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2 Aprile 2024
11:00

Quattordicesima contratto commercio: pagamento in busta paga a giugno, ecco si calcola

Ai lavoratori del settore commercio spetta la quattordicesima mensilità in busta paga. I datori di lavoro hanno l’obbligo di pagarla entro il 1 luglio di ogni anno ed è calcolata sulla retribuzione di fatto del lavoratore, matura nei dodici mesi precedenti. Vediamo tutte le informazioni sulla quattordicesima nel contratto commercio (CCNL Terziario Confcommercio), dal calcolo alla tassazione e come funziona in tutti quei casi in cui il lavoratore ha un contratto a termine o part-time.

Quattordicesima contratto commercio: pagamento in busta paga a giugno, ecco si calcola
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Quattordicesima contratto commercio pagamento in busta paga a giugno, ecco si calcola

Uno dei settori italiani con più lavoratori è il settore del commercio. Al momento dell’arrivo del mese di giugno per i dipendenti di tale settore arriva la quattordicesima mensilità in busta paga. La quattordicesima nel contratto commercio deve essere pagata dai datori di lavoro entro il 1 luglio di ogni anno e matura nei dodici mesi precedenti, da luglio dell'anno precedente a giugno dell'anno di maturazione.

Quando si parla di pagamento entro il 1 luglio di ogni anno, si intende pagamento nella busta paga di giugno.

Alla domanda "quante mensilità ha il contratto commercio"? la risposta è che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, prevede 14 mensilità.

La quattordicesima mensilità non è prevista in tutti i contratti collettivi, in molti CCNL infatti è erogata solo la tredicesima o gratifica natalizia. Nel settore del commercio tale ulteriore mensilità invece spetta ed è un diritto di tutti i lavoratori del settore Commercio ai quali viene applicato il CCNL Terziario Confcommercio.

Pertanto se qualche lavoratore ha applicato il contratto commercio senza quattordicesima, ossia non riceve il pagamento della quattordicesima, deve sapere che ha diritto a differenze retributive nei confronti del datore di lavoro, da rivendicarsi.

La quattordicesima mensilità nel CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, si calcola sulla retribuzione di fatto ed il CCNL prevede particolarità inerenti al calcolo della quattordicesima in caso di part-time.

 

La quattordicesima va pagata nella busta paga di giugno: ecco perché

Alla domanda "quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Commercio?" la risposta è indicata precisamente nel contratto collettivo.

Il contratto di lavoro nel settore commercio più utilizzato prevede l’erogazione, come mensilità aggiuntive, non solo della tredicesima ma anche della quattordicesima mensilità. A prevedere tale istituto è l’art. 208 del CCNL. Analizziamolo nel dettaglio.

L’art. 208 stabilisce che “Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari”.

Pertanto il lavoratore ha diritto al pagamento della quattordicesima mensilità il giorno 1 luglio di ogni anno.

E quindi alla domanda “quattordicesima nel commercio quando spetta?” la risposta è che la quattordicesima mensilità spetta al lavoratore in occasione dell’elaborazione della busta paga del mese di giugno.

E più precisamente, il datore di lavoro può scegliere di erogare la quattordicesima mensilità in una busta paga a parte rispetto alla busta paga di giugno, oppure all’interno della busta paga di giugno.

In ogni caso, il lavoratore deve percepire la quattordicesima il giorno 1 luglio di ogni anno.

Siccome le elaborazioni delle buste paga di giugno avvengono comunque nei primi giorni di luglio, è nella busta paga di giugno che va liquidata la quattordicesima, essendo anche tra l'altro calcolata in ratei maturati da luglio dell'anno precedente a giugno dell'anno di erogazione, appunto.

Come si calcola la quattordicesima nel commercio?

Il contratto collettivo indica anche quale è la retribuzione a base di calcolo della quattordicesima nel contratto commercio. E il riferimento è alla “retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente”. Cosa vuol dire?

Che la quattordicesima va pagata sulle retribuzioni fisse e continuative percepite dal lavoratore nel tempo e comunque nel mese di giugno dell’anno in corso. Per capire quali sono queste retribuzioni sulle quali si calcola la quattordicesima mensilità in busta paga bisogna andare a guardare l’art. 195 del CCNL, che tra l’altro rimanda all’art. 193.

Ad esempio la quattordicesima anno 2024 viene calcolata in base alle tabelle retributive e la retribuzione di fatto del mese di giugno 2024, quindi secondo le nuove tabelle retributive valide dal mese di aprile 2024 in poi, anche se i ratei si riferiscono al periodo da luglio 2023 a giugno 2024, con erogazione della quattordicesima nella busta paga di giugno 2024.

Retribuzione inclusa nel calcolo della quattordicesima nel commercio

L’art. 195 del CCNL Commercio citato recita: “La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.

Fanno parte della retribuzione sulla quale va calcolata la quattordicesima tutti gli elementi previsti dall’art. 193 che tratta la normale retribuzione spettante al lavoratore del settore commercio: La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. paga base nazionale conglobata;
  2. indennità di contingenza;
  3. terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  4. eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
  5. altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva (come ad esempio un superminimo assorbibile).

Retribuzione esclusa dalla quattordicesima nel commercio

Il contratto collettivo indica chiaramente cosa non va inserito nel calcolo della quattordicesima. Si tratta dei:

  • rimborsi spese;
  • compensi per lavoro straordinario;
  • gratificazioni straordinarie (come i premi);
  • compensi una tantum.

Calcolo ratei di quattordicesima maturati dal lavoratore

Il lavoratore che intende controllare la propria busta paga della quattordicesima nel commercio, deve verificare nella busta paga di giugno dell’anno in corso, quali sono gli elementi fissi e continuativi erogati dal datore di lavoro. Tali elementi (paga base, contingenza, EDR ecc.) si trovano nella parte alta del cedolino paga. In tale parte si trova anche il totale degli elementi e questa cifra è quella sulla quale vanno calcolati i ratei di quattordicesima.

I ratei di quattordicesima spettanti si calcolano tenendo conto dei periodi di lavoro, e più precisamente dei mesi di lavoro, che vanno da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso. E’ questo infatti il periodo di maturazione della quattordicesima nel commercio ma anche negli altri contratti collettivi.

Un lavoratore che è in forza per tutto il periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima e, quindi di fatto, ad una cifra pari al totale degli elementi indicato nella parte alta del cedolino (paga base, contingenza, superminimo, EDR, ecc.).

Esempi di calcolo della quattordicesima mensilità nel commercio

Vediamo alcuni esempi.

Esempio. Una commessa addetta alla vendita al pubblico, che va inquadrata al livello 4 del CCNL Commercio., ha diritto ad una retribuzione fissa e continuativa di 1.578,75 euro (di cui paga base di 1.216,89 euro, contingenza di 527,90 euro e altri elementi di 2,07 euro). Se tale commessa è inquadrata full-time presso il datore di lavoro già da luglio dello scorso anno, avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima mensilità per un totale di 1.578,75 euro. 

Livello Ratei maturati Periodo di maturazione Tabelle retributive giugno 2024 Retribuzione globale di fatto a giugno 2024 Importo quattordicesima lorda 2024
Livello 4 12 luglio 2023 – giugno 2024 1.716,68 € 1.716,68 € 1.716,68 €
Livello 5 12 luglio 2023 – giugno 2024 1.599,29 € 1.599,29 € 1.599,29 €

Esempio. Una commessa inquadrata part-time. Se la lavoratrice è inquadrata con un contratto di lavoro a tempo parziale, ossia è una commessa part-time, poniamo il caso al 50% (20 ore settimanali), ella avrà diritto ad una retribuzione fissa e continuativa, ogni mese, pari al 50% di 1.578,75 euro, ossia 789,37 euro mensili. Se tale commessa ha lavorato da luglio dello scorso anno a giugno di quest’anno avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima per un totale di 789,37 euro.

Livello Ratei maturati Periodo di maturazione Tabelle retributive giugno 2024 Retribuzione globale di fatto a giugno 2024 Importo quattordicesima lorda 2024
Livello 4 12 luglio 2023 – giugno 2024 1.716,68 € 858,34 € 858,34 €
Livello 5 12 luglio 2023 – giugno 2024 1.599,29 € 799,64 € 799,64 €

Analogo discorso per chi è inquadrato ad esempio come aiuto commesso al livello 5 del CCNL, in questo caso la retribuzione fissa e continuativa è di 1.474,84 euro. In caso di part-time al 50% la retribuzione è la metà, ossia 737,42 euro. Analogamente, se l’aiuto commesso ha lavorato per tutto il periodo da luglio dello scorso anno a giugno di quest’anno, avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima per un totale di 1.474,84 euro in caso di full-time o 737,42 euro in caso di part-time.

Quattordicesima contratti a termine nel Ccnl Commercio o ratei inferiori all'anno

Può capitare che il lavoratore o la lavoratrice inquadrato/a nel CCNL commercio abbia svolto attività lavorativa inquadrata nei mesi successivi a luglio dello scorso anno.

Si pensi all’esempio di chi è stato assunto a dicembre scorso o gennaio di quest’anno. In questi casi i lavoratori non maturano la quattordicesima per intero, quindi non hanno diritto a 12 ratei su 12, ma ad un numero inferiore di ratei. Si pone il problema quindi di verificare come si calcola la quattordicesima nel CCNL commercio in caso di contratto a termine o di contratto a tempo indeterminato di durate inferiore all’anno, oppure di part-time a tempo determinato.

L’art. 208 del CCNL prevede che “In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.

E il riferimento è al computo dell’anzianità frazione annua di cui all’art. 191 del CCNL che prevede “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)”.

Esempio. Lavoratore assunto il 1 dicembre dello scorso anno. Tale lavoratore avrà diritto a 7 ratei di quattordicesima su 12, in quanto ha maturato la quattordicesima nei 7 mesi che vanno da dicembre dello scorso anno (compreso) a giugno di quest’anno.

Esempio. Lavoratore assunto il 28 dicembre dello scorso anno. Tale lavoratore, siccome nel mese di dicembre ha lavorato solo 3 giorni (quindi meno di 15 giorni nel mese) percepirà 6 ratei su 12 di quattordicesima, in quanto dicembre dello scorso anno non si computa.

Esempio. Lavoratore part-time al 50% assunto dal 1 novembre dello scorso anno al 20 marzo di quest’anno. Tale lavoratore stagionale ha diritto a 5 ratei su 12 di quattordicesima, sempre calcolati sulla retribuzione fissa e continuativa. In questo specifico caso, siccome supera i 15 giorni di lavoro nel mese, ha diritto ai ratei di quattordicesima anche per i mesi di novembre dello scorso anno e marzo dell’anno in corso.

Quattordicesima in maternità o malattia nel CCNL Commercio

Alcune assenze da lavoro prevedono un'indennità erogata dall'Inps. Si tratta della malattia, del congedo maternità e paternità, così come la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed i permessi per allattamento.

La maturazione della quattordicesima in caso di malattia o maternità è con quote di retribuzione a carico dell'Inps.

In altre parole, per quei periodi l'indennità corrisposta, è comprensiva della quota di quattordicesima.

Tassazione quattordicesima nel commercio

E' bene che il lavoratore del settore commercio abbia ben in mente che la quattordicesima mensilità porta con sé alcune particolarità, che riguardano tutti i lavoratori italiani che percepiscono la quattordicesima, non solo i lavoratori del commercio.

Da segnalare in particolare il sistema di tassazione della quattordicesima mensilità. Se nella busta paga della quattordicesima nel commercio qualche lavoratore lamenta una tassazione elevata è perché la quattordicesima, come la tredicesima mensilità, è imponibile dal punto di vista fiscale e non dà diritto alle detrazioni fiscali, come la detrazione per lavoro dipendente.

A chi si applica il contratto del commercio

Uno dei dubbi che può venire al lavoratore è se egli è un lavoratore al quale viene applicato il contratto commercio oppure no. Giustamente nel controllare la propria busta paga, può essere complicato tra le varie voci capire se il cedolino è calcolato secondo il contratto commercio.

Il contratto del settore commercio, più precisamente il CCNL Terziario Confcommercio, è un contratto ampiamente utilizzato. Dal settore alimentare ai negozi fino ai supermercati. E’ il CCNL di tanti commessi e commesse del settore vendita in Italia, come i negozi.

Il lavoratore può verificarlo controllando la parte alta del cedolino paga dove, oltre ai dati anagrafici personali, troverà anche il livello di inquadramento e in molti casi l’indicazione del CCNL applicato. Se tale dato non è indicato, in base al livello spettante, egli può controllare il minimo (paga base), la contingenza, l’EDR e il totale degli elementi della retribuzione nella parte alta del cedolino paga. Se questi coincidono con le tabelle retributive del settore commercio, allora siamo di fronte all’elaborazione di una busta paga del settore commercio, con applicazione del CCNL Terziario Confcommercio.  

 

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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