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Contributi colf, badanti, baby sitter deducibili col 730/2019

I contributi versati all’Inps per addetti a servizi domestici e familiari (colf, badanti, baby sitter), anche con pagamento tramite buoni lavoro voucher, vanno dichiarati nel modello 730. Vediamo tutte le informazioni per la compilazione del rigo E23 del quadro E – Oneri e Spese per la deducibilità dei contributi colf e badanti.
A cura di Antonio Barbato
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contributi colf e badanti 730

I contributi previdenziali versati all'Inps per colf, badanti, baby sitter, assistenti alle persone anziane e tutti gli altri lavoratori addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all'assistenza personale o familiare sono oneri deducibili dal reddito ai fini Irpef e possono essere dichiarati nel modello 730 per ottenere una riduzione delle imposte da pagare. E’ quindi prevista una deducibilità dei contributi pagati per colf e badanti.

I contributi per colf, badanti e baby sitter vanno dichiarati nel rigo E23 – 730/2019 – Contributi per addetti a servizi domestici e familiari.

Le famiglie italiane, più precisamente il familiare che sostiene la spesa per il lavoratore domestico, possono risparmiare sull’Irpef dichiarando i contributi previdenziali versati durante l’anno d’imposta. Vediamo come “scaricare” i contributi colf e badanti. In aggiunta, possono tra l'altro beneficiare anche della spese per badanti detraibili in caso di spese sostenute da o per persone non autosufficienti.

Nel 730/2019 vanno dichiarati i contributi versati nell’anno 2018 con i bollettini MAV dell’Inps.

E’ nel rigo E23 del quadro E – Oneri e spese del modello 730/2019 che vanno indicati i contributi sostenuti per gli addetti a servizi domestici e familiari. Il rigo E23 è nella sezione II nella quale vanno indicati le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo del modello 730.

Cosa significa deduzione dal reddito complessivo. Pertanto in questa sezione sono indicati tutti gli oneri deducibili dal reddito, ossia quelle spese sostenute dal contribuente che non rappresentano detrazioni fiscali per le quali spetta una riduzione dell’imposta lorda da pagare, ma rappresentano un ammontare di spesa che riduce il reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta Irpef. Si tratta di un'agevolazione fiscale superiore alle detrazioni fiscali.

Esempio di calcolo della deducibilità dei contributi: il familiare che ha sostenuto 1.000 euro di contributi versati nel 2018 ed ha un reddito complessivo di 20.000 euro, dichiarando nel rigo E23 i 1.000 euro di contributi versati, ridurrà a 19.000 euro il proprio reddito sul quale si calcola l’Irpef. Nel caso in esempio, essendo l’aliquota Irpef del 27% applicata sulla parte di reddito eccedente i 15.000 euro, la deduzione di 1.000 euro, comporta un risparmio di 270 euro sull’Irpef da pagare in quanto viene ridotto di 1.000 euro il reddito complessivo imponibile. Il contribuente in esempio ha versato 1.000 euro di contributi previdenziali ma risparmi 270 euro in dichiarazione dei redditi.

Nel Mod. 730 Rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo le istruzioni del modello 730/2019 bisogna indicare “i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro”.

Pertanto questo rigo va compilato dalle famiglie che sostengono spese durante l’anno per avere colf, badanti e tutti quei lavoratori assistenti delle persone anziane. Quindi vanno indicati in questo rigo E23 i contributi domestici pagati durante l’anno, ma solo per la parte a carico del datore di lavoro, e che sono appunto deducibili fino all’importo massimo di 1.549,37 euro secondo quanto previsto dalla circolare n. 207 del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.

In questo rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati i contributi previdenziali sostenuti nell’anno 2018 secondo il principio di cassa (e non di competenza). Va cioè indicata la somma dei contributi versati con i bollettini di conto corrente o i bollettini MAV (pagamento mediante avviso) effettuati nel corso dell’anno 2018.

Per il principio di cassa, non bisogna tener conto della competenza dei trimestri ma della data di pagamento.

Vanno indicati nel rigo E23 del 730/2019 i contributi versati da 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Sono da considerare i contributi versati relativi al quarto trimestre 2017 in quanto pagati a gennaio 2018.

Quindi pur se sono di competenza dell’anno 2017, essendo versati nell’anno 2018, vanno dichiarati e dedotti nel 730/2019. Analogamente i contributi previdenziali relativi al quarto trimestre 2018, essendo versati a gennaio 2019, non andranno indicati nel 730/2019 ma saranno da portare in deduzione dal reddito complessivo nel 730/2020 che è appunto relativo ai contributi pagati o versati nell’anno 2019.

Deducibili solo i contributi a carico datore di lavoro. Nel rigo E23 del quadro E del modello 730/2019 non va indicato l’intero ammontare dei contributi previdenziali versati con i bollettini di c/c o MAV ma occorre effettuare delle esclusioni. Ai fini della deduzione spettante nel 730, vanno considerati deducibili solo i contributi a carico del datore di lavoro (l’intestatario del bollettino conto corrente o del MAV). Pertanto va esclusa la quota dei contributi a carico del lavoratore collaboratore domestico o familiare.

E’ da considerare deducibile anche il contributo aggiuntivo Naspi che viene versato nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) sui rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale quota aggiuntiva dei contributi è già inclusa nel calcolo dei contributi da versare nel bollettino MAV.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro (del contribuente che presenta il 730) in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2019 con il codice 3).

I contributi alla cassa COLF non sono deducibili. Analogamente non vanno considerati nel rigo E23, in quanto non deducibili i contributi versati in base all’art. 47 del CCNL del lavoro domestico, ossia i contributi alla cassa COLF la cui indicazione è rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento”, ossia nella copia per il lavoratore, alla voce “Codice Organizzazione” – “Contr. Org.”.

Questi versamenti sono in favore di una cassa che fornisce prestazioni assistenziali ed assicurative, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Non sono considerati importi deducibili dal reddito complessivo IRPEF e, pertanto, sono anch’essi totalmente da escludere.

Non sono deducibili nel rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari gli eventuali contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Documentazione da presentare al CAF o Commercialista o Consulente del Lavoro. Per poter beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici o familiari e quindi per poter detrarre i contributi nel rigo E23 del 730/2019 è necessario presentare al CAF o al professionista abilitato incaricato di presentare il 730, una serie di documentazioni.

Bisogna presentare le:

  • Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2018;
  • Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

I versamenti da presentare, come già detto, sono quelli effettuati nel 2018.

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