video suggerito
video suggerito
1 Marzo 2024
9:25

Periodo di prova CCNL Studi professionali: come funziona in caso di indeterminato, determinato, apprendistato e part-time

Il periodo di prova nel contratto collettivo degli Studi professionali va da 60 a 180 giorni di calendario, in base al livello di inquadramento. In caso di tempo determinato va da 10 a 60 giorni di calendario in base anche alla durata del contratto a termine fino a 6 o 10 mesi. Il periodo di prova nell’apprendistato Studi professionali va da 90 a 60 giorni di lavoro effettivo dell’apprendista. La durata la stessa in caso di contratto part-time. Vediamo come funziona il periodo di prova nel CCNL Studi professionali e quanto spetta in termini di scatti di anzianità, ratei di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, TFR e come funziona in caso di “dimissioni”, licenziamento o recesso durante il periodo di prova da parte del datore di lavoro.

Periodo di prova CCNL Studi professionali: come funziona in caso di indeterminato, determinato, apprendistato e part-time
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
periodo di prova contratto studi professionali

Anche per i dipendenti degli studi professionali assunti con il CCNL Studi professionali è previsto la facoltà di inserimento di un periodo di prova nel contratto individuale stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Il periodo di prova nel contratto studi professionali è disciplinato all’art. 26 titolo VIII parte III del CCNL Studi professionali, per il contratto a tempo indeterminato e per il contratto a tempo determinato, dall’art. 28 per l’apprendistato e l’art. 50 per i contratti a tempo parziale o part-time.

La durata massima del periodo di prova in caso di contratto a tempo indeterminato o contratto a termine da 10 mesi a salire, sia a tempo pieno (full-time) che a tempo parziale (part-time) è la seguente:

Qualifiche e livello Durata massima periodo di prova
Quadri 180 giorni di calendario
Primo livello 180 giorni di calendario
Secondo livello 120 giorni di calendario
Terzo livello Super 120 giorni di calendario
Terzo livello 120 giorni di calendario
Quarto livello Super 90 giorni di calendario
Quarto livello 90 giorni di calendario
Quinto livello 60 giorni di calendario

La durata massima del periodo di prova in caso di contratto a tempo determinato, pari o inferiore o superiore a sei mesi o comunque fino ad un massimo di meno di 10 mesi del contratto a termine iniziale, sia a tempo pieno (full-time) che a tempo parziale (part-time) è la seguente:

Qualifiche e livello Durata massima periodo di prova contratto a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi Durata massima periodo di prova tempo contratto a tempo determinato da 6 mesi a meno 10 mesi
Quadri 30 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Primo livello 30 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Secondo livello 20 giorni di calendario 40 giorni di calendario
Terzo livello Super 20 giorni di calendario 40 giorni di calendario
Terzo livello 20 giorni di calendario 40 giorni di calendario
Quarto livello Super 15 giorni di calendario 30 giorni di calendario
Quarto livello 15 giorni di calendario 30 giorni di calendario
Quinto livello 10 giorni di calendario 20 giorni di calendario

La durata massima del periodo di prova in caso di apprendistato, in base al livello di destinazione finale dell'apprendista, sia a tempo pieno (full-time) che a tempo parziale (part-time) è la seguente:

Qualifiche e livello Durata massima periodo di prova apprendistato
Livello di destinazione finale Quadri 90 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Primo livello 90 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Secondo livello 90 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Terzo livello Super 90 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Terzo livello 90 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Quarto livello Super 60 giorni di lavoro effettivo
Livello di destinazione finale Quarto livello 60 giorni di lavoro effettivo

Affinché il periodo di prova, o per meglio dire il patto di prova inserito nel contratto da parte del datore di lavoro e del lavoratore, risulti valido non deve superare i limiti di durata massima previsti dal CCNL Studi professionali e rispettare quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale in materia di dipendenti degli studi professionali.

Vediamo quindi tutta la normativa sul periodo di prova nel contratto degli Studi professionali (Confprofessioni).

Sommario

Periodo di prova indeterminato CCNL Studi professionali

L’art. 26 del contratto collettivo dei Studi professionali (firmato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ) stabilisce quanto segue:

“La durata massima del periodo di prova nel CCNL Studi professionali è prevista all’art.26 titolo VIII parte III, tali limiti sono stati poi modificati dall’accordo del 17 aprile 2015 e sono fissati nei seguenti termini:

  • Quadri e I Livello: 180 giorni di calendario;
  • II, III Super e III Livello: 120 giorni di calendario;
  • IV Super e IV Livello: 90 gg giorni di calendario;
  • V Livello: 60 giorni di calendario.

La differenza apportata dall’accordo del 2015 è che prima per i Quadri e per i dipendenti assunti al I Livello il periodo di prova era fissato in 160 giorni di calendario.

Periodo di prova tempo determinato Studi professionali

Lo stesso articolo 26 è stato revisionato dal rinnovo del contratto Studi Professionali del 16 febbraio 2024, che ha previsto la durata del periodo di prova in caso di contratto a tempo determinato:

Periodo di prova contratto a termine oltre 6 mesi e fino a 10 mesi

"Fatti salvi futuri interventi normativi qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

  • Quadri e I Livello: 60 giorni di calendario;
  • II, III Super e III Livello: 40 giorni di calendario;
  • IV Super e IV Livello: 30 gg giorni di calendario;
  • V Livello: 20 giorni di calendario.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati al comma precedente.

In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova".

Periodo di prova contratto termine fino a 6 mesi

Quindi in caso di contratto a termine iniziale fino a sei mesi, la durata del periodo di prova va da 10 a 30 giorni di calendario. Ossia i seguenti limiti:

  • Quadri e I Livello: 30 giorni di calendario;
  • II, III Super e III Livello: 20 giorni di calendario;
  • IV Super e IV Livello: 15 gg giorni di calendario;
  • V Livello: 10 giorni di calendario.

In caso di contratto a termine che dura tra 7 e 10 mesi i giorni di calendario vanno da 20 a 60 giorni.

Periodo di prova contratto a termine da 10 mesi o più

Se il contratto a termine è superiore a 10 mesi, valgono i giorni di durata massima del contratto a tempo indeterminato, quindi le seguenti durate:

  • Quadri e I Livello: 180 giorni di calendario;
  • II, III Super e III Livello: 120 giorni di calendario;
  • IV Super e IV Livello: 90 gg giorni di calendario;
  • V Livello: 60 giorni di calendario.

Retribuzione durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.

Cessazione rapporto di lavoro durante il periodo di prova

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio”.

La differenza apportata dall’accordo del 2015 è che prima per i Quadri e per i dipendenti assunti al I Livello il periodo di prova era fissato in 160 giorni di calendario.

Analizziamo ora nel dettaglio il contenuto dell’art. 26 relativo al periodo di prova, affrontando poi il periodo di prova nel caso di part-time e contratto di apprendistato.

Periodo di prova: conta il contratto di lavoro firmato

E’ doveroso premettere che il periodo di prova disciplinato dal CCNL Studi professionali riguarda il periodo massimo di durata del periodo di prova. Nel senso che il contratto collettivo degli studi professionali fissa i “paletti” oltre i quali le parti non possono andare. Ma a contare è il contratto di lavoro, perché il periodo di prova è una facoltà, un patto individuale e non è obbligatorio inserirlo nel contratto.

La durata del periodo di prova deve essere indicata nel contratto stipulato dalle parti con la forma dell’atto scritto. Laddove dovesse mancare l’indicazione del periodo o patto di prova, oppure l’assunzione dovesse essere effettuata oralmente, il patto di prova si intende non inserito e quindi l’assunzione è da intendersi confermata a tempo indeterminato, senza facoltà datoriale di recedere dal contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

Di contro,  sempre nel caso di mancato inserimento del periodo di prova, il lavoratore può dimettersi in qualsiasi momento, ma rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL Studi professionali.

Qualora nel contratto di assunzione non si faccia riferimento ad elementi quali la durata della prova, la retribuzione, la durata delle ferie, l’orario di lavoro e il termine di preavviso, tutti questi elementi possono essere sostituiti mediante il rinvio al CCNL Studi professionali.

Altra cosa importante da sapere è che il periodo di prova deve essere funzionale alla verifica delle caratteristiche della prestazione svolta dal lavoratore, pertanto la prova correttamente inserita nel contratto di lavoro deve essere effettuata sulle mansioni indicate nel contratto di lavoro. Laddove le mansioni svolte siano superiori o differenti, il lavoratore può valutare una impugnativa del recesso per mancato superamento del periodo di prova.

Periodo di prova: conteggio giorni di calendario

I contratti collettivi possono disciplinare il periodo di prova in giorni di calendario, in giorni di effettivo lavoro, ecc. In questo caso il contratto collettivo indica la durata massima da conteggiare in giorni di calendario. Quindi il periodo di prova, intendendo come tale il periodo indicato nel contratto di lavoro (che può essere anche inferiore a quello stabilito dal CCNL), va conteggiato calendario alla mano, considerando anche i sabato e domenica, laddove il lavoratore sia assunto con un contratto di lavoro con orario di lavoro su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Per fare un esempio: lavoratore assunto il 1° gennaio al livello quarto del CCNL Studi professionali con un periodo di prova di 90 giorni. In questo caso andranno conteggiati 31 giorni di gennaio, 28 di febbraio e 31 giorni di marzo. Il periodo di prova finisce il 31 marzo, 90° giorno. Dal 1° aprile il contratto è da intendersi a tempo indeterminato.

Laddove lo stesso lavoratore fosse stato assunto il 1° febbraio il conteggio sarebbe stato 28 giorni di febbraio, 31 giorni di marzo e 30 giorni di aprile, per un totale di 89 giorni. A quel punto il periodo di prova finisce il 1° maggio (ultimo giorno di prova) e la conferma a tempo indeterminato scatta dal 2 maggio.

Come vedremo in seguito, laddove il lavoratore è assunto con un contratto di apprendistato, la durata massima del periodo di prova cambia e, soprattutto, è da conteggiarsi in giorni effettivi di lavoro e non in giorni di calendario.

CCNL Studi professionali: periodo di prova, stipendio, retribuzione e scatti di anzianità

Il dipendente in prova, durante il periodo di prova, avrà diritto ad una retribuzione che “non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica e per il livello che sono stati attribuiti al lavoratore stesso”.

Il CCNL Studi professionali chiarisce quindi che la retribuzione deve essere pienamente riconosciuta durante il periodo di prova e secondo i minimi contrattuali del livello di inquadramento (o secondo la retribuzione prevista nel contratto, laddove vi siano superminimi).

Il CCNL poi dice che “Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio”. Quest’ultima parte vuol dire che il periodo di prova si conteggia ai fini degli scatti di anzianità.

Periodo di prova: la conferma a tempo indeterminato è automatica, laddove nessuna delle due parti comunichi all’altra regolare disdetta. Con regolare disdetta si intendere una comunicazione scritta, firmata e controfirmata dall’altra parte, ovviamente indicante la data di cessazione del rapporto e la data della comunicazione.

Periodo di prova Studi professionali: stipendio in caso di recesso tra preavviso, TFR, tredicesima, quattordicesima e ferie

Se una delle due parti decide di recedere dal contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (“licenziamento” o “dimissione”), il contratto stabilisce che “Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Pertanto, al lavoratore non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso ed il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

Di contro, il lavoratore può “dimettersi” ossia recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, senza dover osservare termini di preavviso, quindi andando via da subito, senza vedersi trattenuta l'indennità sostitutiva del preavviso.

Calcolo ratei di TFR, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima. Se sopraggiunge quindi l’interruzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi caso, il lavoratore ha diritto ai ratei di TFR, calcolati per il periodo di lavoro effettuato (avendo sempre a mente che il superamento di 15 giorni di lavoro dà diritto al rateo di TFR). Analogo diritto è quello relativo ai ratei di tredicesima e quattordicesima, nonché ai ratei di ferie (avendo cura di considerare che al lavoratore spettano 26 giorni di ferie annui, che sono da conteggiarsi in ratei di 26 diviso 12).

Periodo di prova part-time CCNL Studi professionali

Secondo l’art. 50 del titolo VIII parte III, che disciplina il contratto a tempo parziale (o contratto part-time) negli studi professionali “il periodo di prova, il periodo di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati part time, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa così come definiti dal presente C.C.N.L. I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese”.

Questo vuol dire che aldilà dell’articolazione dell’orario di lavoro, quindi se è un part-time orizzontale, verticale o misto, se è un part-time di 20 ore (o al 50%) o un part-time di 16 o 39 ore, il calcolo dei giorni di calendario del periodo di prova è lo stesso dei lavoratori full-time, sempre considerando la durata massima prevista dal CCNL, ma soprattutto quanto indicato nel contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti.

Periodo di prova nell’apprendistato: contano i giorni di lavoro effettivo

Nel CCNL Studi professionali è prevista la possibilità di assumere personale attraverso il contratto di apprendistato (professionalizzante, di alta formazione e ricerca, per la qualifica e il diploma professionale). L’assunzione di personale con contratto di apprendistato deve avvenire in forma scritta. Qualora nel contratto individuale di apprendistato non siano contenute informazioni riguardanti il periodo di prova, queste possono essere sostituite attraverso il rinvio alle norme del CCNL studi professionali.

Secondo quanto stabilito dall’art. 28 titolo IX parte III del CCNL Studi professionali “la durata massima dei periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato à determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale, in ogni caso non può eccedere:

  • 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine del periodo di apprendistato;
  • e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente C.C.N.L..

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva”.

Quindi per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato inquadrati ai livelli IV e IV/S il periodo di prova non può superare i 160 giorni di lavoro effettivo al termine del periodo di apprendistato. Per gli altri livelli e qualifiche invece, non può superare i 90 giorni di lavoro effettivo.

Inoltre, una volta terminato il periodo di prova l’apprendistato diviene definitivo.

Periodo di prova già svolto presso altri. Tuttavia, i periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente C.C.N.L. sempreché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non ci sia stata, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

Alla luce di quanto disposto dal CCNL, abbiamo un importante cambiamento nel conteggio dei giorni del periodo di prova: non più in giorni di calendario ma in giorni di “lavoro effettivo”. In questo caso, tornando all’esempio fatto in precedenza, un apprendista assunto dal 1° gennaio supererà il periodo di prova al superamento del 90esimo giorno di lavoro effettivo, quindi di presenza (es. dal lunedì al venerdì, escludendo sabati, domenica, festivi e giorni di assenza). Anche in questo caso conta il patto di prova inserito nel contratto di lavoro. Se mancante, il recesso datoriale dovrà osservare quanto ora vedremo.

Il CCNL, infatti, stabilisce anche che “E’ vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 cod. civ. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità”.

Ciò vuol dire che nel caso di un apprendistato con indicazione del periodo di prova (poniamo pari al termine massimo del CCNL), le parti possono recedere senza preavviso, ma occorrerà conteggiare i giorni di effettivo lavoro, quindi di presenza dell’apprendista, per determinare se il periodo di prova è superato oppure no.

Dopo il periodo di prova, le parti possono comunque recedere dal rapporto di lavoro per tutta la durata del periodo formativo (es. 36 mesi di apprendistato professionalizzante), ma occorre che vi sia un giustificato motivo (o una giusta causa).

E’ comunque consentito alle parti di recedere al termine dell’apprendistato (i 36 mesi nell’esempio), prima della conferma a tempo indeterminato dell’apprendista, che avviene automaticamente laddove non interrotto formalmente l’apprendistato stesso. In quel caso poi le parti devono osservare i termini di preavviso del licenziamento o della dimissione previsti dal CCNL Studi professionali.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views