22 Settembre 2023
11:00

Retribuzione normale e di fatto CCNL Commercio: differenza ed effetti in busta paga

La normale retribuzione nel contratto commercio è la somma di paga base, indennità di contingenza, Edr, terzo elemento, eventuali scatti di anzianità e altre voci continuative come l'indennità di cassa. La retribuzione globale di fatto nel CCNL Commercio comprende anche il superminimo o assegno ad personam e tutti gli elementi riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratore nel contratto individuale. Esclusi rimborsi spese, lavoro straordinario, una tantum. Vediamo tra ferie, permessi ROL, festività, congedo matrimoniale, malattia, infortunio, maternità, lavoro straordinario, supplementare, notturno, domenicale, si calcola sulla retribuzione di fatto e quali anche con la normale retribuzione.

Retribuzione normale e di fatto CCNL Commercio: differenza ed effetti in busta paga
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
normale retribuzione e retribuzione di fatto CCNL Commercio

Molti lavoratori del settore commercio potrebbero non trovarsi con i conti della propria busta paga, soprattutto sulla paga oraria durante la festività, lavoro domenicale, lavoro straordinario. Capire la differenza tra normale retribuzione e retribuzione globale di fatto nel CCNL commercio è molto importante per calcolare la paga oraria e giornaliera spettante in caso di ferie e permessi retribuitivi, festività, ecc. così come la paga oraria con maggiorazione per ogni ora di lavoro straordinario, notturno, festivo ecc. nel settore commercio.

Ci sono elementi retribuitivi calcolati, a livello di retribuzione oraria (o paga oraria) e quindi anche di maggiorazione o retribuzione spettante al lavoratore, sulla "Normale retribuzione" ed altri sulla "Retribuzione di fatto".

Differenza tra normale retribuzione e retribuzione di fatto

Ecco la differenza tra Normale retribuzione e Retribuzione di fatto nel contratto commercio, come riportato dagli articoli 206 e 207:

Tipologia di retribuzione Definizione del CCNL Commercio:
Normale retribuzione (art. 206) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva”.

Retribuzione di fatto (art. 208) La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 (Normale retribuzione) nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge
Tipologia di retribuzione Definizione del CCNL Commercio:
Normale retribuzione (art. 206) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva”.

Retribuzione di fatto (art. 208) La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 (Normale retribuzione) nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge

Sia la definizione che il sistema di calcolo della retribuzione nel settore commercio, con elementi retributivi con calcolo basato sulla normale retribuzione ed altri sulla retribuzione di fatto, può generare confusione tra i lavoratori del commercio alle prese con il controllo della propria busta paga mensile del commercio.

Perché senza sapere come funzionano queste voci dello stipendio, i calcoli probabilmente non tornano.

Soprattutto quando si va a controllare le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale.

Vediamo una tabella sintetica di alcuni voci retributive calcolate con la normale retribuzione e con la retribuzione di fatto:

Voce retributiva Come viene calcolata nel commercio
Lavoro straordinario e straordinario notturno Paga oraria calcolata sulla retribuzione di fatto + maggiorazione calcolata sulla normale retribuzione
Lavoro domenicale e festivo Paga oraria calcolata sulla retribuzione di fatto + maggiorazione calcolata sulla normale retribuzione
Lavoro supplementare part-time Paga oraria e maggiorazione calcolata sulla retribuzione di fatto
Lavoro notturno Paga oraria e maggiorazione calcolata sulla retribuzione di fatto
Ferie, permessi, festività Paga oraria e giornaliera calcolata sulla retribuzione di fatto
Malattia, infortunio, congedo matrimoniale Paga oraria e giornaliera calcolata sulla retribuzione di fatto
Tredicesima e quattordicesima Mensilità aggiuntiva calcolata sulla retribuzione di fatto
Voce retributiva Come viene calcolata nel commercio
Lavoro straordinario e straordinario notturno Paga oraria calcolata sulla retribuzione di fatto + maggiorazione calcolata sulla normale retribuzione
Lavoro domenicale e festivo Paga oraria calcolata sulla retribuzione di fatto + maggiorazione calcolata sulla normale retribuzione
Lavoro supplementare part-time Paga oraria e maggiorazione calcolata sulla retribuzione di fatto
Lavoro notturno Paga oraria e maggiorazione calcolata sulla retribuzione di fatto
Ferie, permessi, festività Paga oraria e giornaliera calcolata sulla retribuzione di fatto
Malattia, infortunio, congedo matrimoniale Paga oraria e giornaliera calcolata sulla retribuzione di fatto
Tredicesima e quattordicesima Mensilità aggiuntiva calcolata sulla retribuzione di fatto

Per orientarsi, occorre ragionare in questo modo: le tabelle retributive del CCNL Commercio, che per effetto del rinnovo del contratto commercio, vedono aumentare periodicamente la paga base spettante al lavoratore, comprendono anche l’indicazione dell’indennità di contingenza, che è comprensiva dell’EDR ed è fissa dal 1990, del terzo elemento, che dipende dalla provincia, nonché degli altri emolumenti come l’indennità di funzione.

Questi elementi retributivi, con l’aggiunta degli scatti di anzianità, formano la classica retribuzione fissa e continuativa spettante secondo CCNL Commercio. Si può parlare in questo caso di normale retribuzione, che come vedremo è proprio uno specifico articolo del contratto commercio.

Ciò non vuol dire che la normale retribuzione secondo CCNL Commercio è lo stipendio spettante al lavoratore, ma è semplicemente la prima base di calcolo dello stipendio stesso, che andrà calcolato considerando una serie di altre voci o comunque l’orario di lavoro effettivamente svolto, in caso di part-time.

La normale retribuzione consente il calcolo di alcuni elementi accessori, ossia voci stipendiali che generalmente si trovano nella parte centrale del cedolino, quali i compensi per lavoro straordinario, domenicale e festivo.

Ma il principale dato posto a base di calcolo dello stipendio del lavoratore è la retribuzione globale di fatto, che è un altro specifico articolo del contratto collettivo, che comprende ulteriori voci dello stipendio in aggiunta alla normale retribuzione e che, nella maggior parte dei casi, serve appunto per calcolare voci di stipendio importanti come ferie, permessi, ROL, festività, tredicesima, quattordicesima, lavoro notturno ecc.

A loro volta per determinare alcune di queste voci sarà necessario applicare il divisore giornaliero oppure divisore orario, che appunto consente di ricavare la retribuzione oraria o giornaliera. Sarebbe la paga oraria o giornaliera spettante in base al livello di inquadramento, che a sua volta è base di calcolo per le maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno ecc.

La normale retribuzione secondo CCNL Commercio

Nel contratto commercio o meglio CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, nella sezione quarta relativa alla Disciplina del rapporto di lavoro, al Titolo V relativo allo Svolgimento del rapporto di lavoro, vi è un Capo XIII che riguarda il “Trattamento economico” del lavoratore del commercio.

L’articolo 206 (ex articolo 193) del contratto Commercio stabilisce il concetto di “Normale retribuzione”:

“La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

L'indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi”.

Il contratto collettivo indica come si calcola l'indennità di contingenza nel suo valore giornaliero: "L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile". Ossia usando il divisore giornaliero.

Gli importi dell'indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell'elemento di cui al successivo art. 194, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:

Indennità di contingenza CCNL commercio. Le cifre sono le stesse dal 1 gennaio 1990. Sono le seguenti:

  • Quadri: 540,37 euro;
  • Primo livello: 537,52 euro;
  • Secondo livello: 532,54 euro;
  • Terzo livello: 527,90 euro;
  • Quarto livello: 524,22 euro;
  • Quinto livello: 521,94 euro;
  • Sesto livello: 519,76 euro;
  • Settimo livello: 517,51 euro.

La paga base è l’unica voce che viene aggiornata con il rinnovo del contratto commercio e delle tabelle retributive.

Il terzo elemento dipende dalla provincia, perché può essere superiore in alcune province.

Gli scatti di anzianità sono erogati in misura fissa e sono determinati dall’art. 192 del contratto commercio.

Per coloro che hanno contratti di lavoro nel settore commercio c’è da segnalare anche l’art. 207 (ex articolo 194) del contratto commercio che ricorda il Conglobamento elemento distinto della retribuzione” (sarebbe l’EDR): A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione”.

Tutti questi elementi della “Normale retribuzione” sono presenti in busta paga nella parte alta del cedolino paga come elementi fissi e continuativi posti a base di calcolo della retribuzione mensile spettante.

In altre parole, se ad esempio un lavoratore ha un part-time, questi elementi sono a base di calcolo della retribuzione o paga oraria o della retribuzione o paga giornaliera, spettante in base al livello di inquadramento. La stessa cosa vale per i lavoratori con contratto a tempo pieno. Quindi il lavoratore troverà le

Ma la normale retribuzione non basta, anche ciò che conta per molte voci retributive è la retribuzione globale di fatto nel commercio.

Retribuzione di fatto contratto commercio

A disciplinare la “Retribuzione di fatto” è l’articolo 208 (ex articolo 195) del contratto commercio. Questo articolo del contratto collettivo di fatto stabilisce che la retribuzione globale di fatto è pari alla normale retribuzione più altre specifiche voci. Ed indica quali voci vanno escluse categoricamente.

Il CCNL terziario, distribuzione e servizi stabilisce che “La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 (ex art. 193) nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione:

  • dei rimborsi di spese,
  • dei compensi per lavoro straordinario,
  • delle gratificazioni straordinarie o una tantum,
  • e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.

La differenza tra retribuzione normale e retribuzione di fatto può generare confusione. Nella normale retribuzione vanno inserite paga base, indennità di contingenza compreso EDR, il terzo elemento, gli scatti di anzianità e qualsiasi voce retributiva derivante dalla contrattazione collettiva.

Quest’ultima voce vuol dire che va inclusa ad esempio l’indennità di funzione (prevista dal CCNL come elemento fisso e continuativo) o l’indennità di cassa (altro elemento fisso e continuativo).

Mentre nella retribuzione globale di fatto va considerato ad esempio il superminimo assorbibile o non assorbibile o assegno ad personam, che è una voce retributiva che aumenta la retribuzione fissa e continuativa ma è decisa dalle parti, non dalla contrattazione collettiva.

Una cosa è sicura, nella retribuzione globale di fatto non vanno inclusi né i rimborsi spese né l’indennità di trasferta, né la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, che come vedremo è calcolata proprio sulla retribuzione globale di fatto.

Vediamo ora cosa viene calcolato sulla normale retribuzione e cosa sulla retribuzione di fatto.

Lavoro straordinario calcolato con normale retribuzione e di fatto

Nel contratto commercio è previsto che la maggiorazione per lavoro straordinario sia calcolata considerando la quota oraria normale calcolata sulla retribuzione di fatto e la maggiorazione oraria calcolata sulla normale retribuzione.

L’art. 149 del CCNL commercio stabilisce infatti che le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206:

  • 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
  • 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.

Anche il lavoro straordinario notturno viene calcolato nello stesso modo: “Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turai regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206”.

Il lavoro notturno, come vedremo è calcolato diversamente.

Lavoro domenicale e festivo calcolato con normale retribuzione e di fatto

Anche per il lavoro domenicale e festivo, nel contratto commercio è previsto che le ore siano calcolate considerando la quota oraria normale calcolata sulla retribuzione di fatto e la maggiorazione oraria calcolata sulla normale retribuzione.

Sempre l’art. 149 del contratto commercio stabilisce infatti che “le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite:

  • con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208;
  • e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206”.

Analogo discorso vale per il lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione carburante autostrade, che ai sensi dell’art. 157 del contratto commercio, va retribuito con la maggiorazione del 10% della normale retribuzione.

Lavoro notturno calcolato con la retribuzione di fatto

Il lavoro ordinario notturno, sia per la paga oraria che per la maggiorazione, viene calcolato solo sulla retribuzione globale di fatto, senza considerare la normale retribuzione.

L’art. 151 del contratto commercio stabilisce che “le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 maggiorata del 15%”.

Ferie e festività calcolate con la retribuzione di fatto

L’art. 154 del contratto commercio elenca tutte le festività nazionali e infrasettimanali che danno diritto ad una giornata retribuita. O per meglio dire, secondo CCNL Commercio, “nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività”.

La festività cadente di domenica viene retribuita con un 1/26 in più calcolato sulla retribuzione di fatto.

Le festività cadenti durante il periodo di infortunio, ai sensi dell’art. 191, sono retribuite con il 100% della retribuzione globale di fatto, tra prestazione a carico di Inps e Inail ed a carico del datore di lavoro.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell’Inps, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.

Ai sensi dell’art. 161 del contratto commercio, le giornate di ferie vanno retribuite con la quota giornaliera della retribuzione di fatto.

E nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 159 del contratto commercio, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

Congedo matrimoniale calcolato con la retribuzione di fatto

Il congedo straordinario per matrimonio della durata di quindici giorni di calendario, non solo è considerato ad ogni effetto attività di servizio (esempio maturazione ferie, permessi, ROL ossia riduzione orario lavoro, scatti di anzianità ecc.) ma anche retribuito con la retribuzione di fatto.

Quindi spettano 15 giorni di retribuzione giornaliera calcolata sulla base della retribuzione di fatto diviso 26, per ogni giorno retribuito durante le 15 giornate di calendario previste.

Malattia e infortunio calcolate con la retribuzione di fatto

L’art. 187 del contratto commercio stabilisce la retribuzione spettante al lavoratore in malattia nel settore commercio.

Il lavoratore avrà diritto ad un mix tra indennità riconosciuta dall’Inps e integrazione a carico del datore di lavoro atta a raggiungere complessivamente:

1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);

2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;

3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

L’art. 189 del contratto commercio, analogamente alla malattia, prevede che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per la giornata in cui avviene l'infortunio.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);

2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;

3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.

Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.

Tredicesima e quattordicesima con retribuzione di fatto

Gli articoli 220 e 221 del contratto commercio stabiliscono che:

  • tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 (esclusi gli assegni familiari);
  • quattordicesima: Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l’1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Indennità sostitutiva del preavviso: retribuzione di fatto compreso tredicesima e quattordicesima

L’indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell’art. 248 del contratto commercio, in caso di mancato preavviso al lavoratore, quindi in caso di licenziamento da parte dell’azienda, sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

Ai sensi dell’art. 254 del contratto commercio, anche l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni senza preavviso è calcolata allo stesso modo: ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

Altre voci di stipendio commercio calcolate con la retribuzione di fatto

Esclusivamente sulla retribuzione di fatto sono calcolate la quota giornaliera, la quota oraria, le festività, i permessi retribuiti e le ferie anche del lavoratore part-time.

Lavoro supplementare e retribuzione di fatto. Ai sensi dell’art. 94 del contratto commercio, le ore di lavoro supplementare nel part-time (sarebbero le ore oltre l’orario di lavoro da contratto e fino a 40 ore. Esempio: lavoratore con contratto part-time 24 ore settimanali, dalla venticinquesima alla quarantesima ora ha diritto alla paga oraria maggiorata per lavoro supplementare) sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 35%. In altre parole, bisogna calcolare la retribuzione di fatto, dividerla per il divisore giornaliero e si ottiene la paga oraria, che poi dovrà essere maggiorata del 35% per ottenere la paga oraria del lavoro supplementare per ogni ora lavorata oltre l’orario di lavoro del contratto part-time.

Clausole flessibili ed elastiche nel part-time e retribuzione di fatto. Ai sensi dell’art. 95 del contratto commercio, anche le ore di lavoro ordinarie a seguito dell’applicazione delle clausole flessibili ed elastiche vanno retribuite con la quota di retribuzione di fatto maggiorata.

Tredicesima e quattordicesima part-time e retribuzione di fatto. Ai sensi dell’art. 97 del contratto commercio, anche la retribuzione spettante ai lavoratori del commercio con contratto part-time va calcolata sulla retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione della tredicesima o della quattordicesima.

Riunioni di assemblea. Le 12 ore annue di riunioni nell’assemblea annuali devono essere retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Lavoratori in missione temporanea fuori dalla propria residenza. Spetta ai sensi dell’art. 179 del contratto commercio una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Se non vi è pernottamento fuori sede la diaria viene ridotta di un terzo. A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta – relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida – in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Anche agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, viene corrisposta una indennità di trasferta calcolata in percentuale sulla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Coabitazione, vitto e alloggio. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30.6.1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure:

a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'art. 208;

b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208;

c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all'art. 208;

d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.

Per quanto riguarda le trattenute in busta paga, l’art. 235 del contratto commercio che tratta la “Giustificazione delle assenze” stabilisce che “Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238 (provvedimenti disciplinari)”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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