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28 Ottobre 2023
11:00

Periodo di prova nel contratto telecomunicazioni

Il periodo di prova massimo nel CCNL Telecomunicazioni (contratto TLC) è pari a tre mesi per i lavoratori inquadrati al primo, secondo, terzo e quarto livello e di sei mesi per i lavoratori inquadrati al quinto, sesto, settimo livello del CCNL TLC. Possibile la protrazione e la rinnovazione solo in caso di malattia o infortunio. Il recesso durante il periodo di prova per "licenziamento" datoriale o "dimissione" del lavoratore è senza preavviso e riconoscimento dell'indennità di preavviso. Vediamo tra mansioni effettive, livelli di inquadramento, retribuzione, preavviso, come funziona il periodo di prova nel contratto telecomunicazioni.

Periodo di prova nel contratto telecomunicazioni
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
periodo di prova CCNL telecomunicazioni

Il periodo di prova nel contratto telecomunicazioni è pari a massimo tre mesi per i lavoratori assunti dal primo al quarto livello ed a massimo sei mesi per i lavoratori assunti con il livello quinto, sesto e settimo del CCNL Telecomunicazioni.

A disciplinare il periodo di prova, quale periodo massimo del patto di prova inserito nel contratto individuale di lavoro tra azienda e lavoratore, è l‘art. 15 del CCNL Telecomunicazioni, che è stato confermato anche dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo.

Periodo di prova art. 15 del CCNL Telecomunicazioni

L'articolo 15 – Periodo di prova del contratto telecomunicazioni è il seguente:

"Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova:

  • non superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli di classificazione 7°, 6° e 5°;
  • ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.

Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato".

Periodo di prova: conta il contratto individuale

I contratti collettivi, in generale, indicano la durata massima consentita del patto di prova, ossia la clausola contrattuale, o per meglio dire l'atto con il quale il lavoratore e il datore di lavoro volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata ad un determinato periodo di prova.

Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione ed è quindi pari al periodo indicato nel contratto individuale di lavoro stipulato dal lavoratore ed il datore di lavoro.

Il CCNL, infatti, definisce, il periodo massimo del periodo di prova che può essere inserito, ma quel che conta è il patto di prova tra le parti, che può prevede un periodo di prova inferiore al periodo massimo stabilito dal contratto Telecomunicazioni.

Non è possibile, invece, indicare un patto di prova superiore.

O per meglio dire, la clausola del contratto individuale che preveda un periodo di prova più lungo rispetto al CCNL, fermo il limite massimo di 6 mesi ai sensi dell'arti colo 1 della Legge 604/1966, è legittima solo per mansioni di particolare complessità.

E l'onere della prova è in capo al datore di lavoro, riguardo all'esigenza di indicare un periodo di prova maggiore. Pertanto, se il CCNL prevede per alcune mansioni e determinati livelli di inquadramento, un periodo di prova massimo di tre mesi, esso va rispettato onde incorrere nella nullità del patto di prova.

Il periodo di prova nel CCNL Telecomunicazioni è da ritenersi in giorni di calendario, non essendo stata indicata dalle parti una modalità di calcolo differente (esempio giorni retribuiti).

Le parti possono anche rinunciare al periodo di prova.

Tale periodo di prova ha la finalità di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta dal datore di lavoro.

E consente al datore di lavoro di valutare le competenze, le effettive capacità del lavoratore, nonché, soprattutto, la sua attitudine alla mansione e l'inserimento nel contesto produttivo aziendale.

Il patto di prova quindi lo stipulano volontariamente le parti, per iscritto, nel contratto di lavoro individuale.

Ma, nel caso di inserimento del patto di prova nel contratto di lavoro, lo ribadiamo, il datore di lavoro ed il lavoratore sono obbligati a rispettare il periodo di prova massimo indicato dalla contrattazione collettiva nel CCNL.

Nel caso del contratto telecomunicazioni tale periodo di prova, lo ripetiamo, è di massimo 3 mesi nel caso di un livello di inquadramento dal livello primo al quarto livello. Ed è di massimo 6 mesi nel caso di un livello di inquadramento nei livelli 5, 6 e 7 secondo il CCNL Telecomunicazioni recepito dalle parti.

Periodo di prova: conta la mansione svolta

Un altro aspetto importante riguarda, l'effettivo svolgimento del periodo di prova.

Esso deve effettuato sulle mansioni esattamente identificate ed indicate nel contratto di lavoro individuale, quindi nella mansione indicata, con il conseguente livello di inquadramento indicato.

In altre parole, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova e quindi nelle mansioni indicata nel contratto individuale e nel livello di inquadramento individuato consultando la declaratoria nel CCNL Telecomunicazioni.

Lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro ed oggetto del periodo di prova, se effettuate in maniera continuativa, con assegnazione continuativa da parte del datore di lavoro, comportano una potenziale illegittimità del recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova.

Periodo di prova prolungato solo per malattia o infortunio

Il contratto collettivo inibisce la possibilità delle parti di effettuare una protrazione o rinnovazione del periodo di prova, come possibilità concessa al lavoratore per superare positivamente il periodo di prova.

Pur essendo il periodo di prova una verifica non solo delle capacità del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate, ma anche un proficuo inserimento nel contesto produttivo, non è quindi consentito che un solo periodo di prova tra le parti, quello indicato nel contratto di lavoro.

Il contratto collettivo però indica due assenze giustificate da lavoro, quindi due ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, che si configurano come potenziale sospensione del periodo di prova. Sono le ipotesi di malattia o infortunio del lavoratore.

In questi specifici casi, ossia in caso di giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, il CCNL Telecomunicazioni consente al lavoratore di essere ammesso al completamento del periodo di prova, ma nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Le altre assenze da lavoro non interrompono il periodo di prova, in quanto il periodo di prova nel CCNL Telecomunicazioni non è specificamente parametrato su di un computo in base al periodo di servizio effettivo. Pertanto, il decorso del periodo di prova avviene anche quando non vi è la prestazione lavorativa per ferie, permessi, gravidanza e in tutte le ipotesi diverse dalla malattia o infortunio, che sono le uniche assenze per le quali è ammesso il prolungamento del periodo di prova.

Periodo di prova: retribuzione e preavviso

Il periodo di prova nel contratto Telecomunicazioni, così come in tutti i contratti collettivi, consente il libero recesso dal rapporto di lavoro, in qualsiasi momento ed ad iniziativa di ciascuna delle due parti.

Durante il periodo di prova indicato nel patto di prova inserito nel contratto di lavoro, quindi, entrambe le parti possono recedere ed il recesso non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Quindi il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione per il periodo lavorato, calcolata secondo quanto previsto dal contrat

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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