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Permessi legge 104 e cassa integrazione: come funziona

I permessi legge 104/92 durante la cassa integrazione, anche per Coronavirus causale Covid-19, non spettano in caso di CIG a zero ore, spettano durante la CIG ad orario ridotto (riduzione orizzontale dell’orario di lavoro), vanno riproporzionati invece in caso di CIG a rotazione, come il caso del part-time verticale. Gli stessi criteri vanno applicati in caso di cassa integrazione straordinaria (CIGS), CIG in deroga e assegno ordinario FIS (Fondo di integrazione salariale). Particolarità di calcolo dei tre giorni di permessi legge 104/92 e dei 12 giorni complessivi aggiuntivi per Coronavirus a marzo e aprile 2020, così come per la CIG iniziata durante il mese.
A cura di Antonio Barbato
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permessi legge 104/92 e CIG, CIGS e assegno ordinario FIS
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I permessi legge 104 durante la cassa integrazione in alcuni casi non spettano, in altri casi vanno riproporzionati e in altri casi spettano in misura piena. E' quanto stabilito dalle varie circolari dell'Inps per tutte le integrazioni salariali, quindi il rapporto tra permessi legge 104 e cassa integrazione ordinaria (CIGO) anche per Coronavirus, cassa integrazione straordinaria (CIGS), ma anche il rapporto tra gli istituti della cassa integrazione e assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e tra permessi legge 104 e CIG in deroga.

L'esclusione dal diritto ai permessi legge 104/92 scatta in caso di CIG a zero ore lavorate per tutto il mese.

Il riproporzionamento dei permessi legge 104 per "cassa integrazione" riguarda anche e soprattutto i lavoratori part-time verticale e in alcuni casi i lavoratori percettori di integrazioni salariali per causale Covid-19, ossia i permessi legge 104 durante la "cassa integrazione Coronavirus".

Spettano i permessi legge 104/92 in misura piena in caso di CIG ad orario ridotto, così come CIG in deroga ed assegno ordinario FIS ad orario ridotto.

Vediamo la normativa sui permessi legge 104/92 per lavoratori part-time e full-time, la compatibilità tra permessi legge 104 e cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) e assegno ordinario FIS.

 

Permessi legge 104 e cassa integrazione ordinaria

I permessi per assistere i portatori di handicap grave, i famosi permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992 seguono una normativa particolare durante i periodi di cassa integrazione ordinaria.Va distinta:

  • la CIG a zero ore o per meglio dire la cassa integrazione per sospensione delle attività lavorative;
  • e la cassa integrazione con riduzione della prestazione lavorativa.

La CIG a zero ore è quando il lavoratore viene sospeso, quindi va in cassa integrazione a zero ore lavorate per un determinato numero di settimane, anche non per tutto il mese.

Quest'ultimo è il caso ad esempio dei lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria per sospensione dell'attività lavorativa, anche per Coronavirus e che è intervenuta un giorno di lunedì durante il mese. Tali lavoratori quindi hanno lavorato fino ad un certo punto del mese e poi sono stati sospesi. Ciò ha effetti sul calcolo del numero di permessi spettanti.

La cassa integrazione con riduzione dell'attività lavorativa è quando il lavoratore viene collocato solo alcune ore in cassa integrazione, mentre le ore residue sono lavorate. Esempio: lavoratore full-time che lavora 20 ore su 40 settimanali e 20 ore è in cassa integrazione. Oppure lavoratore part-time a 24 ore settimanali, che lavora 12 ore e 12 ore è in cassa integrazione.

Vediamo i diritti tra permessi legge 104 e CIG a zero ore per tutto il mese o per parte del mese e i diritti tra permessi legge 104 e cassa integrazione per riduzione orario di lavoro.

Permessi legge 104 e CIG a zero ore tutto il mese

In caso di CIG a zero ore per un mese intero non compete nessun giorno di permesso retribuito ex Legge n. 104 del 1992.

E' il caso del lavoratore collocato per 9 settimane o 13 settimane consecutive in cassa integrazione a zero ore lavorate con la sospensione dell'attività lavorativa per due o tre mesi. Se un lavoratore ha iniziato la cassa integrazione il 16 marzo, durante il mese di aprile è in CIG a zero ore per tutto il mese e quindi non ha diritto a permessi legge 104 del 1992. Diverso il calcolo per marzo, ora lo vediamo.

Permessi legge 104 e CIG a zero ore durante il mese

Nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato durante il mese ma poi sia stato sospeso per alcune settimane del mese (esempio il lavoratore collegato in CIGO a metà mese), a chiarire il calcolo dei permessi legge 104 con riproporzionamento è l'interpello n. 46 del 2008 del Ministero del Lavoro, che in risposta ad un quesito ha equiparato il periodo di cassa integrazione ad un periodo non lavorato del part-time verticale.

L'interpello stabilisce che "la ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili.

Peraltro, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento dei giorni di permesso, appare possibile rifarsi alla circolare Inps n. 128/2003, secondo cui per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex L. n. 104/1992. L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso”.

Si tratta del criterio di calcolo in caso di assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.

Poniamo l'esempio di un lavoratore posto in CIG a zero ore il giorno 16 del mese. A quel punto abbiamo 15 giorni di attività lavorativa e 15 o 16 giorni di integrazione salariale con sospensione dell'attività lavorativa. In questo caso, essendo passati 10 giorni di assistenza continuativa, al lavoratore in questione spetterà 1 giorno di permessi ex legge 104/92. Sarebbero spettati due se avesse iniziato la cassa integrazione a zero ore il giorno 23 del mese. Se inizia la cassa integrazione il giorno 9 del mese, spettano 0 giorni di permessi legge 104/92 analogamente all'ipotesi della CIG a zero ore per tutto il mese.

Permessi legge 104 e CIG a zero ore per Coronavirus

Nello specifico caso della cassa integrazione per causale Covid-19, il datore di lavoro può collocare il lavoratore in cassa integrazione dal 24 febbraio in poi. Ma poi vi è stato anche un intervento legislativo che ha incrementato i permessi legge 104 di 12 giorni complessivi tra marzo e aprile 2020.

Se la cassa integrazione a zero ore (sospensione attività lavorativa), quindi la CIG a zero ore è iniziata il 2/3 o il 9/3, il lavoratore matura 0 ore di permessi retribuiti per legge 104/92.

Se la CIG a zero ore è iniziata il 16/3, il lavoratore ha diritto a 1 giorno di permessi retribuiti legge 104/92, essendo passati 10 giorni consecutivi di assistenza. A cui va aggiunta anche la quota relativa ai 12 permessi legge 104 estesi, che può ragionevolmente portare a 3 i giorni di permessi. 

Se la CIG a zero ore è iniziata il 23/3, il lavoratore ha diritto a 2 giorni di permessi retribuiti legge 104/92, essendo passati 20 giorni consecutivi di assistenza. A cui va aggiunta anche la quota relativa ai 12 permessi legge 104 estesi, che può ragionevolmente portare a 6 i giorni di permessi. 

Permessi legge 104 e CIG a rotazione/orario ridotto

Quando al lavoratore non viene richiesta una sospensione dell'attività lavorativa, ma una riduzione della prestazione lavorativa durante alcune settimane oggetto di cassa integrazione ordinaria, anche per Coronavirus causale Covid-19, abbiamo visto, che si parla di CIG a rotazione o CIG ad orario ridotto.

Un esempio di CIG a rotazione è il caso del lavoratore full-time, che ruota con i colleghi e lavora ad esempio lunedì, mercoledì, venerdì essendo in cassa integrazione il martedì e giovedì.

Un esempio di CIG ad orario ridotto è il lavoratore full-time a 40 ore settimanali e 8 ore al giorno, che viene posto 4 ore al giorno in CIGO e quindi lavora 4 ore, quindi 20 ore settimanali su 40. Idem per il lavoratore part-time di 24 ore settimanali e 6 ore al giorno per 5 giorni di lavoro settimanale, che viene ridotto a 4 ore lavorate al giorno e 2 ore di CIGO.

Sul sistema di calcolo in caso di CIG a rotazione o con riduzione orario di lavoro è intervenuto il messaggio Inps 18 novembre 2009, n. 26441 che stabilisce che "il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri del punto 3.2 della circolare Inps n. 133/2000, indicati per il part time verticale, con l’applicazione del seguente algoritmo, che per comodità si riporta:

x:a=b:c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi). Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore".

Nel caso di CIG a rotazione con alcuni giorni non lavorati, come ad esempio il lavoratore che salta per CIGO alcuni giorni di lavoro durante la settimana, va effettuato il calcolo secondo il part-time verticale.

La circolare n. 133 del 2000 riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la "settimana corta").

Perciò:

x : 8 = 3 : 27

x = 24 : 27;

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso legge 104/92.

Nel caso di CIG con orario ridotto per tutti giorni lavorativi invece è chiaro che la riduzione riguardando solo l'orario di lavoro giornaliero (riduzione di 2 o 4 ore dell'orario di lavoro, ma prestazione lavorativa svolta tutti i giorni), rimane il diritto a 3 giorni di permesso legge 104/92 anche durante la cassa integrazione ordinaria per riduzione dell'attività lavorativa.

Permessi legge 104 e CIG a rotazione per Coronavirus

Si tratta di tutti quei lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria per Coronavirus ma senza sospensione dell'attività lavorativa, quindi non in CIG a zero ore, ma in CIG con delle ore lavorate al mese e quindi con orario ridotto per le 9 settimane previste per la causale Covid-19.

In caso di CIG a rotazione per Coronavirus, analogamente al part-time verticale, al lavoratore spettano i 3 giorni di permessi legge 104/92 e l'estensione di ulteriori 12 giorni per marzo e aprile, entrambi riproporzionati. La formula è sempre la stessa " x:a=b:c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi). Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore" ma la "b" è 3 giorni più ulteriori 12 giorni su due mesi.

Permessi legge 104 e CIG ad orario ridotto per Coronavirus

In caso di CIG ad orario ridotto per Coronavirus, se la prestazione lavorativa viene effettuata tutti i giorni ma con un orario ridotto, a quel punto al lavoratore spettano i 3 giorni di permessi retribuiti legge 104/92 ed anche i 12 giorni di permessi estesi per marzo e aprile 2020.

Permessi legge 104 e cassa integrazione straordinaria (CIGS)

La cassa integrazione straordinaria segue le stesse regole della cassa integrazione ordinaria in termini di rapporto tra permessi legge 104/92 e CIGS.

Anche in caso di CIGS a zero ore i lavoratori in CIGS non hanno diritto a fruire dei giorni di permesso per assistere i portatori di handicap grave ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992.

Qualora il lavoratore alterni giorni lavorativi a giorni in CIGS, i permessi in questione vanno calcolati in proporzione ai giorni lavorati.

Nella sostanza quanto descritto per la CIGO va applicato anche in caso di CIGS.

Permessi legge 104 e CIG in deroga

La CIG in deroga spetta a tutti i datori di lavoro e lavoratori che non sono destinatari di integrazioni salariali ordinarie (CIGO, assegno ordinario FIS o Fondi di solidarietà, ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015).

Ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria in deroga spettano gli stessi diritti dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria. Quindi occorre seguire in loro caso gli stessi criteri di maturazione e diritti in materia di permessi legge 104 e cassa integrazione ordinaria, sia per quanto riguarda la CIG a zero ore che le ipotesi di CIG a rotazione o la CIG ad orario ridotto.

 

Permessi legge 104 e assegno ordinario FIS

Non tutti i lavoratori percepiscono la CIGO o la CIGS disciplinate dal titolo I del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Lo stesso decreto al titolo II disciplina i Fondi di solidarietà.

Tra le prestazioni erogate ci sono l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS). L'assegno ordinario FIS è stato esteso anche per l'emergenza Coronavirus e causale Covid-19.

Al posto della cassa integrazione, accedono all'assegno ordinario FIS molti settori italiani (Commercio, Terziario, Servizi, ecc.) e moltissime aziende con almeno 6 dipendenti. Ecco a chi spetta l'assegno ordinario FIS per Coronavirus e non.

Nel caso di permessi legge 104/1992 durante l'assegno ordinario FIS a displinare il tutto è la circolare Inps n. 130 del 2017.

Permessi legge 104 e assegno ordinario a zero ore

Il paragrafo 2.4.4. della circolare stabilisce, analogamente alla normativa CIGO, che "In caso di sospensione a zero ore non compete alcun giorno di permesso retribuito".

Per analogia con quanto previsto per la CIGO, per la sospensione a zero ore intervenuta durante il mese, occorre calcolare i giorni di permessi spettanti, anche per causale Coronavirus, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 128 del 2003, secondo cui “per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex L. n. 104/1992. L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso”.

Permessi legge 104 e assegno ordinario a zero ore per Coronavirus

Nel caso di assegno ordinario FIS per causale Covid-19, ai lavoratori spettano sia i 3 giorni di permessi legge 104/92 ordinari che i permessi estesi pari a 12 giorni per marzo e aprile 2020. Ma quest'ultimi vanno conteggiati analogamente ai permessi ordinari di 3 giorni e quindi riproporzionati in base a quanti giorni di assistenza continuativa, in costanza di lavoro, sono stati presenti nel mese.

Permessi legge 104 e assegno ordinario FIS a rotazione/orario ridotto

Sempre la circolare n. 130 del 2017 stabilisce che "in caso di riduzione di orario, è necessario distinguere tra riduzione verticale dell’orario di lavoro e riduzione orizzontale.

Nel primo caso (riduzione verticale), il diritto alla fruizione dei predetti tre giorni mensili di permesso ex L. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta secondo i criteri di cui al punto 3.2 della circolare 133/2000 indicati per il part-time verticale (cfr. msg 26411/2009).

Se la riduzione riguarda esclusivamente l'orario giornaliero di lavoro (riduzione orizzontale), permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito.

Questo vuol dire che in caso assegno ordinario FIS a rotazione, come è l'esempio del lavoratore del settore commercio assunto in un'azienda con almeno 6 dipendenti, che svolge la prestazione lavorativa tre giorni a settimana su cinque, con due giorni di "cassa integrazione", vanno applicati i criteri applicati per la CIGO a rotazione.

Se invece il lavoratore lavora tutti i giorni, ma ad orario ridotto perché alcune ore sono in "cassa integrazione", spettano interamente i 3 giorni di permessi retribuiti e durante i mesi di marzo e aprile 2020 per emergenza Coronavirus spettano anche i 12 giorni complessivi di estensione.

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