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Permessi per donazione di sangue e di midollo osseo

Tra le assenze da lavoro tutelate dalla normativa ci sono i permessi retribuiti per donazione di sangue e per donatori di midollo osseo. Al lavoratore spetta il diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa e al ricevimento di una giornata pagata in busta paga, anche in caso di inidoneità alla donazione del sangue. Vediamo tutte le regole da seguire.
A cura di Antonio Barbato
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permessi prelievo sangue

Tra le assenze da lavoro tutelate dalla legge c’è quella relativa alla giornata di permessi per donatori di sangue e per donatori di midollo osseo. In entrambi casi scatta il diritto all’assenza tutelata nonché alla ricezione della retribuzione, quindi della giornata pagata come se fosse stata lavorata.

La normativa in materia di lavoro stabilisce che i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione ed alla corresponsione della normale retribuzione.

Per ottenere tale permesso è necessario effettuare una donazione minima di 250 grammi.

I lavoratori, iscritti nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, che si sottopongono al prelievo a scopo di trapianto, hanno diritto a permessi retribuiti. E vedremo per quale periodo.

In sostanza, i lavoratori dipendenti possono assentarsi da lavoro per donare il sangue o midollo osseo ed avere comunque la giornata pagata. Ma bisogna rispettare i requisiti di legge, vediamo quindi di approfondire tali aspetti.

Permessi per donatori di sangue: la normativa

E’ l’articolo 8 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, che disciplina l’astensione dal lavoro per donatori di sangue. Tale legge riprende quanto previsto dalla legge n. 584 del 1967 e afferma che chiunque ceda il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro per lintera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

L’art. 8 recita quanto segue: “I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155”.

Successivamente l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”.

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall'ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico.

A chi spettano i permessi per donazione sangue

La disposizione normativa che disciplina la donazione del sangue riguarda quindi i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e lavoratori agricoli, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. 

Per aver diritto alla giornata di assenza retribuita i lavoratori devono donare una quantità minima di sangue di 250 grammi.

Donazione sangue per lavoratore domestico. Molti si chiedono se il diritto alla giornata di riposo spetti anche al lavoratore domestico, quindi a colf e badandi, baby sitter ecc. La risposta è che il giorno di riposo spetta anche al lavoratore domestico che ha effettuato una donazione di sangue presso un centro trasfusionale autorizzato. Il datore di lavoro domestico può provvedere alla richiesta di rimborso accedendo al portale dell'Istituto, in Servizi On Line, in corrispondenza del punto di menù denominato "Donazione sangue". Alla richiesta va allegata la dichiarazione del dipendente, nonché la certificazione rilasciata dal centro presso il quale il lavoratore si è recato.

 

Numero massimo di permessi annui per donazione del sangue

La normativa non precisa per quante volte è possibile fruire dei permessi per donazione del sangue. Ma la risposta a tale quesito viene dalla normativa sulle donazioni del sangue, dove viene chiarito ogni quanto tempo si può donare.

La frequenza annua delle donazioni è prevista dal medesimo D.M. 3/3/2005; per il sangue intero il numero massimo di donazioni non può essere superiore a quattro volte l’anno per l’uomo e a due per le donne in età fertile.
L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero è pari a novanta giorni. Sono previste, invece, frequenze maggiori ed intervalli ridotti per le donazioni in aferesi di plasma e/o piastrine.

 

Permessi donazione sangue durante le ferie

La normativa non specifica nulla riguardo al rapporto tra queste due assenze tutelate e giustificate. Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore decida di provvedere alla donazione del sangue, dovrebbe configurarsi un’assenza da lavoro comunque computata a titolo di ferie e non di permesso per donazione del sangue. Le ferie hanno la finalità del recupero psicofisico del lavoratore e rappresentano un giorno di assenza retribuita.

Nel caso il lavoratore sia assente per ferie legate alla chiusura aziendale (ferie collettive), analogamente non spetta la sospensione del periodo feriale per il giorno di permesso per donazione di sangue. Il diritto al permesso retribuito previsto dalla legge, non può essere infatti esercitato in un giorno non lavorativo. E nel caso delle ferie si tratta in ogni caso di un giorno già retribuito.

 

Adempimenti del lavoratore

Riguardo alla documentazione necessaria per comprovare la donazione del sangue, l’art. 8 stabilisce che “i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate”.

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue. Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici del donatore;
  • estremi del documento di identità del lavoratore;
  • quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo, con gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della salute e il centro che l’ha effettuato.

Il lavoratore deve inoltre presentare una dichiarazione del donatore dalla quale risulti:

  • la gratuità della donazione di sangue;
  • la fruizione del riposo;
  • la riscossione dell’indennità;
  • l’ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del donatore devono essere conservati da parte del datore di lavoro agli atti dell’azienda per un periodo pari a 10 anni.

Quando decorre la giornata di riposo. La giornata di riposo come permesso per i donatori di sangue è di 24 ore che decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, o comunque dal momento della donazione risultante da certificato medico.

Preavviso al datore di lavoro per donare il sangue

La giornata di assenza per donare il sangue va comunicata.  Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL. Quindi chi intende donare il sangue e godere della giornata di riposo deve controllare quanto previsto dal proprio contratto collettivo di settore applicato al proprio contratto di lavoro.

Donazione di sangue presso centro di raccolta

Il prelievo può essere fatto presso un centro di raccolta fisso o mobile regolarmente autorizzato dal Ministero della sanità. L’art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, infatti, stabilisce che il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.

Retribuzione spettante

Ai lavoratori donatori di sangue compete la corresponsione della normale retribuzione per la prevista giornata di riposo. La retribuzione viene corrisposta dal datore di lavoro in busta paga. Poi lo stesso datore di lavoro può richiedere il rimborso all’Inps. il quale ha la facoltà di chiedere il rimborso all’INPS. Il lavoratore ha diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione sangue.

La retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo.

Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) oppure può avere diritto ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione prima del termine dell'orario di lavoro).

La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa (operai) è determinata con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali.

Mentre per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o settimanale (impiegati) la retribuzione per la giornata di riposo per donazione di sangue si ottiene dividendo la retribuzione fissa mensile (parte alta del cedolino paga) rispettivamente per 26 e per 6. A stabilirlo è l’art. 4 del D.M. 8.4.1968.

Permesso per donazione sangue e pensione

L’indennità corrisposta per la giornata di donazione sangue non concorre a formare reddito ai fini delle obbligazioni contributive, previdenziali, assistenziali e assicurative, in quanto sostanzialmente a carico dell’INPS. Pertanto non è imponibile dal punto di vista previdenziale. O meglio, il lavoratore riceve l’accredito figurativo dei contributi ma il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione su quelle giornate di assenza per donazione del sangue.

Permessi per donazione di sangue e pensione. I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.

L’accredito, stante la natura della norma legislativa, è previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.

Trattamento fiscale dell’indennità per donazione di sangue

La retribuzione corrisposta al lavoratore per la giornata di donazione sangue concorre a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 49 e 51 del T.U.I.R., ed è pertanto soggetta ad IRPEF. La giornata indennizzata dà comunque diritto alle detrazioni d’imposta, quali la detrazione per lavoro dipendente ad esempio.

Permessi per donazione di sangue dei dipendenti pubblici. Anche i  i dipendenti pubblici che che donano almeno 250 grammi del loro sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano il prelievo. La normativa

Donazione di sangue durante la cassa integrazione

L’indennità giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue durante i periodi di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria) o CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) rimane comunque integralmente a carico dell’Inps, quindi prevale l’istituto della donazione rispetto a quello della cassa Integrazione ordinaria/straordinaria.

Permessi per donazione di sangue non effettuata. Qualora, per motivi di ordine sanitario, il lavoratore recatosi in un centro di raccolta non possa effettuare la donazione del sangue o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8 aprile 1968). In questi casi non è possibile chiedere il rimborso dell’indennità all’INPS).

Donazione di sangue e rifiuto del datore di lavoro

La normativa in materia di permessi per donazione di sangue non prevede alcun vincolo alla concessione che possa essere legato alle esigenze organizzative o produttive aziendali. Il datore di lavoro deve concedere il giorno di permesso, in virtù anche della possibilità di chiedere il rimborso della retribuzione anticipata al lavoratore.

Come il datore di lavoro ottiene il rimborso dall’Inps

I datori di lavoro dovranno porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e la altre somme dovute all’INPS non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione per la donazione è corrisposta al lavoratore.

Richiesta rimborso Inps tramite servizi online. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso della retribuzione erogata al lavoratore per le giornate di permessi per donazione di sangue per il tramite di una procedura telematica.

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite Web è consentita al titolare/legale rappresentante dell’azienda o all’intermediario delegato dalla stessa, che deve essere in possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile sul sito dell’Inps nella sezione SERVIZI ON LINE attraverso il seguente percorso: Aziende, consulenti e professionisti e successivamente ”Donazione Sangue, Midollo, Soccorso alpino”, Rimborso retribuzione, Donazione sangue.

Per l’invio della domanda il datore di lavoro dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. Nella sezione modalità di pagamento, deve definire le modalità di pagamento e, nel caso di accredito su conto corrente, bancario o postale, dovrà digitare anche il codice IBAN. Effettuato l’invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda.

Rimborso per donazione di sangue non effettuata

Come abbiamo visto, la legge prevede il diritto alla retribuzione al lavoratore anche in caso di inidoneità alla donazione di sangue.

Abbiamo visto che l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”. Lo stesso articolo 8, al comma 3, ha demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, le relative disposizioni attuative.

Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016, n. 55, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015 “modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, attuativo dell’articolo citato.

E l’Inps con la circolare n.29 del 7 febbraio 2017 ha precisato quali sono i requisiti e la misura del rimborso.

L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, i sensi dell’art. 1 del decreto 18 novembre 2015 il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

Documentazione. Come previsto all’art. 1 co. 2 del Decreto in oggetto “La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante:

  • i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
  • la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

Donatori di midollo osseo

I lavoratori dipendenti, se sono donatori di midollo osseo, ossia iscritti nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, che si sottopongono a prelievo a scopo di trapianto, hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente:

  • ai prelievi finalizzati all’individuazione dei dati genetici ed a quelli necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  • all’accertamento dell’idoneità alla donazione;
  • al prelievo del sangue midollare ed al successivo ripristino dello stato fisico del donatore, secondo quanto certificato dalla struttura ospedaliera che ha effettuato l’intervento.

L’indennità spettante al donatore per le assenze, che possono essere giornaliere e/o orarie, correlate alla procedura di donazione deve essere equivalente alla normale retribuzione, ossia la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari suindicati, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.
Il lavoratore ha diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per la donazione. I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.

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