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9 Ottobre 2023
15:00

Permessi per lutto nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

I permessi per lutto nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione sono pari a 3 giorni di permesso retribuito all'anno, elevabili a quattro giorni se a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita. I permessi per lutto sono concessi per la morte del coniuge anche se legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli), di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore. Vediamo nel dettaglio.

Permessi per lutto nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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I permessi per lutto nel CCNL Trasporti e Logistica sono disciplinati dall’articolo 20 – assenze, permessi e congedo matrimoniale del contratto collettivo del settore della logistica, trasporto e spedizione.

Si tratta di una delle assenze retributive tutelate dalla legge. Il lavoratore ha diritto ad almeno 3 giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito a causa di decesso.

I giorni retribuiti per l’evento luttuoso diventano quattro se a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.

Vediamo tra la normativa nazionale ed il contratto collettivo come regolarsi in caso di permessi per lutto nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

Permessi per lutto: normativa nazionale

I permessi per lutto sono disciplinati dalla normativa nazionale, la legge n. 53 del 2000 e dal regolamento di attuazione D.M. 21.07.2000 n. 278.

Ecco i testi normativi di riferimento a livello nazionale.

Normativa Testo normativa permessi per lutto
Congedi per eventi e cause particolari (Articolo 4 comma 1 della Legge 53/2000) "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".
Permessi retribuiti (Art. 1 D.M. n. 278/2000) "1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."
Normativa Testo normativa permessi per lutto
Congedi per eventi e cause particolari (Articolo 4 comma 1 della Legge 53/2000) "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".
Permessi retribuiti (Art. 1 D.M. n. 278/2000) "1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."

Queste normative prevedono, quindi, che la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Nel settore del Trasporto, Logistica e Spedizione, quel che conta è leggere cosa prevede il contratto collettivo, che può derogare, esclusivamente in meglio, ciò che prevede la normativa nazionale.

Permessi per lutto secondo l'art. 20 del CCNL Trasporti e Logistica

I permessi retribuiti per lutto sono disciplinati, per ogni settore, dal contratto collettivo, che deve attenersi alla normativa nazionale.

Il CCNL Trasporti e Logistica all’articolo 20 disciplina tutti i casi di "assenze, permessi e congedo matrimoniale".

Tra i casi disciplinati, al comma 4 dell'art. 20 ci sono le assenze per lutto.

Normativa Testo normativa permessi per lutto
Art. 20, comma 1, del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda”.
Art. 20, comma 4, del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione "4. Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:

  • del coniuge anche se legalmente separato;
  • del convivente more uxorio;
  • di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);
  • di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.


Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita".

Normativa Testo normativa permessi per lutto
Art. 20, comma 1, del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda”.
Art. 20, comma 4, del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione "4. Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:

  • del coniuge anche se legalmente separato;
  • del convivente more uxorio;
  • di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);
  • di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.


Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita".

Per quali familiari spettano i permessi per lutto nel CCNL Trasporti e Logistica

Il contratto collettivo individua quindi per quali familiari il lavoratore ha diritto ai permessi retribuiti per lutto.

Al lavoratore dipendente del settore Trasporti, logistica e spedizione, spettano fino a 3 giorni di permesso retributivo per lutto (elevabili a 4 giorni) in caso di decesso dei seguenti parenti.

Grado di parentela Elenco familiari per i quali spettano i permessi per lutto
parenti di primo grado
  • Figli e genitori (linea retta)
parenti di secondo grado
  • Fratelli e sorelle;
  • linea collaterale: sorella, padre, sorella.
  • Nipoti e nonni;
  • linea retta: nipote, padre, nonno.
Grado di parentela Elenco familiari per i quali spettano i permessi per lutto
parenti di primo grado
  • Figli e genitori (linea retta)
parenti di secondo grado
  • Fratelli e sorelle;
  • linea collaterale: sorella, padre, sorella.
  • Nipoti e nonni;
  • linea retta: nipote, padre, nonno.

Non sono invece concessi giorni di permesso per lutto per i seguenti parenti di terzo grado:

  • Nipote e zio;
  • linea collaterale: nipote, padre, nonno; Bisnipote e bisnonno;
  • linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

E’ altresì concesso il permesso per lutto quando si tratta di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.

Adempimenti del lavoratore

Per il diritto ai permessi per lutto di almeno tre giorni retribuiti all’anno, il lavoratore deve tempestivamente comunicare all’azienda l’assenza giustificata da lavoro per lutto.

Per la richiesta dei permessi retribuiti per lutto nel settore Trasporti e Logistica deve indicare all’azienda se si tratta di del decesso del coniuge anche se legalmente separato o del convivente more uxorio o di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli). Oppure se si tratta di persone anche non familiari conviventi occorre l’attestazione tramite certificazione anagrafica del lavoratore.

Per il diritto al quarto giorno retribuito all’anno, il lavoratore deve dimostrare all’azienda la necessità di intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita per l’evento luttuoso.

Retribuzione spettante durante i giorni di permesso per lutto

Per i giorni di permesso per lutto, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione spettante secondo contratto di lavoro.

L’azienda può esonerare lo stesso dagli adempimenti comunicativi oppure concedere allo stesso lavoratore un numero di giorni di permesso per lutto superiori a quanto previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizione.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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