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Redditi percepiti da eredi e legatari a tassazione separata rigo D6 del 730/2021

E’ possibile presentare il modello 730 in caso di redditi percepiti nel 2020 da eredi e legatari, assoggettati a tassazione separata, a causa della morte dell’avente diritto. Sono esclusi i redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni con partita IVA, che vanno dichiarati nel modello Redditi. Tali redditi vanno dichiarati nel Rigo D6 del modello 730/2021. Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte, i ratei di pensione e stipendio, i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti, i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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redditi percepiti da eredi e legatari tassazione separata nel 730

I Redditi percepiti da eredi e legatari assoggettati a tassazione separata vanno dichiarati nel rigo D6 del modello 730/2021, ma se si tratta di redditi per il quali è possibile presentare il 730. Sono esclusi dalla presentazione del modello 730 e, quindi il contribuente erede o legatario deve optare per il modello Redditi, i redditi fondiari, i redditi d'impresa ed i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Sono quindi dichiarabili con il 730/2021, i redditi percepiti dagli eredi e legatari nell'anno d'imposta 2020, assoggettati a tassazione separata, che riguardano:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero).

Le istruzioni del modello 730 escludono invece dalla possibilità di presentare il 730, come detto, i redditi fondiari, d'impresa ed i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni con partita IVA. Tali redditi percepiti da eredi e legatari vanno dichiarati nel modello Redditi PF.

Vediamo quindi nello specifico cosa può essere dichiarato nel rigo D6 del modello 730/2021, non prima di aver chiarito la differenza tra eredi e legatari.

Differenza tra eredi e legatari

A chiarirla è l'articolo 588 del codice civile stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, siano a titolo universale e attribuiscano la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.

Nella sostanza è erede chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio (l'universalità) o in quota di esso.

E' legatario coluri che acquista specifici diritti patrimoniali, quindi non l'universalità o una quota dei beni del testatore.

Rigo D6 del 730/2021: Redditi percepiti da eredi e legatari

Tra i redditi che consentono la presentazione del modello 730, come specificato dalle istruzioni, vi sono anche alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Questa sezione II del quadro D del modello 730/2021 riguarda i redditi soggetti a tassazione separata che possono essere dichiarati con il modello 730.

Il Rigo D6 riguarda i "Redditi percepiti da eredi e legatari", il Rigo D7 riguarda "Imposte e oneri rimborsati nel 2020 e altri redditi a tassazione separata".

Come già detto, nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2020 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari che possono essere dichiarati nel rigo D6 del modello 730/2021 rientrano:

  • gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione,
  • nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

Se all’erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Redditi con ritenuta alla fonte da non dichiarare

Non devono essere dichiarati nel Rigo D6 del modello 730/2021, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

  • i ratei di pensione e stipendio;
  • i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
  • i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;

le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa precedente all’inizio del rapporto.

Compilazione del Rigo D6

Le istruzioni del modello 730/2021 riportano le modalità di compilazione delle varie colonne del Rigo D6 relativo ai redditi percepiti da eredi e legatari.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

  • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021;
  • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021;ù
  • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47 bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto del TUIR ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
  • il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
  • il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  • il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2020 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  • il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;ù
  • il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2020, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
  • il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • il codice 12, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) occorre barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l’anno di apertura della successione.

La colonna 4 (reddito) va compilata in base ai codici utilizzati.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3 o 12, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

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