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Redditi a tassazione separata da dichiarare nel rigo D7 del 730/2021

Nel modello 730 è possibile dichiarare le imposte ed oneri rimborsati nel 2020 e gli altri redditi soggetti a tassazione separata. E’ prevista tale possibilità nel Rigo D7 del modello 730/2021. Dai compensi arretrati lavoro dipendente senza ritenuta d’acconto, alle indennità di risarcimento danni perdita redditi di lavoro dipendente, dai rimborsi di imposte o oneri oggetto di sgravio, rimborso o restituzione ai mutui ipotecari e interessi passivi oggetto di rimborso o detrazione anni precedenti, dal rimborso spese recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico alle plusvalenze mediante cessione di terreni ed alle indennità di esproprio, vediamo cosa è possibile dichiarare nel Rigo D7.
A cura di Antonio Barbato
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Redditi a tassazione separata Rigo D7 del 730

Nel modello 730 è possibile dichiarare le imposte ed oneri rimborsati nel 2020 e gli altri redditi soggetti a tassazione separata. E' prevista tale possibilità nel Rigo D7 del modello 730/2021. E' importante approfondire quali redditi a tassazione separata percepiti nell'anno d'imposta 2020 che sono da dichiarare nel Rigo D7 del modello 730.

La prima cosa da sapere è che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 sono pensionati o lavoratori dipendenti, i soci di cooperativa, coloro che percepiscono indennità sostitutive del reddito da lavoro dipendente, il personale della scuola ed altri soggetti. Ecco chi può utilizzare il 730.

Per poter utilizzare il modello 730 occorre percepire dei redditi rientranti tra quelli dichiarabili nel modello 730. Tra i redditi dichiarabili, oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale ed i redditi di lavoro autonomo escluso i titolari di partiva, rientrano anche alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

La sezione II del "Quadro D – Altri redditi" del modello 730 riguarda i "Redditi soggetti a tassazione separata".

Questa sezione II del quadro D del modello 730 contiene due righi: il Rigo D6 – "Redditi percepiti da eredi e legatari" ed appunto il "Rigo D7 – Imposte ed oneri rimborsati nel 2020 e altri redditi soggetti a tassazione separata", di cui approfondiamo gli aspetti in questo articolo.

Le tipologie di reddito dichiarabili nel Rigo D7, assoggettate a tassazione separata, sono varie, vediamole.

Compensi arretrati lavoro dipendente senza ritenuta d'acconto

E' possibile dichiarare nel Rigo D7 del Quadro D del modello 730/2021 come tipo di reddito i compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto. In questo caso nella colonna 1 (tipo di reddito) occorre indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice 1.

Indennità di risarcimento danni perdita redditi di lavoro dipendente

E' possibile dichiarare, sempre nel Rigo D7 del modello 730/2021, come tipo di reddito le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni. In questo caso nella colonna 1 (tipo di reddito) occorre indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice 2.

Rimborsi di imposte o oneri oggetto di sgravio, rimborso o restituzione

Con il codice 3 nella colonna 1 (tipo di reddito) è possibile, per il contribuente, dichiarare le somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2020 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale.

Mutui ipotecari e interessi passivi oggetto di rimborso o detrazione anni precedenti

Con il codice 4 nella colonna 1 (tipo di reddito), il contribuente ha la possibilità di dichiarare le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2020, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico.

Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi.

Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero.

Rimborso spese recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico

Con il codice 5, sempre del Rigo D7 del quadro D del modello 730/2021, è possibile dichiarare le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione.

Plusvalenze mediante cessione di terreni

Con il codice 6, sempre del Rigo D7 del quadro D del modello 730/2021, il contribuente può dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Indennità di esproprio

Con il codice 7 il contribuente può dichiarare le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto.

Con indennità di esproprio si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.

Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR.

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991.

Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità occorre consultare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Altri redditi da contratti e titoli art. 44 TUIR

Con il codice 8 il contribuente può dichiarare i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

L'art. 44 del TUIR raggruppa i redditi di capitale. La lettera a) riguarda gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

La lettera b) riguarda gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

La lettera f) riguarda gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR (si tratta delle partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41, ossia le unità immobiliari non locate, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro).

La lettera g) riguarda i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

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