Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Pelli e Cuoio Industria

I termini di preavviso nel CCNL Pelli e Cuoio Industria, sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro che in caso di dimissioni del lavoratore, sono stabiliti in misura differente tra operai ed apprendisti rispetto ad impiegati, intermedi e quadri.
I termini di preavviso di dimissioni o licenziamento di operai ed apprendisti sono sostanzialmente pari ad una settimana lavorativa, mentre nel caso di lavoratori impiegati inquadrati con il livello 4, livello 4S e livello 5, i termini di preavviso vanno da 1/2 mese a 2 mesi.
Vediamo come funziona il preavviso di dimissioni o licenziamento nel CCNL Pelli e Cuoio Industria, per operai ed apprendisti e per impiegati, intermedi e quadri.
Preavviso dimissioni o licenziamento operai e apprendista
L'articolo 81 del CCNL Pelli e Cuoio Industria disciplina il termine di preavviso sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro che in caso di dimissioni telematiche del lavoratore.
Per quanto riguarda il preavviso dimissioni o licenziamento operai e apprendisti, il CCNL Pelli e Cuoio Industria stabilisce che "La risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio e dell'apprendista non in prova, potrà avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di una settimana lavorativa (cioè 40 ore su 5 giornate)".
Per quanto riguarda la dimissione dell'operaio o dell'apprendista, il CCNL Pelli e Cuoio Industria stabilisce una possibilità di esonero dall'osservanza del preavviso su decisione datoriale: "L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio o l'apprendista in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso".
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha il diritto di trattenere sulle competenze dovute l'equivalente del preavviso non prestato. Quindi fino ad una settimana lavorativa trattenuta, sempre parametrata su un massimo di 40 ore di lavoro su cinque giornate lavorative.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta ulteriore prestazione di lavoro, dovrà essere dato al lavoratore altro preavviso prima di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
A richiesta dell'operaio, in caso di preavviso, l'azienda concederà permessi per la ricerca di altra occupazione.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 2118 c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dall'azienda anche nel caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.
Le parti convengono in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 – comma 41 della legge n. 92/2012 che la malattia o l'infortunio non sul lavoro non determinano la sospensione del decorso del preavviso di licenziamento.
Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati, intermedi e quadri
I termini di preavviso di licenziamento o di dimissioni per le qualifiche di intermedi, impiegati e quadri sono disciplinati dall'articolo 89 del CCNL Pelli e Cuoio Industria.
L'articolo 89 stabilisce che "Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso".
E poi lo stesso articolo 89 stabilisce che "I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue, per l'intermedio che abbia superato il periodo di prova:
- 1 mese di preavviso per i lavoratori con livello 5 fino a 5 anni compiuti di anzianità;
- Mezzo mese di preavviso per i lavoratori con livello 4S e livello 4 fino a 5 anni compiuti di anzianità;
- 1 mese e mezzo di preavviso per i lavoratori con livello 5 con oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti di anzianità;
- 1 mese di preavviso per i lavoratori con livello 4S e livello 4 con oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti di anzianità;
- 2 mesi di preavviso per i lavoratori con livello 5 con oltre 10 anni di anzianità;
- 1 mese e mezzo di preavviso per i lavoratori con livello 4S e livello 4 con oltre 10 anni di anzianità.
Il contratto collettivo stabilisce anche che "I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese".
Per fare un esempio, un lavoratore che ha 3 anni di anzianità presso l'azienda, ha un livello 5, e si dimette il giorno 14/3, dovrà rispettare un termine di preavviso di 1 mese che decorre dal 15/3. Laddove si fosse dimesso il 16/3, la decorrenza del mese di preavviso sarebbe partita dal 1/4 successivo. Quando si parla di mezzo mese, si intende sostanzialmente un periodo di quindici giorni di calendario.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 2118 c.c. l‘indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dall'azienda anche nel caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 – comma 41 della legge n. 92/2012, anche per i lavoratori inquadrati con il livello 4, 4s e 5 del CCNL Pelli e Cuoio Industria è stabilito che la malattia o l'infortunio non sul lavoro non determinano la sospensione del decorso del preavviso di licenziamento.