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27 Ottobre 2023
17:00

Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Studi professionali

Il preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto studi professionali dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio (fino 5 anni, tra 5 e 10 anni e oltre 10 anni) del lavoratore. Il calcolo del preavviso parte dal successivo giorno 1° o 16° del mese ed è in giorni di calendario. In caso di mancato preavviso, scatta il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione globale di fatto. Vediamo come si calcola il preavviso in caso di contratto a tempo indeterminato, apprendistato, contratto a termine, part-time, in caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa e se è possibile avere le ferie durante il preavviso.

Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Studi professionali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Studi professionali

Il preavviso nel contratto degli Studi professionali è disciplinato in maniera differente tra dimissioni e licenziamento ed è quantificato dall’articolo 129 del CCNL Studi professionali, stipulato dalla Confprofessioni, in base all’anzianità di servizio del dipendente ed al livello di inquadramento contrattuale. La particolarità è che è prevista la decorrenza del termine del preavviso ha inizio dal giorno 1° o dal giorno 16° di ciascun mese.

In caso dimissioni, anche durante il contratto di apprendistato, è bene che il lavoratore effettui le dimissioni telematiche considerando bene il periodo di preavviso, onde evitare di vedersi trattenuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

Dall’altro lato, in caso di licenziamento del lavoratore, l’azienda o lo studio professionale deve a sua volta considerare i termini di preavviso di licenziamento, nonché rispettare, in caso di licenziamento per giusta causa, quanto previsto dal CCNL Studi professionali.

I termini del preavviso nel CCNL Studi professionali sono diversi tra dimissioni e licenziamento, ed in base all’anzianità ed al livello di inquadramento del lavoratore, vediamoli.

Sommario

Preavviso dimissioni contratto studi professionali

In caso di dimissioni volontarie, il lavoratore dovrà osservare i seguenti termini di preavviso ai sensi dell’art. 129 del CCNL Studi professionali Confprofessioni.

Dimissione lavoratore fino a 5 anni di anzianità

Ecco i termini di preavviso da rispettare da parte del lavoratore nelle dimissioni telematiche:

Livello Termini del preavviso di dimissioni
Quadri, 1° livello 75 giorni di calendario
2° livello 60 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 28 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 15 giorni di calendario
5° livello 10 giorni di calendario

Dimissione lavoratore con oltre 5 anni di anzianità e fino a 10 anni

Ecco i termini di preavviso da rispettare da parte del lavoratore nelle dimissioni telematiche:

Livello Termini del preavviso di dimissioni
Quadri, 1° livello 105 giorni di calendario
2° livello 90 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 35 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 25 giorni di calendario
5° livello 15 giorni di calendario

Dimissione lavoratore con oltre 10 anni di anzianità

Ecco i termini di preavviso da rispettare da parte del lavoratore nelle dimissioni telematiche:

Livello Termini del preavviso di dimissioni
Quadri, 1° livello 135 giorni di calendario
2° livello 120 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 42 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 30 giorni di calendario
5° livello 25 giorni di calendario

Il contratto collettivo prevede che “I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese”.

Vediamo in seguito come si calcola.

Preavviso licenziamento contratto studi professionali

In caso di licenziamento (qualsiasi tipologia di licenziamento, si intende), lo studio professionale o l’azienda o comunque il datore di lavoro dovrà osservare i seguenti termini di preavviso ai sensi dell’art. 129 del CCNL Studi professionali Confprofessioni.

Licenziamento lavoratore fino a 5 anni di anzianità

Ecco i termini di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare nel licenziamento nei confronti di un lavoratore:

Livello Termini del preavviso di licenziamento
Quadri, 1° livello 90 giorni di calendario
2° livello 60 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 30 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 20 giorni di calendario
5° livello 15 giorni di calendario

Licenziamento lavoratore con oltre 5 anni di anzianità e fino a 10 anni

Ecco i termini di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare nel licenziamento nei confronti di un lavoratore:

Livello Termini del preavviso di licenziamento
Quadri, 1° livello 120 giorni di calendario
2° livello 90 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 40 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 30 giorni di calendario
5° livello 20 giorni di calendario

Licenziamento lavoratore con oltre 10 anni di anzianità

Ecco i termini di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare nel licenziamento nei confronti di un lavoratore:

Livello Termini del preavviso di licenziamento
Quadri, 1° livello 150 giorni di calendario
2° livello 120 giorni di calendario
3° Superiore, 3° livello 50 giorni di calendario
4° Superiore, 4° livello 40 giorni di calendario
5° livello 25 giorni di calendario

Il contratto collettivo prevede che “I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese”.

Vediamo in seguito come si calcola.

Indennità sostitutiva del preavviso nel contratto studi professionali

Ai sensi dell’art. 130 del contratto studi professionali, in caso di inosservanza dei termini di preavviso scatta per l’altra parte il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

“Articolo n. 130 – Indennità sostitutiva del preavviso

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra una indennità equivalente all’importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.

Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro”.

Mancato preavviso e calcolo retribuzione globale di fatto

In caso di mancato preavviso, sia in caso di dimissioni che di licenziamento, la parte che ha diritto all'indennità dovrà quantificarla avendo come riferimento la retribuzione globale di fatto, compreso tredicesima e quattordicesima.

La retribuzione globale di fatto è la retribuzione percepita in maniera fissa e continuativa dal lavoratore, ossia la retribuzione normale: paga base, scatti di anzianità, assegni ad personam, superminimo, ecc.

Siccome si tratta di quantificare l'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in giorni di calendario, all'interno dei quali vi sono i giorni retribuiti da riconoscere o da trattenere in base all'orario di lavoro stabilito dalle parti nel contratto di lavoro, bisogna tener conto che la retribuzione globale di fatto giornaliera va conteggiata calcolando la retribuzione globale di fatto mensile diviso 26.  

Vediamo pertanto come regolarsi in caso di dimissioni o licenziamento, per evitare l'indennità sostitutiva del preavviso.

Calcolo anzianità e giorni di calendario

Sono tre le cose importanti da chiarire sul preavviso stabilito dal contratto studi professionali, sia in caso di dimissioni che di licenziamento, ossia il calcolo dell’anzianità, il calcolo dei giorni di calendario e cosa significa che i termini di preavviso hanno inizio dal 1° o dal 16° di ciascun mese.

Calcolo anzianità. I termini di preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto studi professionali sono differenti rispetto all’anzianità di servizio del lavoratore. Tale anzianità va calcolata dalla data di assunzione del lavoratore.

Calcolo giorni di calendario. Quando un contratto collettivo prevede un calcolo dei termini di preavviso quantificato in giorni di calendario e non in giorni di effettiva prestazione, si intende calcolare il periodo considerando tutti i giorni di calendario, quindi compreso sabato e domenica non lavorata, compreso giorni festivi. Il calcolo è meramente calendario alla mano, considerando tutti i giorni, compreso il giorno di partenza.

Calcolo preavviso in giorni di calendario dal 1° o dal 16° del mese

Il contratto collettivo prevede che “I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese”.

Questo vuol dire che ai fini della dimissione telematica il lavoratore dovrà considerare la partenza dei giorni di calendario del preavviso o dal giorno 1° o dal giorno 16° successivo.

Per intenderci, con un esempio, se un lavoratore inquadrato al livello 4 del CCNL studi professionali con meno di 5 anni di anzianità (termine preavviso dimissioni di 15 giorni di calendario, vedasi tabella), sta valutando di comunicare una dimissione telematica in data 25 luglio, dovrà considerare che i giorni di calendario del preavviso partono dal 1° agosto compreso. Nel caso in questione, onde evitare l’applicazione della trattenuta in busta paga dell’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore dovrà termine il rapporto di lavoro il giorno 15 agosto e dovrà comunicare una dimissione telematica con data di decorrenza (primo giorno non lavorato) il giorno 16 agosto.

Analogamente, ad esempio, in caso di licenziamento di un lavoratore inquadrato al livello 4 del CCNL con anzianità inferiore ai 5 anni, il termine di preavviso di licenziamento è di 20 giorni di calendario (non 15 come le dimissioni) e quindi nel caso in questione, lo studio professionale che intende effettuare una comunicazione di licenziamento al lavoratore in data 25 luglio, onde evitare l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, dovrà far decorrere il licenziamento dando un preavviso di almeno 20 giorni di calendario che partono dal giorno 1° del mese successivo, ossia il licenziamento dovrà essere comunicato con ultimo giorno di lavoro quanto meno il 20 agosto.

Chiaramente i due esempi non cambiano in caso di comunicazione di recesso che interviene nei primi 15 giorni del mese.

Se il lavoratore intende dimettersi, ad esempio, in data 1 giugno, dovrà considerare la decorrenza del termine di preavviso dal giorno 16 del mese, quindi sempre nel caso di un lavoratore inquadrato al livello 4 del CCNL, il lavoratore dovrà effettuare una dimissione telematica, inoltrata prima del giorno 16 (quindi dal giorno 1 al giorno 15 del mese), con calcolo dei 15 giorni di calendario a partire dal giorno 16 del mese compreso. Quindi nel caso in questione, la dimissione telematica è inoltrata il giorno 1 del mese di giugno, ma con data di decorrenza 1 luglio, con rapporto di lavoro che si conclude il giorno 30 giugno (ultimo giorno di lavoro), nel rispetto dei 15 giorni di preavviso di dimissioni previsto per un lavoratore inquadrato al livello 4 con meno di 5 anni di anzianità.

Analogamente, l’azienda o lo studio professionale che comunica un recesso con una lettera di licenziamento datata il giorno 1 giugno, dovrà conteggiare i 20 giorni di calendario, previsti in caso di licenziamento di un lavoratore inquadrato al livello 4 del CCNL con meno di 5 anni di anzianità, dal giorno 16 del mese. Quindi nel caso in questione, per rispettare i termini di preavviso in ottica indennità sostitutiva del preavviso, il rapporto dovrà terminare il giorno 5 luglio compreso.

Preavviso contratto part-time studi professionali

L’articolo 50 del CCNL prevede che “Il periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa così come definiti dal presente c.c.n.l.

I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese”.

Preavviso in caso di contratto a termine o apprendistato

Il contratto a termine o contratto a tempo determinato, secondo la legge, ossia l’art. 2118 del codice civile, non prevede l’istituto del preavviso. Questo perché il contratto a termine è appunto un contratto di lavoro con l’apposizione di un termine, una data di fine contratto. Le parti quindi si sono accordate per una determinata data di conclusione.

Qualora una delle parti receda anticipatamente dal contratto, dovrà corrispondere all'altra un indennizzo corrispondente alle mensilità mancanti al termine stabilito nel contratto a tempo determinato.

In alcuni casi si prende in considerazione il tempo concesso dal CCNL per il preavviso nei contratti a tempo indeterminato, salva diverso accordo delle parti. Quindi una sorta di riconoscimento di una indennità sostitutiva del preavviso.

Per quanto riguarda il preavviso di dimissioni o licenziamento durante il contratto di apprendistato, vanno considerati i termini previsti per il contratto a tempo indeterminato, quindi non cambiano le “regole” nel contratto di apprendistato.

Si ricorda che le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo formativo (es. se è stato stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante di tre anni, al termine dei tre anni di periodo formativo, qualsiasi delle parti può recedere dal contratto alla scadenza).

Preavviso durante il periodo di prova

Il contratto degli studi professionali, all’art. 26, prevede che “Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.”

E la stessa cosa vale anche nel contratto di apprendistato, in quanto all’art. 28 il CCNL recita: ”La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. In ogni caso non può eccedere i 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli 4° e 4°S al termine del periodo di apprendistato e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente c.c.n.l.."

Ferie durante il preavviso: solo in caso di dimissioni e su accordo tra le parti

L’articolo 2109 del codice civile, al comma 4, stabilisce che “Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118”, che è appunto la norma sul recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Quindi non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118, salvo accordo tra le parti.

Eventuali ferie durante il preavviso, quindi, ne allungano i tempi posticipandone gli effetti.

Il contratto degli studi professionali all’articolo 84 che disciplina la normativa sulle retribuzioni delle ferie, la cessazione del rapporto di lavoro, l’irrinunciabilità delle ferie e il richiamo del lavoratore dalle ferie, prevede che “Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.”

Pertanto le parti possono accordarsi per un periodo di ferie durante il preavviso in caso di dimissioni volontarie del lavoratore.

Dimissioni durante i primi tre anni di età del bambino

Nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, e cioè fino al compimento del primo di età del bambino, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.  In questo caso, per la lavoratrice scatta il diritto alla indennità di preavviso prevista per il caso di licenziamento. Lo stesso diritto sussiste in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Lo prevede l’art. 55 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Il contratto degli studi professionali prevede nel titolo XX relativo alla tutela della maternità e la paternità le seguenti due disposizioni, una che estende il diritto ai primi tre anni di vita del bambino e l’altro che estende il diritto in caso di adozione o affidamento.

“7. Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento e fino al compimento del terzo anno di età da parte del bambino, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione territoriale del lavoro, che le convalida. A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al t.f.r. e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al Titolo XXX (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.

Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. (Corte costituzionale sentenza n. 332/1988).

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero. Detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Lo prevede il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 28 del 2014. 

Preavviso durante licenziamento o dimissioni per giusta causa

L’art. 127 del contratto collettivo degli studi professionali prevede che “La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell’art. 2119 del codice civile deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.

Nel caso di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile la comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.”.

Preavviso e dimissioni per matrimonio

L’articolo 135 del CCNL prevede il caso delle dimissioni per matrimonio: "In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all’intero trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 131 del presente contratto con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’articolo 129 e confermate, a pena di nullità, alla Direzione provinciale del lavoro, entro il termine di un mese.

Nel caso di cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata a questo diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso avvertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 (sessanta) giorni dalla diffida".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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