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Detrazione premi assicurativi e polizze vita nel 730

Con il modello 730 è possibile fruire di alcune detrazioni per premi assicurativi, polizze vita e contro infortuni. La detrazione è del del 19% sulla polizza vita e contro infortuni con un importo massimo detraibile pari a 530 euro per l’anno d’imposta 2016. La detrazione sui premi assicurativi dei disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 è pari al 19% fino a 750 euro di spesa all’anno. La detrazioni per l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana è pari al 19% della spesa fino a 1.291,14 euro. Vediamo tutte le informazioni utili per fruire della detrazione nel 730, ivi compreso la documentazione da presentare.
A cura di Antonio Barbato
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Attraverso il modello 730 è possibile beneficiare di una serie di detrazioni sui premi assicurativi e le polizze vita pagati nell'anno d'imposta precedente. La detrazione è del 19% della spesa sostenuta, secondo dei limiti stabiliti dall'art. 15 del TUIR.

Nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 è possibile infatti recuperare una parte dei premi per polizie vita e contro gli infortuni attraverso la detrazione del 19% sui premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Nel quadro E – Oneri e spese del modello è possibile recuperare il 19% di tali spese, ma fino ad un massimo di spesa di 530 euro. Questo importo massimo è stato dimezzato: nel 2013 infatti il limite massimo era di 1.291,14 euro, mentre dal 2014 in poi il limite è sceso prima a 630 euro e poi a 530 euro.

Con il modello 730 è possibile altresì fruire di una detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ai sensi della legge 104 del 1992. Questa detrazione sui premi assicurativi dei disabili consente una detraibilità fino a 750 euro all'anno.

Nel modello 73o è altresì possibile beneficiare di una detrazione per i premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza. In questo caso con la detrazione assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana è possibile per un importo massimo pari a 1.291,14 euro.

Premi di assicurazione detraibili

La normativa che consente la detraibilità dei premi di assicurazione è l'art. 15, comma 1, lettera f) del TUIR: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

f)  i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta".

Dall’imposta lorda, quindi si detrae un importo pari al 19 per cento dei premi relativi a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2 del DLGS n. 47 del 2000). Pertanto, nel caso di contratti cd “misti” che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29, risposta 1.3).

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

A chi spettano le detrazioni per premi di assicurazione

La circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4).

La detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Polizza vita dipendenti: spetta la detrazione

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).

I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni detraibili (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391).

Come funziona la detrazione polizze vita

Con il modello 730 è possibile fruire di tutte le detrazioni relative ai premi di assicurazione. La prima detrazione fruibile è quella inerente i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni dichiarabile nei righi da E8 a E10 del modello 730 con il codice 36.

La circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ricorda che "la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:

  • per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.

La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1).

La detrazione Irpef sull’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni consente di detrarre dall’imposta lorda Irpef calcolata sul reddito complessivo, il 19% delle spese sostenute per i premi di assicurazione aventi ad oggetto:

  • il rischio di morte;
  • di invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa;
  • il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Per poter beneficiare della detraibilità delle polizze vita e infortuni è necessario compilare il modello 730. E più precisamente il quadro E – Oneri e spese del modello 730, nel quale vanno indicate tutte le spese sostenute nell’anno d’imposta (nel caso del 730 2017, l’anno d’imposta è il 2016) per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o del 26% per quanto riguarda la sezione I (quella relativa alla detrazione sulle polizze vita e infortuni, appunto), oppure le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Il quadro E è completato da altre sezioni che riguardano gli interventi di natura edile.

Nella sezione I vanno indicate quindi tutte le detrazioni fiscali e nel caso dei premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni la misura è del 19% della spesa sostenuta. In sostanza si può recuperare il 19% della polizza vita pagata nel 2016, consentendo in questo modo una riduzione dell’imposta Irpef lorda calcolata sui redditi posseduti, e le detrazioni spettanti, e dichiarata al Fisco attraverso la presentazione del modello 730. Il recupero della detrazione sulle spese relative premi è stato quindi limitato, o meglio il limite massimo è stato ridotto.

Per l’anno d’imposta 2016, da dichiarare nel modello 730 del 2017, o anche nel modello Redditi Persone Fisiche 2017 per chi ne è obbligato (si pensi ai possessori di partita Iva o a coloro che hanno redditi d’impresa), come abbiamo detto l’importo massimo della spesa sostenuta per le polizze vita e contro gli infortuni sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 530 euro riconosciuti dall’art. 15, lettera f) del TUIR .

Importo polizza vita massimo detraibile

La riduzione riguarda tutte le polizze di assicurazione già coperte dalla disciplina precedente. Oltre alla riduzione che riguarda tutti i tipi di polizza, e che riguarda il periodo d’imposta del 2013 fino a 630 euro, a partire dal 2014 è stato previsto che l’importo massimo spettante dipenderà dal tipo di contratto di assicurazione stipulato.

Come abbiamo detto il limite è passato da 1.291,14 euro del 730/2013 agli attuali 530 euro massimo di quest’anno. La conseguenza è che se nel modello 730 del 2013 era possibile recuperare un massimo di detrazione pari al 19% di 1.291,14 euro, quindi fino ad una cifra di 245,32 euro, dal 2014 e quindi anche per l'anno d'imposta 2016 con la presentazione del modello 730 2017 o Modello Redditi Persone Fisiche 2017, la detrazione massima spettante è il 19% di 530 euro, ossia 100,7 euro.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ha anche chiarito che il limite di 530 euro "deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralitàdi contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530".

Devono inoltre essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

Per quali contratti spetta la detrazione polizze vita

La normativa dice che la detrazione del 19% della spesa sostenuta per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e riguarda:

  • per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. 

Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Nel contratto di assicurazione il contraente è il soggetto che stipula il contratto con l’assicuratore e che sostiene l’onere, l’assicurato è il soggetto la cui vita o invalidità è oggetto di assicurazione, il beneficiario è il soggetto al quale è dovuta la prestazione assicurativa. In genere contraente e assicurato sono la stessa persona, ma il diritto alla detrazione spetta anche se il contribuente stipula un’assicurazione e versa i premi in favore di un familiare a carico. Lo precisano diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare 137/E del 1997 dell’Agenzia delle Entrate precisa che possono essere portati in detrazione anche i premi versati a compagnie assicurative estere. La risoluzione n. 391 del 2007 permette inoltre di considerare, fringe benefit concorrenti al reddito di lavoro dipendente, e detraibili come premi assicurativi, anche i contributi versati a carico delle imprese di assicurazione al Fondo Unico Nazionale Long Term Care (L.T.C.) dei dipendenti delle assicurazioni, per la copertura contro il rischio di insufficienza di atti di vita quotidiana a causa di malattie o infortuni.

Assicurazioni stipulate dopo il 2001

I premi per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001 danno diritto alla detrazione Irpef soltanto se riconducibili ad assicurazioni aventi oggetto, come già elencato,  il rischio di morte, il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. E senza facoltà di recedere da parte dell’impresa di assicurazione.

La detrazione spetta in particolare per i seguenti contratti di assicurazione:

  • di tipo “misto” (aventi ad oggetto il rischio di morte);
  • c.d. rischio di morte a vita intera;
  • per il rischio di invalidità permanente derivante da “qualsiasi causa”rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

I contratti di assicurazione aventi oggetto il rischio di morte di tipo “misto” prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In questa ipotesi mista il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte. Il c.d. rischio di morte a vita intera, invece, prevede l’erogazione esclusivamente in caso di morte.

Il contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di invalidità permanente derivante da “qualsiasi causa”, per fruire della detrazione fiscale sui premi, deve comportare una invalidità non inferiore al 5% ma può derivare sia da infortuni che da malattia. E’ possibile anche la stipula di polizze che coprono anche il rischio di invalidità inferiore al 5%, ma in questo caso il premio è non detraibile. Resta detraibile solo per la parte relativa all’invalidità non inferiore al 5%.

Per il  contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, la detrazione d’imposta sui premi spetta se i contratti coprono il rischio riguardante la non autosufficienza dei seguenti atti: assunzione di alimenti, deambulazione, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, indossare gli indumenti.

Assicurazioni stipulate prima del 2001

I premi per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 danno diritto alla detrazione Irpef se riconducibili ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione è ammessa a condizione che:

  • il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni;
  • non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni).

Se ci sono questi due requisiti il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto.

Riscatto e decesso prima dei cinque anni. Se l’assicurazione è riscattata nel periodo di durata minima di 5 anni, l’ammontare dei premi per i quali si è usufruito della detrazione d’imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Il decesso invece non costituisce riscatto (circolare 95/E del 2000).

La detrazione polizza vita nel modello 730 2017

Nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730 2017 ci sono dei nuovi righi da E8 a E10 – Altre spese. Si tratta di un elenco di spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 24 per cento. All’interno dell’elenco dei codici c’è il “codice 36” che riguarda appunto i “premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni”.

Per quanto riguarda la compilazione, nella colonna 1 va indicato il codice spesa (in questo caso il 12) e nella colonna 2 la spesa sostenuta.

L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

Documentazione utile

La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

La documentazione utile per la detrazione nel modello 730 è la seguente:

  • Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti;
  • Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Premi assicurazioni persone disabili gravi (legge 104/92)

Con il modello 730 è possibile detrarre anche i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave , sempre previsto dall'art. 15, comma 1, lettera f del TUIR.

Nel modello 730 tale detrazione fiscale va dichiarata con il codice 38 in uno dei righi E8/E10 del quadro E – Oneri e spese del modello 730.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ricorda che "A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750".

Devono essere, inoltre, comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 38.

La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.

Tale articolo stabilisce che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

E che "La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative".

Al comma 3 viene stabilita la definizione di persona con disabilità grave: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Accertamento dell'handicap. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Tornando alla detrazione, coloro che hanno una disabilità grave accertata come sopra hanno diritto all'agevolazione fiscale.

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro 750.

Documentazione da controllare e conservare. Per fruire della detrazione per Premi di assicurazione a tutela delle persone con disabilità sono necessarie le seguenti documentazioni:

  • Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti;
  • Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione.

Detrazione per assicurazione contro il rischio di non autosufficenza

Sempre ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f) del TUIR i contribuenti possono beneficiare della detrazione per premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza.

Nel modello 730 tale detrazione va dichiarata nei righi E8/E10 con il codice 39, sempre del quadro E – Oneri e Spese del modello 730.

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

Premi assicurazione rischio invalidità inferiore al 5%. In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento.

Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29, risposta 1.4).

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:

  • l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
  • i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Quali sono gli atti di vita quotidiana. Il citato decreto stabilisce, in particolare che:

  • gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti.

Quale è la persona non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti, quindi la persona incapace nelle seguenti azioni:

  • l’assunzione di alimenti,
  • l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, ù
  • la deambulazione e l’indossare gli indumenti.

Il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000 stabilisce inoltre che i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.

Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima.

In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività.

Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

Limite di detraibilità. L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Documentazione da controllare e conservare. Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

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