su base mensile.

Occorre osservare che l’indicazione generica in “1 mese” dalla data di assunzione può dare adito a contenziosi riguardo il superamento del periodo di prova. Il mese contrattuale di lavoro è da intendersi di 30 giorni (calendario commerciale) oppure di 31 o 30 o 28 giorni (calendario civile o solare)?

Una interpretazione estensiva del tenore del contratto collettivo fa comunque distinguere il conteggio in giorni di calendario dal conteggio in mesi. Quest’ultimo conteggio previsto dal CCNL è probabilmente da intendersi come periodo di prova ultimato a partire dalla stessa data del mese successivo, indipendentemente dal numero di giorni di calendario intercorrenti. Per intenderci, un operaio di 1° categoria assunto il 1 gennaio, avrà il periodo di prova scaduto dal 1 febbraio.

Così come un assunto il 1 febbraio, avrà la scadenza del periodo di prova di 1 mese, dal 1 marzo, anche se i giorni di calendario nel primo caso sono 31 e nel secondo caso sono 28.

Periodo di prova con durata ridotta: ecco i casi

Il CCNL metalmeccanici industria oltre ai limiti di durata ordinaria sopra descritti per ogni categoria di lavoratori, prevede la possibilità per gli stessi, o per meglio dire per le parti, di prevedere obbligatoriamente nel contratto di lavoro un periodo di prova con durata ridotta quando sussistono determinate condizioni pregresse.

Sempre secondo l’art. 2, titolo I sez. quarta, "i periodi di prova sono ridotti per i lavoratori:

  • che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
  • che abbiano completato presso altre Aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione".

Qualora sussista una di queste condizioni, i termini di durata (ridotta) massima per i lavoratori assunti con CCNL metalmeccanici industria, sono così fissati:

  • Livello D1, D2 e C1: 1 mese (durata ridotta);
  • Livello C2, C3 e B1: 2 mesi (durata ridotta);
  • Livello B2, B3 e A1: 3 mesi (durata ridotta).

Per poter beneficiare del periodo di prova ridotto, i lavoratori in possesso di uno dei requisiti sopra riportati (cioè che con identiche mansioni abbia prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; oppure che abbia completato presso altre Aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione) dovranno, in sede di assunzione, presentare all’azienda gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.

Va sottolineato che il periodo di prova deve essere riguardante le mansioni indicate nel contratto di lavoro e quindi anche il livello contrattuale. La durata ridotta del periodo di prova è da considerarsi applicabile a contratti afferenti lo stesso livello di inquadramento e la stessa mansione del precedente rapporto di lavoro.

Diversamente, nel caso al lavoratore venga proposto un contratto ad un livello superiore rispetto al passato, vanno applicati i limiti di durata ordinaria del periodo di prova nel settore metalmeccanici.

Periodo di prova nel contratto metalmeccanici illegittimo: quando

Il CCNL metalmeccanici industria, sempre all’art. 2 prevede la possibilità di non far svolgere alcun periodo di prova a quei lavoratori che avevano già prestato la loro attività lavorativa presso la stessa azienda, o che hanno visto trasformare il loro contratto in uno a tempo indeterminato, qualora il periodo di lavoro in qualsiasi maniera svolto sia superiore alla durata del periodo di prova stabilita nel CCNL.

Nello specifico l’art. 2, sezione quarta, titolo I stabilisce che: “Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura”.

Quindi, dalla lettura di questo articolo si evidenzia che il CCNL metalmeccanici tende a velocizzare l’assunzione definitiva di personale che già in qualche modo aveva prestato il proprio lavoro nell’azienda, attraverso l’esclusione totale dallo svolgimento del periodo di prova o alla previsione di un periodo di prova ridotto qualora il periodo di lavoro svolto in azienda non sia aderente ai limiti di durata della prova stabiliti dal CCNL stesso.

A parte il caso della trasformazione a tempo indeterminato che laddove riguardi contratti a tempo determinato di durata superiore a 1 mese, 1,5 mesi e 3 mesi (vedasi le singole durate massime del periodo di prova in riferimento al livello di inquadramento), necessita il non inserimento del periodo di prova, il contratto collettivo stabilisce in particolare che il periodo di prova non può essere proprio inserito se l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro 12 mesi dalla scadenza di qualsiasi rapporto di lavoro intercorso tra le parti (“ultimo contratto”).

La ratio legis è chiara e intende ritenere illegittimo il periodo di prova a seguito di rapporti che hanno consentito già la valutazione del lavoratore in termini di “prova” della mansione oggetto del contratto. Discorso diverso se al lavoratore viene proposto un contratto afferente un livello superiore o una mansione pur equivalente in termini di livello e retribuzione, ma che si concretizza nello svolgimento di mansioni differenti che giustifichino un periodo di prova.

Periodo di prova metalmeccanici: conta la lettera di assunzione e la mansione

Il contratto collettivo dei metalmeccanici, in rispetto della normativa sul periodo di prova, stabilisce che “L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1 del presente titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo”. E il comma successivo di cui parla il CCNL Metalmeccanici, come vedremo, riguarda i casi di interruzione del periodo di prova per malattia o infortunio.

Il contratto collettivo quindi dice chiaramente che nel patto di prova, fermo restanti i limiti di durata massima del periodo di prova, conta la lettera di assunzione. Quindi il contratto individuale di lavoro stipulato tra azienda e lavoratore, non essendo obbligatorio l’inserimento di un periodo di prova nel contratto di lavoro. Il CCNL metalmeccanici, a tal fine, stabilisce poi il divieto di proroga (protrazione) o rinnovo (rinnovazione) del periodo di prova.

Laddove il periodo di prova sia correttamente inserito nel contratto individuale di lavoro o nella lettera di assunzione timbrata e firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore, si applica la disciplina prevista dal CCNL che stabilisce il seguente riferimento in termini retributivi: “Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva”.

Stipendio e periodo di prova metalmeccanici: niente indennità sostitutiva del preavviso

Il contratto collettivo, quindi, prevede specificamente che tutte e due le parti possono recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, senza dare il preavviso di licenziamento o dimissioni. E senza il riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva del preavviso.

Pertanto in caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla normale retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro ma non potrà percepire alcuna indennità sostitutiva del preavviso, se l’azienda ha comunicato il recesso per mancato superamento del periodo di prova senza indicare un preavviso.

L’azienda, dall’altro lato, in caso di recesso immediato dal rapporto di lavoro durante il periodo da parte del lavoratore, non potrà pretendere né un preavviso né addebitare una eventuale indennità sostitutiva per mancato preavviso nella busta paga del lavoratore metalmeccanico.

Il periodo di prova quindi non vincola nessuna delle due parti, quindi né il lavoratore né l’azienda, all’obbligo di assunzione. Infatti, durante il periodo di prova le parti possono in qualsiasi momento decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro senza avere alcun obbligo né di preavviso né di pagamento dell’indennità sostitutiva.

Riguardo alla retribuzione spettante al lavoratore, il CCNL Metalmeccanici Industria prevede che “Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito”.

Lo stipendio durante il periodo di prova è lo stesso previsto per tutti gli altri lavoratori, nel senso che spetta la normale retribuzione ivi compreso l’eventuale rateo di tredicesima mensilità. In termini di assenze da lavoro tutelate e retribuite, c’è da sottolineare che durante il periodo di prova nel contratto metalmeccanici non è previsto il congedo matrimoniale di 15 giorni.

Periodo di prova: dimissioni, disdetta e licenziamento, come regolarsi

Il patto di prova viene inserito dalle parti nel contratto di lavoro individuale e, come abbiamo visto, deve rispettare quanto previsto dal contratto collettivo.

Il patto di prova, è bene ribadirlo, è un patto dove l’azienda e il lavoratore volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro (ovviamente al termine del periodo di prova) è condizionata ad un periodo di prova. Tale periodo deve consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa (perché il recesso durante il periodo di prova è una facoltà anche del lavoratore) e dall’altro lato all’azienda di valutare le competenze e le capacità di inserimento nel contesto aziendale del lavoratore.

Il patto di prova per essere legittimo deve non solo rispettare il CCNL metalmeccanici ma deve anche riguardare specificamente la mansione per la quale è stato assunto il lavoratore. Ossia il lavoratore deve essere stato effettivamente adibito, durante il periodo di prova, alle mansioni per le quali è stato assunto.

Quando impugnare un licenziamento o recesso durante il periodo di prova

Molti lavoratori si interessano del periodo di prova nel settore metalmeccanici in quanto può essere giunto loro un licenziamento o recesso durante il periodo di prova da parte del datore di lavoro.

Si tratta di un caso che necessita l’assistenza di un legale e di un professionista in grado di valutare la corrispondenza tra l’assunzione, il contratto di lavoro, le mansioni da contratto e le mansioni effettivamente svolte, quale può essere un Consulente del Lavoro.

Chiaramente, nel settore metalmeccanico possono capitare casi di inquadramento a mansioni e livelli inferiori, quindi la sussistenza di differenze retributive nonché maggiori diritti in termini di illegittimità del recesso durante il periodo di prova.

Licenziamento durante il periodo di prova contratto metalmeccanici: cosa fare. La prima cosa da controllare è se il patto di prova è inserito nel contratto individuale di lavoro stipulato con il datore di lavoro e se quest’ultimo patto rientra nei limiti massimi di durata previsti dal CCNL (1 mese, 1 mese e mezzo o 3 mesi dalla data di assunzione).

Tralasciando il conteggio dei giorni, già affrontato, laddove il lavoratore intenda valutare i propri diritti in termini di impugnazione del recesso datoriale durante il periodo di prova, uno degli elementi importanti è valutare la corrispondenza tra le mansioni e livelli indicati nel contratto di lavoro e le effettive mansioni svolte. Aldilà del contratto scritto di lavoro, contano quest’ultime.

Il licenziamento durante il periodo di prova potrebbe essere illegittimo se vi sono mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro. Oppure se vi sono mansioni ulteriori. Quest’ultime se sono state svolte di continuo, su assegnazione datoriale, laddove determinano un mutamento sostanziale dell’oggetto complessivo della prestazione lavorativa, possono comportare una illegittimità dell’esito negativo della prova, soprattutto se il lavoratore ha svolto anche mansioni superiori che determinano il diritto alla retribuzione di livelli superiori (e quindi anche differenze retributive).

Lo stesso contratto collettivo poi indica casi di periodo di prova illegittimo se vi sono stati rapporti precedenti tra le parti.

Chiaramente, come in tutti i contenziosi in materia lavoristica, il lavoratore può impugnare il recesso datoriale durante il periodo di prova (in quest’ultimo caso è onere del datore di lavoro provare l’esistenza di un patto di prova nel contratto di lavoro firmato dal lavoratore), ma deve poi dimostrare le mansioni differenti o superiori o le motivazioni che consentono di impugnare il recesso stesso.

Per quanto riguarda le motivazioni, va comunque sottolineato che il datore di lavoro non è tenuto a motivare il recesso durante il periodo di prova, in quanto nel contratto dei metalmeccanici non è previsto tale obbligo.

Periodi di prova a nero: cosa fare? Laddove il lavoratore, prima di essere assunto e inquadrato secondo mansioni e livelli del contratto metalmeccanici industria, abbia svolto un precedente rapporto di lavoro a nero, ossia senza essere correttamente “inquadrato”, quindi con mancanza dell’assunzione, della comunicazione di assunzione, ecc., i diritti del lavoratore, in termini di impugnativa del licenziamento durante il periodo di prova, aumentano sensibilmente. Il lavoratore può impugnare il tutto, ma deve ovviamente dimostrare il precedente rapporto di lavoro “a nero”.

Periodo di prova: malattia e infortunio

Il periodo di prova nel CCNL metalmeccanici industria è disciplinato esclusivamente dall’art. 2 di cui già parlato sopra e per l’obbligo e la durata si deve fare riferimento solo alla lettera di assunzione nel rispetto delle norme del CCNL. Quindi non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione del periodo di prova.

Tuttavia, in caso di infortunio o malattia verificatesi durante il periodo di prova, il CCNL all’art. 2 stabilisce che “nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi”.

Quindi, in caso si verifichi per il dipendente una malattia o un infortunio che costringono il lavoratore ad interrompere il periodo di prova, il lavoratore stesso potrà completare il periodo di prova se in grado di riprendere il servizio entro tre mesi dall’evento dannoso.

Periodo di prova contratto a tempo determinato CCNL metalmeccanici

Il contratto collettivo dei metalmeccanici (CCNL Metalmeccanici Industria) non disciplina il periodo di prova durante il contratto a termine o contratto a tempo determinato.

Il patto di prova è comunque ammissibile anche in relazione ad un contratto di lavoro a tempo determinato.

Sempre per la congruità e la valutazione quantitativa-oggettiva del patto di prova stesso, che deve essere sempre quel periodo di reciproca conoscenza tra le parti, occorre valutare bene il patto di prova inserito nel contratto a tempo determinato.

Perché la previsione di un periodo di prova, anche nei limiti massimi del contratto collettivo, può essere affetta da nullità qualora il periodo di valutazione della prestazione del lavoratore abbia durata del tutto coincidente a quella del contratto di lavoro nel quale è inserita.

Periodo di prova nell’apprendistato metalmeccanici industria: come funziona

Il Ccnl metalmeccanici industria disciplina l’apprendistato all’art.5 del titolo I, sezione quarta. Il contratto di lavoro è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo. Agli apprendisti, infatti, va garantita la dovuta formazione di legge per consentire l’apprendimento della mansione.

Lo strumento dell’apprendistato come contratto di lavoro per l’assunzione e la formazione di giovani è previsto all’art.5 del titolo I, sezione quarta del CCNL metalmeccanici industria.

Lo stesso articolo stabilisce che: “Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, si fa rinvio alle rispettive discipline allegate che fanno parte integrante del presente contratto”.

Dalla lettura di tale articolo si intuisce che il CCNL metalmeccanici industria richiama i tre tipi di apprendistato di legge: quello professionalizzante, quello di primo livello e quello di alta formazione e ricerca.

Per ognuno di tali tipi è prevista una disciplina diversa.

Tuttavia, quello che sicuramente possiamo affermare è che anche nel caso in cui un soggetto venga assunto con contratto di apprendistato (di qualsiasi tipo si tratti), l’apprendista dovrà svolgere un periodo di prova.

Vediamo in termini di periodo di prova quali sono le differenze tra un tipo di apprendistato ed un altro.

Periodo di prova apprendistato professionalizzante CCNL Metalmeccanici Industria. In caso di apprendistato professionalizzante per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto.

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista.

Anche in caso di apprendistato professionalizzante, durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.

Se durante il periodo di prova, l’apprendista subisce una malattia o un infortunio, e quindi nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso se in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.

Periodo di prova apprendistato di I livello metalmeccanici Industria. In caso di apprendistato di primo livello, l’assunzione in prova dell’apprendista deve avvenire con atto scritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.

Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.

Il CCNL metalmeccanici industria nell’allegato disciplinante il contratto di apprendistato stabilisce che l’apprendistato di I livello può essere trasformato in apprendistato professionalizzante. Infatti, se una volta conseguita la qualifica, il diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso l’apprendista che vede trasformato il suo contratto di apprendistato non deve svolgere alcun periodo di prova, in quanto già svolto una prima volta.

Periodo di prova apprendistato di alta formazione e di ricerca nel contratto metalmeccanici industria. In caso di apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato quindi alla formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto.

Anche in questo caso, come per l’apprendistato professionalizzante, la durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista.

Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro di presenza in azienda.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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