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24 Ottobre 2023
13:00

Preavviso dimissioni e licenziamento CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo

I termini del preavviso nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo in caso di licenziamento e dimissioni vanno da 15 giorni di calendario a sei mesi, in base al livello di inquadramento. In caso dimissioni o licenziamento senza preavviso all'altra parte spetta una indennità sostitutiva di preavviso, vediamo nel dettaglio.

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Preavviso dimissioni e licenziamento CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Preavviso dimissioni e licenziamento CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo

Il termine di preavviso delle dimissioni o licenziamento previsto nel contratto collettivo del Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi va da 15 giorni di calendario a 6 mesi e si differenzia in base al livello di inquadramento che in base all'anzianità di servizio.

Il preavviso nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo non si differenzia, invece, in termini di durata del preavviso, tra dimissione del lavoratore o del licenziamento.

Il contratto collettivo prevede un articolo 207 che tratta il "Recesso", un articolo 208 che tratta il "Preavviso" e l'articolo 209 che tratta l'"Indennità sostitutiva del preavviso".

L'articolo 207 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208″.

Vediamo quali sono i termini del preavviso e quando scatta l'indennità sostitutiva del preavviso per il datore di lavoro o per il lavoratore in caso di dimissione o licenziamento senza preavviso.

Termini di preavviso nel CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici Esercizi

A disciplinare i termini di preavviso sia in caso di dimissioni del lavoratore che di licenziamento da parte del datore di lavoro è l'art. 208 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo. L'articolo 208 fa parte del "Capo II – Preavviso" del "Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro" all'interno della "Parte Generale" del contratto collettivo.

L'art. 208 stabilisce che "Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni termini di preavviso sono i seguenti:

Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio

Fino a 5 anni compiuti di servizio:

Livello Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio
Quadri A e B 4 mesi
Livello 1° 2 mesi
Livello 2° e Livello 3° 1 mese
Livello 4° e Livello 5° 20 giorni di calendario
Livello 6°S, Livello 6° e Livello 7° 15 giorni di calendario

Preavviso dimissioni o licenziamento da 5 a 10 anni di servizio

Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti di servizio, ecco i termini del preavviso:

Livello Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio
Quadri A e B 5 mesi
Livello 1° 3 mesi
Livello 2° e Livello 3° 45 giorni di calendario
Livello 4° e Livello 5° 30 giorni di calendario
Livello 6°S, Livello 6° e Livello 7° 20 giorni di calendario

Preavviso dimissioni o licenziamento oltre 10 anni di servizio

Oltre 10 anni compiuti di servizio, ecco i termini del preavviso:

Livello Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio
Quadri A e B 6 mesi
Livello 1° 4 mesi
Livello 2° e Livello 3° 2 mesi
Livello 4° e Livello 5° 45 giorni di calendario
Livello 6°S, Livello 6° e Livello 7° 20 giorni di calendario

Mancato preavviso dimissioni o licenziamento: cosa succede

La parte che non rispetta i termini del preavviso indicati nel contratto collettivo è obbligata a riconoscere all'altra parte una indennità sostitutiva del preavviso.

L'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi disciplina l'indennità sostitutiva del preavviso prevedendo l'ipotesi di licenziamento senza rispetto del preavviso da parte del datore di lavoro e l'ipotesi della dimissione del lavoratore senza rispetto del preavviso.

Licenziamento senza preavviso: diritti del lavoratore

In caso di licenziamento senza preavviso dato al lavoratore, l'articolo 209 comma 1 del CCNL prevede che "il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanta diversamente previsto per i pubblici esercizi all’art. 179″.

La normale retribuzione è la retribuzione fissa e continuativa spettante al lavoratore. L'art. 157 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce gli elementi della retribuzione, che sono i seguenti:

a) paga base nazionale;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate especiale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182.

Dimissione senza preavviso: trattenute in busta paga

In caso di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, l'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce che "il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.

Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente".

Il contratto collettivo pertanto stabilisce che il datore di lavoro potrà trattenere i giorni di mancato preavviso direttamente nella busta paga finale del lavoratore, contenente anche la quantificazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità a titolo di ferie e/o permessi non goduti.

Preavviso e malattia o ferie

L'articolo 209, che tratta l'indennità sostitutiva del preavviso, al comma 4 prevede che "Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso".

Nella sostanza il preavviso in questione inizierà solo al termine del periodo di assenza da lavoro tutelata per malattia o per ferie.

Permessi durante il preavviso

L'articolo 208 del CCNL in materia di preavviso di dimissioni o licenziamento stabilisce che "Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione".

Si tratta di un permesso retribuito straordinario concesso al lavoratore, ma che scatta solo nel caso di licenziamento con preavviso concesso da parte del datore di lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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