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26 Luglio 2023
8:17

Quattordicesima CCNL Studi professionali [GUIDA]

Nel contratto degli studi professionali è prevista l’erogazione entro il 30 giugno della quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale di fatto, che tiene conto della paga base conglobata, dei superminimi e degli scatti di anzianità. Vediamo come viene calcolata la quattordicesima con il CCNL Studi professionali, i ratei in caso di part-time o contratto iniziato durante l’anno, apprendistato e durante le assenze da lavoro come maternità obbligatoria, facoltativa, congedo parentale, congedo di paternità.

Quattordicesima CCNL Studi professionali [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
quattordicesima ccnl studi professionali

Prima delle ferie estive molti italiani lavoratori dipendenti di svariati settori si vedono erogare in busta paga la quattordicesima mensilità. Tra queste categorie rientra anche quella dei lavoratori assunti con il contratto degli Studi professionali. La quattordicesima CCNL degli Studi professionali va pagata in coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno. Tale importo è pari ad una mensilità della retribuzione globale mensile e spetta agli impiegati, operai, agli apprendisti ed anche durante alcune assenze da lavoro tutelate come la maternità.

La quattordicesima mensilità tuttavia non è prevista da tutti i CCNL, ma solo da alcuni. Mentre per tutti i contratti collettivi è prevista la tredicesima corrisposta nel periodo natalizio.

La quattordicesima, come la tredicesima mensilità è una retribuzione o mensilità aggiuntiva prevista dal contratto collettivo nazionale ed ha alcune particolarità che la distinguono dalle retribuzioni mensili ordinarie.

Nello specifico ora vediamo come funziona la quattordicesima per i dipendenti assunti con il contratto degli Studi professionali Confprofessioni.

Sommario

Quattordicesima studi professionali: novità per il 2023

Prima di addentrarci negli articoli del contratto collettivo degli studi professionali firmato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, affrontiamo quelle che sono le novità sul calcolo della quattordicesima mensilità a giugno 2023.

La prima cosa da sapere è che potenzialmente anche la quattordicesima mensilità dei lavoratori degli studi professionali potrebbe beneficiare dell'esonero contributivo parziale sui contributi a carico del lavoratore dipendente.

Si tratta del cosiddetto taglio del cuneo fiscale del 2023.

Nelle buste paga da gennaio a giugno 2023, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023, i lavoratori beneficiano dell'esonero della quota dei contributi previdenziali a proprio carico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contributi IVS) nella misura del 3% fino a 1.923 euro lordi di stipendio mensile a giugno e nella misura del 2% da 1.924 a 2.692 euro di lordo di stipendio mensile a giugno. Per essere precisi, di imponibile previdenziale in busta paga. Tali percentuali vengono elevate rispettivamente al 6% e 7% da luglio a dicembre 2023.

La quattordicesima nel settore degli studi professionali viene pagata a giugno 2023, quindi occorre capire se ai lavoratori spetta lo sconto contributivo del 2% o 3%.

La risposta è che la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro.

Nella sostanza se la somma tra stipendio di giugno e quattordicesima, ossia se l'imponibile previdenziale del mese di giugno 2023 è inferiore a 2.692 euro, allora spetta sia sullo stipendio di giugno che sui ratei di quattordicesima, la riduzione dei contributi del 2%.

Se l'imponibile previdenziale non supera i 1.923 euro, spetta la riduzione dei contributi nella misura del 3%.

Nel settore degli studi professionali quasi tutti i lavoratori inquadrati con un rapporto a tempo pieno perderanno l'esonero contributivo a giugno 2023 sia sullo stipendio mensile che sulla quattordicesima perché lo stipendio di giugno, comprensivo di quattordicesima, supera le soglie di 1.923 euro e 2.692 euro.

Discorso diverso per molti lavoratori con un contratto a tempo parziale (part-time) oppure con l'erogazione dei ratei di quattordicesima su base mensile. In questi casi, potrebbe spettare lo sconto del 3% o del 2%.

Vediamo ora la normativa sulla quattordicesima negli studi professionali.

Art. 126 – Quattordicesima contratto studi professionali

La prima cosa da fare e leggere attentamente cosa stabilisce il contratto collettivo.

"ARTICOLO N.126 – Quattordicesima mensilità

In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del libro unico del lavoro.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare del premio stesso e l’importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo".

Vediamo ora il CCNL per tutto quel che riguarda la normativa sulla quattordicesima negli studi professionali.

A chi si applica il CCNL Studi professionali

In prima battuta comunque è necessario che il lavoratore abbia ben in chiaro con che CCNL è stato assunto.

Il CCNL Studi professionalidisciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente”.

Questo tipo di contratto collettivo si applica a tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni. Per poter schematizzare meglio i campi di applicazione le professioni vengono elencate in specifiche "Aree", e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alla stesse.

  • Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medie Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitali all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Altre attività professionali intellettuali: si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Quattordicesima Studi professionali: quando viene pagata

La prima cosa da sottolineare è quindi che è confermato che nel contratto collettivo relativo agli studi professionali viene è prevista la corresponsione di due mensilità aggiuntive: la tredicesima e la quattordicesima.

La prima parte del CCNL dice: “In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del Libro unico del lavoro. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo”.

La seconda cosa da chiarire è che la quattordicesima mensilità negli studi professionali spetta a tutti i lavoratori di qualsiasi livello e settore, di qualsiasi mansione o di qualsiasi orario.

Quattordicesima studi professionali: entro quando va pagata. Quindi il contratto collettivo ci fornisce alcuni importanti dati. La prima riguarda la risposta alla domanda “la quattordicesima mensilità per i dipendenti degli studi professionali entro quanto va pagata?”, la risposta è che i lavoratori degli studi professionali hanno diritto al pagamento della quattordicesima mensilità entro il 30 giugno. 

La precisazione indicata dalle parti sociali nell’art. 126 del CCNL degli studi professionali “Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del Libro unico del lavoro” vuole dire proprio che il pagamento della quattordicesima deve avvenire nei tempi tecnici di elaborazione del LUL (libro unico del lavoro) afferente la mensilità di giugno. In altre parole, siccome i datori di lavoro devono elaborare il libro unico, ed il relativo F24 da versare, entro il 16 luglio di ogni anno, anche il pagamento della quattordicesima deve avvenire, se possibile, entro il 30 giugno (per il pieno rispetto del CCNL), ma comunque c’è una ulteriore data utile, da ritenersi data ultima, che il 16 luglio.

Maturazione quattordicesima mensilità

Una delle particolarità della quattordicesima è che matura diversamente rispetto alla tredicesima. Mentre la prima viene corrisposta ai lavoratori nel mese di dicembre a titolo di gratificazione natalizia e matura dal 1° gennaio al 31 dicembre, la quattordicesima invece viene erogata in estate e matura dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. 

Calcolo quattordicesima Studi professionali: conta il mese di giugno

Il contratto collettivo dice che la quattordicesima mensilità è di “importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno”.

E’ evidente che l’importo della quattordicesima deve essere calcolato sulla retribuzione globale mensile del mese di giugno, il mese di erogazione.

Quindi laddove vi siano stati aumenti di retribuzione, essi vanno computati per intero.

Questo perché la retribuzione a base di calcolo è la retribuzione globale di fatto del mese di giugno, indipendentemente dal numero di ratei spettanti, che come abbiamo visto dipendono dai mesi lavoratori, compreso frazioni di anno computabili, dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in cui si eroga la quattordicesima.

Quale è la retribuzione globale mensile di fatto nel contratto degli studi professionali?

Per individuare tale retribuzione occorre far riferimento alla normale retribuzione prevista dall’art. 119 del CCNL che è costituita dalle seguenti voci:

  • Paga base tabellare conglobata;
  • Eventuali scatti di anzianità;
  • Eventuali assegni "ad personam";
  • Eventuali Superminimi;
  • nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge.

In sostanza al lavoratore spetta la quattordicesima calcolata sugli elementi fissi e continuativi della retribuzione.

La retribuzione globale di fatto poi è la base di calcolo dei singoli ratei di quattordicesima maturati dal luglio precedente al giugno dell’anno di maturazione. Al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi per quanti sono i mesi lavorati.

Quattordicesima studi professionali: tassazione più alta

Occorre effettuare un passaggio sul discorso della tassazione della quattordicesima.

Per coloro che ricevono la quattordicesima pagata in unica soluzione, si potrà notare una tassazione più alta in busta paga.

La motivazione sta nella circostanza che nel mese di erogazione, giugno 2023, il lavoratore beneficia di 30 giorni di detrazione per lavoro dipendente, già calcolati sullo stipendio normale di giugno 2023, che quindi sarà tassato con Irpef lorda meno detrazione per lavoro dipendente.

Mentre sulla quattordicesima mensilità la tassazione Irpef non gode di detrazioni fiscali, quindi il lavoratore pagherà l'imposta lorda calcolata sulla base delle aliquote Irpef.

Come controllare la propria quattordicesima nella busta paga

Ora è il caso, dopo aver visto il CCNL, di aiutare il lavoratore a capire quali sono questi elementi.

Nella busta paga di giugno o nella busta paga della quattordicesima, calcolata in occasione di giugno, il lavoratore potrà trovare tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione nella parte alta del cedolino, laddove troverà la paga base, gli eventuali scatti di anzianità e l’eventuale superminimo probabilmente assorbibile. Generalmente nella busta paga tali voci sono sommate e si trova un totale delle retribuzioni, sempre nella parte alta del cedolino.

Nel corpo centrale del cedolino paga si trova l’effettivo importo lordo erogato, che non è altro che la retribuzione globale mensile di fatto di cui parlava il CCNL, espressa in tanti dodicesimi quanti sono quelli lavorati.

Ad esempio un lavoratore del livello 4 del CCNL Studi professionali, ha diritto a 1.413,11 euro di minimo stipendiale. Laddove non abbia scatti di anzianità maturati o altre erogazioni fisse e continuative, gli spetterà la cifra di 1.413,11 diviso 12 = 117,76 euro per ogni rateo di quattordicesima maturato dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno, avendo cura di calcolare per intero i mesi con un numero di giorni di calendario uguali o superiori a 15 giorni.

Quattordicesima per lavoratori assunti durante l’anno

Abbiamo appena detto che il diritto alla quattordicesima, qualora prevista dal contratto collettivo di appartenenza, matura dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno, con corresponsione nel caso degli studi professionali entro il 30 giugno.

Però attenzione, che l’ultima parte dell’art. 126 del CCNL dice “Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo”. Quindi la quattordicesima va comunque calcolata in occasione del LUL di giugno ed erogata in termini di pagamento entro il 30 giugno.

Ma cosa succede quando durante l’anno viene assunto un nuovo lavoratore? Come si calcola la quattordicesima?

Per “precedente articolo”, come indicato nell’art. 126, si intende l’art. 125 del CCNL Studi professionali, che è relativo alla tredicesima.

Nello specifico, tale articolo tra le altre cose stabilisce che “Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 114”.

Quindi in caso di assunzione durante l’anno il lavoratore avrà comunque diritto alla tredicesima e alla quattordicesima, calcolate come i dodicesimi spettanti per quanti solo i mesi di lavoro prestati al datore di lavoro.

Per il calcolo delle frazioni annue di anzianità, gli articoli del CCNL relativi alla tredicesima e alla quattordicesima fanno richiamo all’art. 114, il quale stabilisce che: “ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, e tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore o uguali a 15 (quindici) giorni. Per mese si intendono quelli del calendario civile (Gennaio, Febbraio, Marzo, ecc.)”.

Quindi viene considerato un mese intero, anche il mese lavorato per almeno 15 giorni di calendario.

Quattordicesima apprendisti studi professionali

Nel contratto degli studi professionali, l’apprendistato che può durare fino a 36 mesi è agevolato con la possibilità di erogare al lavoratore per tutta la durata del contratto una retribuzione inferiore, in misura percentuale, rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL Studi professionali.

In particolare, l’apprendista viene retribuito in percentuale, rispettivamente del 70% per i primi 12 mesi, dell’85% nei secondi 12 mesi di contratto e del 93% negli ultimi 12 mesi di contratto a contenuto formativo, prima che quest’ultimo poi viene confermato a tempo indeterminato a retribuzione piena.

La conseguenza è che la retribuzione dell’apprendista al momento dell’erogazione della quattordicesima mensilità sarà presa a riferimento per il calcolo dell’ammontare economico dei ratei maturati nel periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione.

L’apprendista quindi avrà diritto alla quattordicesima calcolata secondo la retribuzione globale di fatto al 30 giugno dell’anno di erogazione, quindi il calcolo della stessa sarà uguale agli altri lavoratori, pur essendo l’importo loro della quattordicesima effettivamente percepito inferiore, su base percentuale, a quanto erogato ad un lavoratore già confermato a tempo indeterminato.

Quattordicesima mensilità nel part time

Il CCNL Studi professionali ammette tra le forme contrattuali possibili anche quella del part-time, come tutti i contratti collettivi.

Quindi può capitare che nel calcolo delle quattordicesime da corrispondere ai lavoratori uno più di uno sia inquadrato con orario part-time, ossia un contratto a tempo parziale. Inoltre, può anche capitare che un lavoratore oltre ad essere inquadrato con contratto part-time sia anche stato assunto o il contratto sia stato modificato in corso d’anno.

Cosa succede allora in questi casi? 

L’art. 46 del CCNL Studi professionali stabilisce che “Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno l’importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti articoli 43, 44 e dell’art. 113 del presente CCNL (Computo frazione annua anzianità).

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai "Minimi tabellari e Scatti di anzianità" così come previsti dal presente CCNL e spettante all’atto della corresponsione”.
Tale articolo, infatti, richiama quello relativo al principio di non discriminazione e riproporzionamento previsto all’art. 43 secondo il quale il lavoratore assunto con contratto part-time deve godere degli stessi benefici previsti per gli altri lavoratori “ad esclusione della Quota Economica a carico del datore di lavoro per l’Assistenza Sanitaria Supplementare, che dovrà essere versata alla "Cassa" (CA DI. PROF) per l’intero importo, così come previsto all'articolo 19 del presente C.C.N.L..”

Per quanto riguarda il riproporzionamento la norma stabilisce che “il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente C.C.N.L., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, cosi come definite ai successivi articoli del presente Titolo.

Quindi al fine di riproporzionare il trattamento economico e normativo per il lavoratore assunto con contratto part-time rispetto agli altri lavoratori, ci si basa sul rapporto tra orario settimanale o mensile ridotto e orario intero previsto dal CCNL per i lavoratori assunti a tempo pieno. Ricordiamo che l’orario settimanale ordinario previsto dal CCNL Studi professionali è di 40 ore settimanali, aumentabili attraverso lo straordinario fino a 48 ore. Ma come abbiamo visto, quest’ultimo, a meno che non è fisso e continuativo, non rientra nel calcolo della quattordicesima mensilità.

Per quanto riguarda il calcolo della quattordicesima nel part-time degli studi professionali, quindi bisognerà sempre tener conto della retribuzione fissa e continuativa, la retribuzione globale di fatto, percepita al 30 giugno dell’anno di erogazione, ovviamente riparametrata all’orario di lavoro effettivamente svolto a tempo parziale.

Quattordicesima e maternità obbligatoria negli studi professionali

I dipendenti degli studi professionali sono spesso delle donne e capita ovviamente che siano assenti da lavoro per uno degli eventi tutelati dalla legge quale è la maternità, quindi l’astensione obbligatoria o facoltativa. Ma cosa succede con la quattordicesima? Maturano i ratei per i mesi di assenza per maternità obbligatoria, facoltativa, malattia del bambino? Il padre matura i ratei di quattordicesima, così come anche di tredicesima, durante il congedo di paternità?
Vediamo tutti questi aspetti.

L’astensione per maternità obbligatoria secondo il CCNL degli studi professionali spetta:

  • Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese;
  • Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro;
  • a seguito della sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale e del msg. INPS n. 14448/2011 per un periodo flessibile nell’Ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso). 

La retribuzione durante la maternità obbligatoria è la seguente:

  • Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23.12.1970, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29.2.1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28.2.1980, n. 33.
  • I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie.
  • Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 120.

Il CCNL vuole dire che alla lavoratrice madre durante la maternità obbligatoria (i 5 mesi) ha diritto alla conservazione del posto, all’80% della retribuzione erogata dall’Inps, a nessuna integrazione datoriale, ma hanno diritto alla maturazione della quattordicesima mensilità durante la maternità, quindi i ratei maturano e spettano.

Nel senso che la lavoratrice in maternità obbligatoria durante il periodo da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno di erogazione della quattordicesima avrà diritto ad un rateo di quattordicesima calcolato sulla retribuzione globale di fatto di giugno.

Analogo discorso quando la maternità la fruisce il padre, dopo la nascita del bimbo e fino a 3 mesi. Anche in questo caso il diritto è solo all’80% della retribuzione ma i mesi fruiti vengono computati nel calcolo dei ratei e retribuzione della quattordicesima.

Congedo parentale (astensione facoltativa) e quattordicesima

Alle lavoratrici madri del contratto degli studi professionali spetta di diritto la possibilità di fruire del congedo parentale, ex astensione facoltativa con le seguenti caratteristiche:

  • Durata di 6 mesi continuativi o frazionati (La durata di 10 (dieci) mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 (undici) mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione; Nei primi 8 anni di vita del bambino; Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, pari un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino;
  • Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.);
  • Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria;
  • Copertura previdenziale al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

Il CCNL prevede che Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari. Pertanto durante il congedo parentale la madre non matura il diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima.

Il congedo parentale richiesto dal padre, sempre per 6 mesi (o 10 come sopra), nei primi 8 anni di vita del bambino (occorre in termini di dichiarazione da presentare una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia) consente la percezione di una indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.).
Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria.

Malattia del bambino, assenza da lavoro e diritto alla quattordicesima. In questo caso sia il padre che la madre non hanno diritto alla retribuzione, pur avendo diritto all’assenza da lavoro giustificata. La conseguenza è che non maturano neanche i ratei di quattordicesima o tredicesima.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità e quattordicesima

Se il padre beneficia del congedo obbligatorio di paternità, entro 5 mesi dalla nascita del bambino, e pari a 3 giorni di assenza retribuiti, ha diritto a:

  • Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS;
  • L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28.2.1980, n. 33;

I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie.

Quindi avrà diritto alla quattordicesima mensilità, come la tredicesima mensilità, in misura piena.

Quando invece si parla di congedo facoltativo di paternità, ossia di 1 o 2 giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima, da godersi entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo, il padre impiegato del contratto degli studi professionali avrà diritto ad:

  • Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS;
  • L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28.2.1980, n. 33;
  • I periodi di astensione facoltativa devono essere computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi e quelli contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie.

Quindi, se il padre beneficia del congedo facoltativo di paternità non avrà diritto per quei giorni alla maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Quattordicesima Studi professionali: esclusioni

Nel CCNL Studi professionali sono previsti alcuni casi per i quali i lavoratori non hanno diritto alla quattordicesima.

L’art. 126 del CCNL Studi professionali infatti specifica che: “Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l’intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare del premio stesso e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Quindi la quattordicesima mensilità non spetta a quei lavoratori degli studi professionali che prima dell’entrata in vigore del CCNL (quando esisteva il premio ferie e non la quattordicesima) percepivano già una mensilità aggiuntiva alla tredicesima di importo pari a quello che gli spetterebbe a titolo di quattordicesima.

Tuttavia, il contratto collettivo stabilisce che qualora la mensilità eccedente sia di importo inferiore a quello della quattordicesima. Ai lavoratori deve essere corrisposta la differenza tra l’importo della quattordicesima di cui avrebbero diritto e l’importo percepito effettivamente.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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