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3 Novembre 2023
13:00

Provvedimenti disciplinari CCNL Cooperative sociali: dai ritardi al licenziamento

Nel contratto collettivo delle Cooperative sociali sono previsti degli articoli che trattano le ipotesi di assenze giustificate e ritardi, nonché tutta la materia dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici. Dal rimprovero verbale o scritto, alla multa, alla sospensione fino al licenziamento, vediamo quali sono i diritti e doveri del lavoratore o del datore di lavoro, nonché come funzione l'impugnativa di licenziamento ma anche il patrocinio legale e la polizza per responsabilità civile dei lavoratori nell'esercizio delle mansioni.

Provvedimenti disciplinari CCNL Cooperative sociali: dai ritardi al licenziamento
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Provvedimenti disciplinari CCNL Cooperative sociali dai ritardi al licenziamento

Nel contratto delle Cooperative sociali sono previsti due articoli del CCNL che trattano i ritardi, le assenze ed i provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro. Un ritardo o una assenza non giustificata, così come altri comportamenti da parte dei lavoratori che violano quanto previsto dal contratto in materia di provvedimenti disciplinari possono portare a conseguenze che vanno dal richiamo verbale fino al licenziamento.

La premessa è che il datore di lavoro deve rispettare quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che prevede che "Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti", ossia che il datore di lavoro deve affiggere il codice disciplinare contenente le norme disciplinari aziendali, anche riguardo a quanto previsto dal CCNL Cooperative sociali.

Lo stesso articolo 7 prevede che "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesaIl lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".

Premesso questo, vediamo cosa prevede il CCNL Cooperative sociali in materia di ritardi, assenze e provvedimenti disciplinari.

Ritardi e assenze: cosa succede

L'articolo 41 del CCNL Cooperative sociali prevede le ipotesi di ritardi e assenze da parte del lavoratore o della lavoratrice: "Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.

I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 42 e comportano la perdita della relativa retribuzione".

Il contratto collettivo quindi stabilisce un primo obbligo inderogabile nei confronti del lavoratore che è quello giustificare immediatamente le assenze da lavoro.

Poi prevede che una volta che il lavoratore ha giustificato l'assenza, i ritardi che appunto sono giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore non portano a sanzioni, ma il lavoratore dovrà recuperare le ore di lavoro non espletate. E nel caso non fosse possibile, scatta la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate.

Lo stesso articolo 41 invece fa confluire le ore non giustificate nel procedimento disciplinare contenuto nell'art. 42 del CCNL, precisando che comunque il lavoratore in caso di assenze o ritardi non giustificati perde il diritto alla retribuzione per le ore non lavorate.

Provvedimenti disciplinari CCL Cooperative sociali

L'Articolo 42 – Provvedimenti disciplinari del CCNL Cooperative sociali richiama l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che è la norma di rango superiore che disciplina i provvedimenti datoriali e poi elenca le possibili sanzioni in ordine di gravità: "In conformità all'art. 7 della legge n. 300/1970 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:

  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;
  • multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
  • licenziamento".

Le sanzioni sono in ordine di gravità del comportamento del lavoratore.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

L'articolo 42, richiamando il procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, prevede che "L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte".

Difesa del lavoratore

Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro competente, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito della direzione provinciale del lavoro competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Prescrizione delle sanzioni

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti per l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.

Vediamo ora tutte le sanzioni possibili previste dal CCNL Cooperative sociali.

Rimprovero verbale: quando è previsto

Il contratto collettivo delle cooperative sociali prevede delle esemplificazioni dei provvedimenti disciplinari, ossia delle ipotesi guida di applicazioni delle sanzioni da parte del datore di lavoro.

L'ipotesi di sanzione più lieve è il rimprovero verbale.

Nel CCNL Cooperative sociali è previsto che "Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale".

Rimprovero scritto e recidiva

L'art. 42 del CCNL Cooperative sociali stabilisce che il rimprovero scritto è "un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.

Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno".

Ricordiamo che i provvedimenti cadono i prescrizione dopo 2 anni.

Multa: quando scatta

Il lavoratore può essere multato nelle seguenti ipotesi previste dal CCNL Cooperative sociali:

  • inosservanza dell'orario di lavoro;
  • assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
  • inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricoprano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
  • irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
  • mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5 (mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o residenza), la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

Sospensione del lavoratore: tutte le ipotesi

Il lavoratore incorre nel provvedimento di sospensione da parte del datore di lavoro nelle seguenti ipotesi:

  • inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
  • assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
  • inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
  • presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
  • abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
  • insubordinazione verso i superiori;
  • irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
  • assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
  • rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

Licenziamento del lavoratore: quando scatta

La sanzione più grave è il licenziamento, quindi la chiusura del rapporto di lavoro per recesso datoriale.

Nell'ipotesi del licenziamento, secondo il CCNL Cooperative sociali vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

  • assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
  • assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
  • abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
  • inosservanza delle norme mediche per malattia;
  • grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
  • danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
  • litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
  • furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
  • esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
  • contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
  • azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
  • gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto,
L'elencazione non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Impugnativa di licenziamento: come funziona

Come abbiamo visto, fermo restante che il datore di lavoro deve rispettare le procedure di contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, ivi compreso l'affissione del codice disciplinare, esistono varie tipologie di sanzioni irrogabili al lavoratore. La più grave è il licenziamento.

In caso di licenziamento il lavoratore ha il diritto di impugnazione.

Il lavoratore può impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

L'impugnativa di licenziamento diventa inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Nel caso in cui la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Polizza per responsabilità civile nei rapporti con l'utenza

Un altro aspetto importante che riguarda il rapporto tra lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro, nel settore delle cooperative sociali, è quello della "Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza", che è disciplinata all'articolo 43 del CCNL Cooperative sociali:

"La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro e l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa".

Pertanto il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la responsabilità civile verso terzi in nome e per conto del lavoratore subordinato.

Patrocinio legale della lavoratrici e dei lavoratori

Se nel caso di provvedimento disciplinare datoriale, il lavoratore è tenuto a difendersi per il tramite di propri legali, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice si trovino in situazioni rilevanti a livello legale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, il CCNL Cooperative sociali prevede una tutela.

L'articolo 44 del contratto collettivo prevede il "Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori", ossia che:

"L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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