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Quattordicesima ai pensionati nella pensione di luglio 2020

La data di pagamento della quattordicesima per i pensionati Inps, ex Inpdap ed Enpals è il 1 luglio 2020, o meglio la pensione di luglio 2020. La somma aggiuntiva va da 336 a 655 euro, calcoli e importi dipendono dagli di contributi versati da lavoratore dipendente o autonomo nonché dal reddito del pensionato nel 2020 e negli anni precedenti. Vediamo tra importi, calcoli, conguagli, requisiti reddituali e contributivi, a chi spetta e come funziona la quattordicesima pensionati Inps. Ed eventualmente come fare domanda in caso di mancato pagamento della quattordicesima.
A cura di Antonio Barbato
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quattordicesima pensioni

I pensionati con almeno 64 anni di età (alla data del 31 luglio 2020 un'età maggiore o uguale a 64 anni) ed i disagiati riceveranno la quattordicesima pensionati dall'Inps nel mese di luglio (o in alcuni casi dicembre). La quattordicesima viene pagata con le pensioni di luglio 2020.

Come ogni anno, l’ente previdenziale lo annuncia con il messaggio n. 2593 del 2020. Si tratta della mensilità o somma aggiuntiva Inps riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni reddituali e contributivi. E ci sono riconoscimenti anche per i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, enti che sono confluiti nell’Inps.

La quattordicesima pensionati 2020 va da 437 a 655 euro, salvo casi particolari e tutto dipende dal reddito del pensionato memorizzato nel Casellario centrale dei pensionati presso l'Inps.

Quattordicesima pensionati: normativa

La quattordicesima per pensionati Inps è stata introdotta dal Decreto legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 127 del 2007. Tale legge prevede, a partire dall’anno 2007, “la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria”.

L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, meglio conosciuta come la Legge di Stabilità 2017 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio.

L'Inps nel messaggio n. 2593 del 25 giugno 2020 ha aggiornato importi e requisiti, richiamando il messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Quattordicesima Inps 2020: importi e calcolo

L'Inps nel messaggio ha aggiornato i limiti reddituali per l’anno 2020 calcolati in base all’indice di rivalutazione previsionale per l’anno 2020, pari all’0,4%.

La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale (pensione da lavoro dipendente o da lavoro autonomo).

La quattordicesima pensionati dipende dalle settimane di contribuzione accreditate ed i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente.

Pensionati con meno di 15 anni di contributi (18 anni per autonomi)

Pensionati ex lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione accreditata (936 settimane):

  • 437 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 336 euro se il reddito è tra tra 10.144,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 507,42 euro);
  • Se il reddito supera 13.727,82 euro non spetta la somma aggiuntiva.

Se il reddito è tra 10.043,88 e 10.144,86 euro, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 10.043,87 euro con l'importo di 437 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 10.480,87 euro. Sottraendo il reddito (es. 10.100 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 10.480,87 euro – 10.100 euro = 380.87 euro.

Se il reddito è tra 13.391,82 euro e 13.727,82 euro, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 13.391,82 con l'importo di 336 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 13.727,82 euro. Sottraendo il reddito (es. 13.500 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 13.727.82 euro – 13.500 euro = 227.82 euro.

Pensionati con contributi tra 15 e 25 anni (tra 18 e 28 anni per autonomi)

Pensionati ex lavoratori dipendenti con anni di contribuzione accreditata tra i 15 e il 25 anni di contribuzione accreditata (da 781 a 1300 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con anni di contribuzione accreditata tra i 18 anni e i 28 anni (da 937 a 1456 settimane):

  • 546 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 420 euro se il reddito è tra tra 10.169,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • Se il reddito supera 13.811,82 euro non spetta la somma aggiuntiva.

Se il reddito è tra 10.043,88 euro e 10.169,86 euro, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 10.043,87 con l'importo di 546 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 10.589,87 euro. Sottraendo il reddito (es. 10.100 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 10.589,87 euro – 10.100 euro = 489,87 euro.

Se il reddito è tra 13.391.82 e 13.811,82, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 13.391,82 con l'importo di 420 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 13.811,82 euro. Sottraendo il reddito (es. 13.500 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 13.811,82 euro – 13.500 euro = 311,82 euro.

Pensionati con oltre 25 anni di contributi (28 anni per autonomi)

Pensionati ex lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contribuzione accreditata (più di 1301 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contribuzione accreditata (più di 1457 settimane):

  • 655 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 504 euro se il reddito è tra tra 10.194,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • Se il reddito supera 13.895,82 euro non spetta la somma aggiuntiva.

Se il reddito è tra 10.043,88 euro e 10.194,86 euro, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 10.043,87 con l'importo di 655 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 10.698,87 euro. Sottraendo il reddito (es. 10.100 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 10.698,87 euro – 10.100 euro = 598,87 euro.

Se il reddito è 13.391,82 e 13.895,82 euro, la formula sarà la seguente: bisogna sommare il limite di reddito di 13.391,82 con l'importo di 504 euro della somma aggiuntiva, otteniamo la cifra di 13.895,82 euro. Sottraendo il reddito (es. 13.500 euro) si ottiene l'importo della somma aggiuntiva (nel caso in esempio sarebbe 13.895,82 euro – 13.500 euro = 395.82 euro.

Calcolo contribuzione per quattordicesima pensionati

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

Comunicazione ai pensionati sulla quattordicesima Inps

Ai pensionati della Gestione privata, ai quali verrà corrisposta la somma aggiuntiva, verrà inviata una comunicazione, rispettivamente per l’Italia e per l’estero.

Ai beneficiari sarà inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati della Gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2020.

Il pagamento della somma aggiuntiva (quattordicesima pensionati) avverrà con la pensione di luglio 2020.

A chi spetta la quattordicesima pensionati anno 2020

Per l’erogazione della somma aggiuntiva nel mese di luglio 2020, l’Inps richiede il possesso di determinati requisiti sia di età, che di contribuzione, che reddituali. Vediamoli.

Il primo requisito da controllare è il più semplice, ossia il requisito di età. Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2020 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1955.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Se è presente l’età giusta, si può procedere agli altri requisiti.

Requisiti e limiti di reddito quattordicesima pensionati

Abbiamo visto che il reddito determina il diritto o meno alla quattordicesima mensilità e determina anche l'importo che l'Inps poi materialmente accredita entro il giorno 1 luglio 2020.

Il messaggio dell'Inps per la quattordicesima pensionati per l'anno 2020 indica i limiti di reddito, quali sono i redditi considerati e quale è l'anno di riferimento con il quale l'Inps farà la verifica dei requisiti reddituali che danno diritto o meno alla percezione della quattordicesima ai pensionati, o meglio, della somma aggiuntiva.

Requisiti reddituali: la normativa

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, e,  nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2020 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:

  • nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  • nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nel 2020; e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2019.

Mancato pagamento quattordicesima. In assenza delle informazioni relative agli anni 202 o 2019, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti. In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2016 o successivi, il beneficio non è attribuito.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

Limiti di reddito

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati in precedenza.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Requisiti contributivi

L’importo della somma aggiuntiva dipende invece dagli anni di anzianità contributiva, che rappresenta un ulteriore requisito, quello di contribuzione.

Gli importi sono gli stessi sia per il pensionato da lavoro dipendente che per il pensionato da lavoro autonomo, a cambiare sono gli anni di anzianità contributiva che danno diritto alla cifra di quattordicesima.

Vediamo ora quali sono gli importi, legati ai requisiti di contribuzione. Vediamoli, unitamente all’importo della somma aggiuntiva spettante.

64 anni di età al 31 luglio per i pensionati Inps. Come di consueto, anche per l’anno 2020 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2020 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

64 anni entro il 30 giugno per i pensionati ex Inpdap. Per la gestione pubblica, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2020 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2020.

Esclusi dalla quattordicesima Inps

L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie: 044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

L’importo aggiuntivo non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

Restituzione quattordicesima pensionati: ecco quando scatta

L'Inps nel sottolineare che la quattordicesima è erogata in via provvisoria, in attesa di conoscere il reddito complessivo del pensionato, stabilisce anche i termini per il "Recupero di somme non dovute allo stesso titolo". 

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, la quattordicesima del 2020 viene utilizzata per recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo a suo tempo notificato.

Redditi da considerare, quelli esclusi e la verifica reddituale

Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

Quando la quattordicesima pensionati è pagata il 31 dicembre 2020

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.

Mancato pagamento quattordicesima pensionati Inps: come fare domanda

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un patronato.

Le Strutture territoriali dell'Inps provvederanno ad esaminare le domande e, qualora spettante, ad attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

Quattordicesima pensionati pubblici ex Inpdap

Anche ai pensionati che percepiscono la pensione erogata dalla Casse della Gestione Pubblica hanno diritto alla somma aggiuntiva, meglio conosciuta come quattordicesima pensionati Inpdap.

Redditi per la gestione pubblica. Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2020. La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

A quali dipendenti pubblici spetta. La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI”, sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

  • soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
  • soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.

Redditi utilizzati. In assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2016.

In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.

Quattordicesima per pensionati gestione ex Enpals

Fermo restando il requisito anagrafico ed il requisito reddituale, validi anche per le pensioni della gestione ex Enpals, la somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione (quindi sempre le cifre sopra riportate di 336, 420, 437, 546, 504 e 655 euro, in base agli anni di contribuzione).

Nel caso dell’Enpals, per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore alla data di decorrenza della pensione ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza. La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Se il pensionato è titolare sia di pensione diretta sia di pensione di reversibilità, si tiene conto della sola anzianità contributiva riferita alla prestazione previdenziale diretta (ad esempio, pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità). Se il pensionato è titolare solo di pensione di reversibilità, l’anzianità contributiva è calcolata in base alla percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione della prestazione previdenziale ai superstiti.

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali nella gestione ex Enpals il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva. Per le pensioni liquidate in regime internazionale è considerata utile solo la contribuzione italiana.

La somma aggiuntiva è corrisposta con il criterio della proporzionalità in tutti i casi in cui la pensione spetti per frazioni di anno intero.

In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.

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