23 Ottobre 2023
15:00

Preavviso nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

Nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni, i termini di preavviso di dimissioni o licenziamento di operai e personale viaggiante sono pari rispettivamente a 6 giorni lavorativi e 15 giorni di calendario. Nel caso di impiegati, il preavviso di licenziamento è il doppio del preavviso di licenziamento e dipende dall'anzianità di servizio. Vediamo nel dettaglio.

Preavviso nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel contratto Trasporti, Logistica e Spedizione è previsto dall'articolo 36.

Sono previsti termini di preavviso notevolmente differenziati in caso di licenziamento rispetto alle dimissioni del lavoratore inquadrato come impiegati. In particolare, i termini di preavviso di licenziamento sono il doppio dei termini di preavviso in caso di dimissioni.

I termini di preavviso sono differenziati, inoltre, in base all'anzianità di servizio, ossia nei primi 5 anni di rapporto, tra i 5 e i 10 anni di rapporto di lavoro tra le parti ed oltre i 10 anni di rapporto di lavoro.

Per gli operai e per il personale viaggiante i termini di preavviso sia in caso di licenziamento che dimissione sono ridotti.

Vediamo come funzionano i termini di preavviso sia in caso di licenziamento datoriale che dimissioni del lavoratore.

Preavviso impiegati nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

L'articolo 36 del contratto del settore Trasporti, Logistica e Spedizione prevede che : "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

Termini preavviso licenziamento impiegati

Livello Preavviso licenziamento (meno di 5 anni di servizio) (a) Preavviso licenziamento (da 5 a 10 anni di servizio) (b) Preavviso licenziamento (oltre 10 anni di servizio) (c)
Impiegati Quadri e Livello 1° 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni 4 mesi e 15 giorni
Impiegati Livello 2° 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
Impiegati degli altri livelli 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese".

La decorrenza è importante in quanto allunga sensibilmente il preavviso in giorni di calendario che una parte delle concedere all'altra.

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore.

Termini preavviso dimissioni impiegati

L'articolo 36 del contratto collettivo, sempre in merito agli impiegati, prevede che "Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà".

Riportiamo i termini di cui sopra opportunamente dimezzati.

Livello Preavviso dimissioni (meno di 5 anni di servizio) (a) Preavviso dimissioni (da 5 a 10 anni di servizio) (b) Preavviso dimissioni (oltre 10 anni di servizio) (c)
Impiegati Quadri e Livello 1° 1 mese e 7 giorni 1,5 mesi e 7 giorni 2 mesi e 7 giorni
Impiegati Livello 2° 22 giorni 1 mese 1 mese e 7 giorni
Impiegati degli altri livelli 15 giorni 22 giorni 1 mese

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese".

Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate attraverso le dimissioni telematiche, avendo cura di indicare come giorno di decorrenza il giorno dopo il giorno individuato come cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, tenuto conto del preavviso (nel caso il lavoratore voglia rispettarlo interamente).

Preavviso dimissioni e licenziamento operai e personale viaggiante: 15 giorni di calendario

Il CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione prevede, sempre all'articolo 36, le seguenti decorrenze:

"d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.

e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super, 3° Super Junior (rif. art. 11 quater) e 3° non in prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana".

Pertanto, nel caso di operai e personale viaggiante, non c'è la decorrenza dal giorno 1 o 16 del mese, ma da qualsiasi giorno della settimana. E non c'è differenza di termini di preavviso tra licenziamento e dimissione.

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Quindi il licenziamento senza preavviso porta al lavoratore al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

La dimissione senza il preavviso o con preavviso non interamente rispettato porta al datore di lavoro il diritto a trattenere il preavviso corrispondente al numero di giorni non rispettati.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Permessi durante il preavviso

Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.

L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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