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Permessi ROL ex Festività nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

I permessi ROL ed per ex Festività nel CCNL Trasporti e Logistica si differenziano tra personale viaggiante e non viaggiante. Prevista una diversa maturazione annuale dei permessi per i lavoratori neoassunti nei primi 3 anni. Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano le ore di permessi per riduzione orario di lavoro e festività abolite.
A cura di Antonio Barbato
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Permessi ROL ex Festività CCNL Trasporti Logistica e Spedizione

I permessi ROL e per ex festività nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione sono differenti per il personale non viaggiante, per il personale viaggiante (conducenti e personale impiegato in mansioni discontinue) e per i lavoratori neoassunti.

Le ex festività danno diritto sempre a gruppi di 4 o 8 ore di permessi, mentre i permessi per riduzione orario di lavoro sono pari a 40 ore per il personale non viaggiante. Per il personale viaggiante i permessi sono pari a 4,5 giornate lavorative.

Nel caso dei neoassunti c'è un diritto a permessi ROL progressivo, da 12 a 36 ore nei primi 3 anni di rapporto di lavoro, fino ad arrivare a 40 ore annuali.

Vediamo come funzionano nel dettaglio i permessi ROL ed Ex festività nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione.

Permessi ROL per Personale non viaggiante

L'articolo 9 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione tratta l'Orario di lavoro per il personale non viaggiante.

Nello stesso è previsto il diritto dei lavoratori ai permessi ROL, ossia per riduzione orario lavoro: "In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo conto delle richieste del lavoratore e delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.).

Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1 gennaio – 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo"

Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.

Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.

La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.

Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.

Permessi ROL per Personale viaggiante

L'articolo 11 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione tratta l'Orario di lavoro per il personale viaggiante.

L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle precedenti lettere A, B, C, E, F è quello di cui all'art. 11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.

In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del presente C.C.N.L., al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1° luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).

Per gli anni 2014 e 2015 le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui al presente comma, in luogo della fruizione, saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente.

Tale importo sarà erogato in via anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli.

La disposizione in esame ha validità fino alla scadenza del presente contratto. Entro e non oltre il 31 ottobre 2015 le parti si incontreranno per verificare le condizioni di prosieguo del presente provvedimento.

Permessi ROL ex Festività Lavoratori neoassunti

Al fine di incentivare nuova occupazione si definisce un trattamento temporaneo legato esclusivamente alla vigenza del C.C.N.L..

1) Il presente articolo si applica alle Aziende che applicano il C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ed intendono incrementare il proprio organico con nuova occupazione nel sito operativo o nella filiale ed in particolare assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.

2) Le Aziende interessate a tali processi dovranno dare comunicazione e documentare che nell'ultimo anno di attività non hanno proceduto a licenziamenti collettivi e sottoscrivere accordi sindacali, aziendali o di carattere territoriale, anche tramite le proprie associazioni, con le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e territorialmente competenti.

3) Ai dipendenti che rientrano nel piano di nuove assunzioni previsto dagli accordi sindacali, di cui al precedente capoverso, si applicano i seguenti trattamenti per i successivi tre anni dalla data di assunzione.

Fermo restando le modalità di fruizione, la maturazione dei R.O.L. previsti all'art. 9 comma 14 del vigente C.C.N.L. (personale non viaggiante), delle ex festività soppresse legge 54/1977 di cui all'art. 14 e dei permessi di cui all'Art. 11 comma 11 (personale viaggiante) avverrà con le seguenti modalità:

– durante il primo anno di assunzione sarà riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di R.O.L. ed ex festività pari ad 1 giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di ex festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;

– Il secondo anno sarà riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di R.O.L. ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante e di 2,5 giornate di ex festività e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;

– Il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di R.O.L. ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante e di 4 giornate di ex festività e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;

– Dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% dei suddetti istituti.

I trattamenti relativi a quanto stabilito dall'art. 17 (scatti di anzianità) troveranno applicazione e conseguente maturazione a decorrere dal 4° anno di assunzione.

Le modalità di cui ai precedenti commi saranno applicabili una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall'azienda di cui è dipendente.

Qualora l'impresa goda, per le medesime assunzioni, di incentivi finanziati dalla normativa nazionale od europea, la maturazione del 100% di R.O.L. ed ex festività e la decorrenza per la maturazione dei trattamenti stabiliti dall'art. 17 avverranno dal terzo anno dall'assunzione.

Ex Festività abolite

L'articolo 14 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione prevede che "Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio – 31 dicembre).

Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo".

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