20 Settembre 2023
11:00

Permessi per lutto e gravi infermità nel CCNL Commercio

Nel contratto commercio, in caso di decesso di un familiare (compreso coniugi separati, conviventi e parenti entro il 2 grado), il lavoratore ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti o, in alternativa, ad una riduzione di orario corrispondente, su accordo con il datore di lavoro. I permessi sono da fruire entro 7 giorni dall’evento e vi sono una serie di adempimenti da rispettare tra cui avvertire il datore di lavoro e presentare richiesta di permessi retribuiti con apposita documentazione. Vediamo i permessi per decessi e gravi infermità secondo il CCNL Commercio.

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Permessi per lutto e gravi infermità nel CCNL Commercio
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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I permessi per lutto e gravi infermità nel contratto commercio sono pari a tre giorni di permessi retribuiti, secondo quanto previsto dalla legge. Per poterne fruire occorre prima di tutto preavvertire il datore di lavoro e poi presentare formale richiesta con documentazione. In alternativa ai permessi retribuiti, il lavoratore può richiedere e stipulare un accordo scritto con il datore di lavoro per il godimento di ore di riduzione dell’orario di lavoro.

A disciplinare il tutto è l’art. 168 del contratto commercio, che indica i familiari per i quali spettano i tre giorni di permessi e tutti gli adempimenti da effettuarsi.

Il CCNL Commercio o CCNL Terziario Confcommercio si attiene a quanto previsto dalla legge italiana in materia di permessi per lutto e gravi infermità.

Permessi per lutto: cosa prevede la legge italiana

La legge all’art. 4 del D. Lgs. n. 53/2000 consente, infatti, a tutti i lavoratori dei congedi per eventi e cause particolari e all’art. 1 disciplina i permessi retribuiti di tre giorni per decesso o grave infermità del coniuge o convivente o di parenti entro il secondo grado:

“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa”.

Partendo dalla legge, il contratto del commercio ha disciplinato, all’art. 168, i “permessi per decessi e gravi infermità, tenendo conto anche di quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 53 del 2000.

Analizziamo quindi il contenuto dell’art. 168 per meglio orientare la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori e le scelte afferenti tali momenti particolari della vita.

Permessi per decesso e gravi infermità (art. 168 CCNL Commercio)

L’art. 168 del CCNL Terziario Confcommercio, meglio conosciuto come contratto commercio, stabilisce:

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi”.

Dalla lettura dell’articolo del contratto commercio si evidenzia che trattasi di tre giorni di permessi retribuiti all’anno e riguardano due tipologie di eventi: la morte di un familiare o una grave infermità. Tali eventi giustificano il diritto ai permessi retribuiti.

Per quali familiari spettano i permessi per lutto o per gravi infermità

Si tratta dei seguenti familiari:

  • Coniuge, anche legalmente separato;
  • Convivente, pure la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • Figli e genitori (parenti di primo grado in linea retta);
  • Fratelli e sorelle (parenti di secondo grado);
  • Nipoti e nonni.

Il contratto collettivo del commercio estende il diritto ai permessi anche per i componenti la famiglia anagrafica del lavoratore.

Quali sono le gravi infermità: definizione

I permessi di cui sopra, come abbiamo visto, spettano sia in caso di decesso che in caso di gravi infermità. Occorre quindi approfondire cosa significa gravi infermità per la legge italiana. E quando spettano i permessi retribuiti di 3 giorni.

Bene, occorre prima di tutto rilevare che la legge n. 53 del 2000 non indica la definizione di gravi infermità, né lo fa giustamente il contratto del commercio.

Per andare ad individuare quali sono le patologie che comportano il diritto ai permessi per gravi infermità, occorre riferirsi alla nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008 del Ministero del Lavoro che estende le “gravi infermità” ai casi, previsti dal D.M. n. 278/2000 che giustificano il diritto dei lavoratori al congedo o aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, che è un diritto dei lavoratori per due anni.

Il Ministero chiarisce in primo luogo che “non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999”, poi puntalizza che “le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti”.

E quindi chiarisce che “il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest’ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie specifiche”.

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto”.

Secondo il decreto interministeriale, per gravi motivi, ed a questo punto anche per gravi infermità, si intendono:

  •  le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma (famiglia anagrafica, soggetti di cui all’art. 433 del codice civile e parenti e affini entro il terzo grado in caso di portatori di handicap);
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
  • le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  • le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potesta'.

In caso di sussistenza di una delle situazioni di cui sopra, al lavoratore spettano i tre giorni di permessi retribuiti per gravi infermità.

Come fare la richiesta di permessi per lutto e grave infermità

Gli step da fare, gli adempimenti per chiedere al datore di lavoro i permessi per lutto e per grave infermità sono:

  • Avvertire subito il datore di lavoro;
  • Godere dei permessi nei 7 giorni dall’evento;
  • Presentare richiesta di permessi retribuiti;
  • Gestire eventuali riduzioni dell’orario di lavoro al posto dei permessi.

Come fare richiesta e fruire dei permessi retribuiti. L’art. 168 del contratto commercio stabilisce innanzitutto che:

“Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato”.

Dopo aver avvertito il datore di lavoro, al rientro il lavoratore deve presentare l’apposita documentazione per la richiesta dei tre giorni di permessi retribuiti, vediamola.

Il contratto collettivo del commercio stabilisce che:

“Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico”.

Il contratto collettivo stabilisce anche cosa succede in caso di mancata presentazione della documentazione: “In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL”. Si tratta dei permessi retribuiti ROL del contratto commercio.

Il contratto collettivo disciplina specificamente la richiesta permessi per lutto:

“Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva”.

Permessi retribuiti di tre giorni da godersi entro 7 giorni

Il contratto del commercio consente al datore di lavoro di utilizzare i tre giorni di permessi nel giro di sette giorni: “I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.

I tre giorni sono lavorativi, ossia il CCNL stabilisce che Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi”. In altre parole, se capitano delle giornate festive o giornate di riposo settimanale o giornate tipo il sabato e la domenica per coloro che lavorano con la settimana corta dal lunedì al venerdì, tali giornate non si conteranno nel computo dei tre giorni di permessi retribuiti.

Accordo per un part-time o riduzione orario di lavoro

Il contratto collettivo del commercio stabilisce anche come gestire il rapporto di lavoro nel caso di una grave infermità di uno dei familiari sopra indicati e per la quale il lavoratore può avere necessità ad una riduzione dell’orario di lavoro.

L’art. 168 del contratto commercio, anche in rispetto della legge e del regolamento, stabilisce che:

“Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità.

Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie.

 Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge 104), e successive modificazioni.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore”.

Occorre quindi effettuare una riflessione su tale possibilità, che è quella di godere dell’ammontare delle ore afferenti i tre giorni di permesso con una riduzione dell’orario di lavoro.

Per intenderci, il contratto collettivo del commercio e la legge, consentono al lavoratore di richiedere e ottenere di utilizzare le ore dei tre giorni di permessi (si pensi a chi lavora full-time 8 ore al giorno che quindi ha 24 ore di permessi retribuiti da utilizzare) per una riduzione dell’orario di lavoro.

Nel caso in questione, il lavoratore quindi potrebbe richiedere ed ottenere con un accordo scritto di poter ridurre l’orario di lavoro utilizzando le ore corrispondenti ai tre giorni di permesso (le 24 ore nell’esempio), magari riducendo l’orario di lavoro per un tot di giorni in modo da utilizzarle (si pensi a chi potrebbe ridurre di 2 ore al giorno il proprio orario per i successivi 12 giorni lavoratori).

In ogni caso la scelta su come gestire l’evento e la situazione è rinviata dal contratto collettivo ad un accordo tra le parti, datore di lavoro e lavoratore, con la sensibilità dovuta per eventi come quelli oggetto dei permessi.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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